Gli accertamenti ispettivi di Enasarco nelle società

Dalla rivista:
Automazione Oggi

 
Pubblicato il 15 aprile 2024

Fondazione Enasarco è l’ente previdenziale obbligatorio italiano per tutti i professionisti che esercitano attività di intermediazione commerciale e finanziaria, in virtù di un contratto di agenzia ovvero di rappresentanza. Una delle principali attività svolta dalla Fondazione è l’accertamento ispettivo nei confronti delle società, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di rapporti di agenzia, ovvero al fine di controllare l’adempimento agli obblighi contributivi da parte delle società preponenti. Gli accertamenti ispettivi vengono svolti dai funzionari di Enasarco e avvengono senza preavviso, direttamente presso i locali dell’azienda. È importante sottolineare fin da subito che gli ispettori di Enasarco sono funzionari pubblici e che, pertanto, non è possibile sottrarsi all’accertamento ispettivo, pena l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. Gli ispettori di Enasarco, che al momento sono circa 50 su tutto il territorio italiano, possono quindi accedere liberamente alle società, interrogare il personale ivi presente, e richiedere l’esibizione della documentazione contrattuale, amministrativa e fiscale, compresi i contratti di collaboratori, agenti, consulenti e procacciatori. In particolare, gli ispettori pongono la propria attenzione nei confronti dei contratti di procacciamento d’affari. Del resto, non è raro che le società utilizzino il contratto di procacciamento d’affari per celare contratti di agenzia, con conseguente elusione degli obblighi contributivi e delle tutele normative previste per i contratti di agenzia, tra i quali, a titolo esemplificativo, l’applicazione degli Accordi Economici Collettivi e il riconoscimento delle indennità di fine rapporto. La differenza tra le due tipologie di contratti è molto sottile: con il contratto di agenzia, una parte (l’agente) assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra parte (società preponente), verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata; il procacciatore d’affari, invece, svolge attività non subordinata, caratterizzata dalla mera segnalazione di potenziali clienti e dalla raccolta di proposte di contratto, ovvero di ordini, senza intervenire nelle trattative per la conclusione dei contratti. In altre parole, il contratto di agenzia si caratterizza per la stabilità e la continuità del rapporto; diversamente, il contratto di procacciamento si contraddistingue per l’occasionalità. L’accertamento ispettivo termina con la notifica del verbale alla società. Pertanto, all’esito della procedura, Enasarco potrebbe eventualmente riqualificare i contratti di procacciamento d’affari in contratti di agenzia, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniare, anche di importo elevato, per il mancato versamento della contribuzione al Fondo Enasarco. A tal proposito sarà necessario valutare la possibilità di proporre un ricorso innanzi all’Enasarco, per richiedere l’annullamento della sanzione emessa, ovvero direttamente di fronte al Tribunale del Lavoro, per richiedere l’accertamento della tipologia del contratto; in alternativa, sarà possibile richiedere la rateizzazione della sanzione per la regolarizzazione contributiva. Di seguito, forniamo alcuni indici in presenza dei quali i tribunali italiani hanno riqualificato i rapporti di procacciamento d’affari in contratti di agenzia: – la presenza di un incarico avente a oggetto l’attività di promozione per la conclusione di contratti di vendita, compensata con provvigioni; – il conferimento di un incarico duraturo; – l’erogazione di provvigioni a scadenze trimestrali, o comunque di periodicità sostanzialmente regolari; – l’entità considerevole delle somme riconosciute al collaboratore, idonea a confermare l’esistenza di un rapporto complesso riguardante una pluralità di affari; – la causale delle fatture, riferita al periodo mensile di collaborazione, e non a uno o più affari determinati; – la fatturazione con numero progressivo; – il conferimento di un incarico riferito a tutti i possibili affari, e non già a un singolo e determinato affare; – l’indicazione del preavviso in caso di risoluzione del contratto. A fronte di quanto sopra esposto, nel caso in cui la vostra società si dovesse ritrovare a subire un accertamento ispettivo da parte della Fondazione Enasarco, consigliamo di rivolgersi il prima possibile a un legale esperto in diritto del lavoro, per valutare la strategia più opportuna, tenendo in considerazione anche gli indici sopra esposti.

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