MARZO 2018
AUTOMAZIONE OGGI 404
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AO
AVVOCATO
e agitazioni sindacali all’interno di un’azienda
costituiscono sempre un momento delicato
nell’eserciziodella normale attività della stessa.
Lo sciopero è espressamente annoverato allo
status di diritto del lavoratore dall’art. 40 della
Costituzione italiana. Sin dagli albori dell’età
repubblicana, dunque, lo sciopero viene rico-
nosciuto come strumento utile ai lavoratori,
quando non addirittura necessario, per rimuo-
vere quegli ostacoli che limitano la libertà o
l’uguaglianza degli stessi, o ne pregiudichino i
diritti. L’art. 40 della Costituzione, tuttavia, pre-
cisa che lo sciopero debba essere esercitato
nell’ambito delle leggi che lo regolano. Que-
sto poiché, se da un lato quello di scioperare è
ormai riconosciuto come undiritto inalienabile
in capo a qualunque lavoratore, garantitodalla
carta costituzionale, l’esercizio di tale diritto in
maniera indiscriminata può comportare che
attività fondamentali rimangano paralizzate, a
discapito dei cittadini. È il caso dell’argomento
di oggi, ossia quello dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali. Si annoverano tra i servizi
pubblici essenziali quelli che vengono rico-
nosciuti quali indispensabili per garantire ai
cittadini il godimento di diritti della persona
garantiti dalla Costituzione, come il diritto alla
vita, alla libertà, alla salute o ai trasporti. No-
nostante tale argomento sembri di interesse
maggiormente pubblicistico, o legato all’at-
tività delle pubbliche amministrazioni, quello
dello sciopero nei servizi pubblici essenziali è
argomento di notevole rilievo anche nel set-
tore privato. Non è affatto infrequente, e anzi
capita spessissimo, che l’erogazione di servizi
pubblici essenziali venga delegata, tramite la
pubblicazione di bandi e gare, a imprese pri-
vate, le quali si obbliganodi garantire il servizio
L
Lo sciopero nei
servizi pubblici essenziali
nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dell’utenza privata. È questo il caso dei trasporti
pubblici, della manutenzione delle apparecchiature mediche degli ospedali, o ancora, elemento
da non sottovalutare con il progresso tecnologico, del corretto funzionamento dei sistemi infor-
matici se necessario e funzionale per l’espletamento di un servizio pubblico essenziale. Per questi
motivi, al fine di garantire ai soggetti la copertura di tali servizi e con l’intento di bilanciare il diritto
di sciopero con i diritti alla persona, è stata emanata la legge n. 146/1990, recante disposizioni
“sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della
persona costituzionalmente tutelati”
. Tale normativa, innanzitutto, identifica un elenco di servizi
essenziali per i quali, nel caso di proclamazione di sciopero, deve essere assicurata l’erogazione
delle prestazioni qualificate come indispensabili sia dai contratti collettivi nazionali, sia dai codici
di autoregolamentazione di categoria, nel caso di lavoratori autonomi, professionisti e piccoli im-
prenditori. Aquesto punto, le amministrazioni, le imprese erogatrici dei servizi, le rappresentanze
dei lavoratori, all’interno dei contratti collettivi, devono concordare le prestazioni indispensabili
e definire le modalità e le procedure di erogazione. Devono in sostanza individuare quale dei
servizi che erogano sia assolutamente indispensabile, prevedere dei contingenti minimi di per-
sonale che debba essere presente nel caso di sciopero, nonché le modalità in cui tali prestazioni
vengono eseguite in caso di astensione collettiva. L’idoneità di tali accordi viene valutata dalla
Commissione di Garanzia, soggetto istituito dalla stessa legge 146/1990. Nello specifico, la Com-
missione è un’autorità amministrativa indipendente composta da cinque membri, designati dai
Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, tra esperti inmateria di diritto
costituzionale, di diritto del lavoro e di relazioni industriali e nominati con decreto del Presidente
della Repubblica. Nel caso in cui la Commissione giudichi l’accordo stipulato tra ente erogatore e
lavoratori negativamente, o nei casi in cui un accordo manchi del tutto, può emettere una prov-
visoria regolamentazione, che vincola le parti fino al raggiungimento di un accordo idoneo. In
caso di agitazioni sindacali, i soggetti che proclamano lo sciopero hanno l’obbligo di comunicare
alle amministrazioni e alle imprese erogatrici del servizio essenziale, non meno di dieci giorni
prima dello sciopero stesso, la durata, le modalità e le motivazioni dell’astensione collettiva dal
lavoro. Tale preavviso è necessario al fine di consentire all’erogatore del servizio di predisporre le
misure previste negli accordi e di favorire lo svolgimento di eventuali tentativi di composizione
del conflitto, oltre che garantire all’utenza, debitamente informata entro cinque giorni dall’inizio
dello sciopero da parte dello stesso erogatore, di usufruire di servizi alternativi e non subire gravi
disguidi. In caso di mancato rispetto di quanto previsto dalla legge inmateria di sciopero nei ser-
vizi pubblici essenziali, sono previste delle sanzioni che colpiscono sia le organizzazioni sindacali
e i lavoratori che proclamano l’astensione dal lavoro, sia le amministrazioni e le imprese erogatrici.
Tale potere sanzionatorio spetta alla già citata Commissione di Garanzia. Nel caso in cui siano le
organizzazioni sindacali a proclamare uno sciopero in violazione di quanto stabilito dalla legge
146/1990, la Commissione può provvedere, con delibera, la sospensione dei permessi sindacali,
oltre che sanzioni amministrative nei confronti dei rappresentati legali dell’organizzazione stessa.
Sono altresì previste delle sanzioni, sempre nella forma di sanzione amministrativa, nei confronti
dei responsabili delle amministrazioni e delle imprese erogatrici dei servizi pubblici essenziali che
non garantiscano le prestazioni indispensabili, non osservino gli obblighi derivanti dalla regola-
mentazione dello sciopero o, infine, non forniscano correttamente agli utenti del servizio le infor-
mazioni prescritte in ordine ai modi e i tempi di erogazione del servizio nel corso dello sciopero.
ALP – Assistenza Legale Premium
Cominotto @cri625
Cristiano Cominotto, Antonio Sutera