Automazione_Oggi_374 - page 94

di
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
AVVOCATO
LUGLIO-AGOSTO 2014
AUTOMAZIONE OGGI 374
94
zione di lavoro rappresenta una svolta positiva per il nostro mercato, in quanto
tale requisito è stato solo fonte di contenzioso, molto costoso per le aziende, senza
che abbia apprestato una concreta garanzia di protezione dei lavoratori. In realtà
già la Riforma Fornero (Legge 92/2012) aveva recentemente introdotto la pos-
sibilità di concludere un contratto a termine in forma ‘acausale’, ma ciò valeva
soltanto per il primo rapporto a termine che non superasse la durata dei 12 mesi.
Dal 21 marzo 2014, con l’entrata in vigore del primo atto del Jobs Act invece di-
venta regola generale, il contratto a termine senza causale fino a un massimo di 36
mesi, comprese eventuali proroghe. Altro elemento di sostanziale novità riguarda
proprio l’istituto della proroga, perché nell’ambito dei 36 mesi lo stesso contratto
a termine può essere prorogato sino a otto volte (non più una sola),
purché il lavoratore svolga la stessa attività lavorativa per la quale è
stato inizialmente stipulato il contratto. Osserviamo che, in attesa del
vaglio del Senato, il testo approvato dalla Camera in sede di conver-
sione del Decreto Lavoro del Governo Renzi ha ridotto il numero di pro-
roghe consentite da otto a cinque. Ad ogni modo, in quest’ottica tesa
a promuovere l’occupazione nel nostro Paese e rendere il mercato del
lavoro più dinamico ed efficiente, comunque restano fermi alcuni limiti
formali e sostanziali relativi all’utilizzo del lavoro a tempo determinato:
in primo luogo è necessario che l’apposizione del termine al contratto
di lavoro risulti da una clausola scritta, in secondo luogo che la durata
complessiva del rapporto a termine, sommando tutte le possibili proroghe, non
superi i 36 mesi. È appena il caso di rimarcare che queste misure, seppur in un
contesto di precarietà e incertezza, facilitano entrambe le parti contraenti: da un
lato i lavoratori, potendo lavorare per 36 mesi continuativi e nella medesima po-
sizione, potranno acquisire una professionalità spendibile e necessaria all’interno
dell’azienda stessa, dall’altro i datori di lavoro potranno valutare l’efficienza e le
qualità dei lavoratori stessi per un lungo periodo, senza il rischio concreto di incor-
rere in contenziosi. È auspicabile che le misure positive codificate dal D.L. 34/2014
vengano ora rafforzate da ulteriori provvedimenti del Disegno di Legge delega che
aumentino la sicurezza dei lavoratori, secondo il migliore modello europeo della
c.d. fleexicurity, e che realizzino in Italia un vero e proprio welfare attivo a sostegno
dei lavoratori per promuoverne la riqualificazione e ricollocazione.
Il Jobs Act del Governo
Renzi
ggi vorrei approfon-
dire un argomento di
estremo interesse e
attualità: il Jobs Act
del Governo Renzi,
cioè la riforma del
lavoro, emanata per
mezzo del Decreto
Legge 34/2014. Il Decreto in parola
rappresenta un passo importante
verso il superamento di al-
cuni limiti all’assunzione
di nuovi lavoratori, vincoli
che spesso hanno inibito
le iniziative imprenditoriali,
congelando pertanto il ri-
lancio dell’occupazione nel
nostro Paese. Difatti, la ri-
forma ha inteso valorizzare
la c.d. ‘flessibilità buona’
del lavoro, optando per una
significativa liberalizzazione del con-
tratto a termine che rappresenta uno
dei principali strumenti di ingresso dei
giovani nel mondo del lavoro. Se stori-
camente il contratto a termine, perché
fosse valido, doveva essere sorretto da
una causale giustificatrice, oggi, con la
riforma del Governo Renzi, il contratto
a termine, non necessita più di alcuna
causale. Tra l’altro, l’eliminazione della
causale dai contratti a tempo deter-
minato e dai contratti di somministra-
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine
può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a:
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