MACHINE AUTOMATION 2015
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TAVOLA ROTONDA
Parlando di carta e cartone, abbiamo sviluppato un tratta-
mento liquido che rende la superficie idrorepellente per ef-
fetto loto. Si deposita come se fosse un inchiostro, oppure
a spruzzo e una volta evaporata l’acqua abbiamo un’eleva-
tissima idrorepellenza senza usare politenatura o plastiche,
ma lavorando sulla chimica e la morfo-
logia della superficie.
Gianluigi Ferri: Prima ha accennato
a nanoparticelle; le nanotecnologie
sono sicure?
Andrea Lorenzi:
Parlando di nanotec-
nologie in generale, non mi permetto
di dare una risposta netta: conosciamo
questomondo da troppo poco tempo.
Con le nuove analisi si trovano nano-
particelle in ogni posto ma magari
l’uomo ci convive da millenni, sempli-
cemente non lo sapeva.
Per quel che riguarda gli esempi di cui
ho parlato prima, molti sfruttano ma-
teriali nanostrutturati. Noi però bypas-
siamo il problema delle nanopolveri lavorando con i liquidi:
finché la nanostruttura in liquido non è pericolosa (a meno
di improbabili ingestioni); una volta depositata si compatta
in strutture più grandi e quindi non abbiamo mai quelle na-
nopolveri per le quali è giusto avere massima attenzione.
Gianluigi Ferri: La R&D è componente fondamentale per
competere nel packaging: quali sono gli strumenti per
difendere la proprietà intellettuale e valorizzare gli in-
vestimenti nella ricerca?
Cristiano Cominotto:
La proprietà
intellettuale designa l’insieme dei di-
ritti esclusivi riconosciuti sulle crea
zioni intellettuali. Si distingue, da un
lato, nella proprietà industriale rela-
tiva a invenzioni (brevetti), marchi,
disegni e modelli industriali e nelle
indicazioni geografiche e, dall’altro,
nei diritti d’autore a copertura delle
opere letterarie e artistiche. Le norme
di riferimento sono gli articoli 34,114
e 118 (Tfue). Con riferimento a mar-
chi disegni e modelli, il 25 febbraio
2014 il Parlamento Europeo ha vo-
tato una proposta di regolamento re-
cante modifica del regolamento (CE)
n.207/2009 del Consiglio, volta a semplificare e attualizzare
la legislazione sui marchi sia a livello nazionale sia a livello
unionale, rendendo la registrazione dei marchi nell’UE meno
cara, più rapida, più affidabile e più prevedibile e consen-
tendo in tal modo di aumentare la certezza del diritto per i
detentori di marchi. La direttiva 1998/71/CE, del 13 ottobre
1998, ravvicina le disposizioni nazionali in materia di prote-
zione giuridica dei disegni e dei modelli.
Con riferimento ai diritti d’autore, direttiva 2001/29/CE,
l’attuale testo dell’UE necessita tuttavia di una riforma ur-
gente poiché, a causa degli sviluppi straordinariamente
rapidi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001,
non è più adatto al contesto attuale. Non è stata ancora
definita una legazione armonizzata a livello di Unione in
materia di diritti d’autore, il che crea
incertezza giuridica sia ai singoli sog-
getti che alle imprese. La diffusione di
contenuti protetti dal diritto d’autore
e diritti connessi e i servizi correlati
sono subordinati alla concessione di
licenze da parte dei vari titolari dei
diritti d’autore e dei diritti connessi.
I titolari dei diritti affidano tali diritti
a società di gestione collettiva che li
gestiscono a loro nome. La direttiva
2014/26/UE sulla gestione collettiva
dei diritti d’autore, ha l’obiettivo di
designare i requisiti applicabili agli
organismi di gestione collettiva, al
fine di garantire standard elevati in
materia di governance, gestione fi-
nanziaria, trasparenza e comunicazioni.
Gli Stati membri devono garantire che gli organismi agi-
scano nell’interesse dei titolari dei diritti. Un brevetto in-
vece è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni
invenzione di carattere tecnico purché sia nuova, comporti
un’attività inventiva e sia atta a un’applicazione industriale.
Quest’ultimo conferisce al titolare il diritto di impedire ad
altri di produrre, utilizzare o vendere l’invenzione senza
autorizzazione. Le invenzioni tecniche possono essere
protette in Europa mediante bre-
vetti nazionali, rilasciati dalle autorità
nazionali competenti, o mediante
brevetti europei rilasciati a livello cen-
trale dall’ufficio europeo dei brevetti
(UEB). Dopo anni di dibattiti tra gli
Stati membri, nel 2012 il Parlamento
e il consiglio hanno approvato due
regolamenti che forniscono una base
giuridica a un brevetto europeo con
effetto unitario (brevetto unitario).
Quest’ultimo concesso dall’UEB for-
nirà una protezione unitaria con
effetto equivalente in tutti i paesi.
Concludendo con la questione ine-
rente la teoria dell’esaurimento dei
diritti, tale teoria significa che il tito-
lare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati
dalle norme di uno Stato membro non può appellarsi a tali
norme per opporsi (all’importazione di un prodotto im-
messo in libera pratica in un altro Stato membro). Siffatta
teoria è applicabile a tutti i settori della proprietà indu-
striale, naturalmente tale teoria non vale in presenza della
commercializzazione di un prodotto contraffatto né nei
confronti di prodotti immessi in libera pratica all’esterno
dello Spazio economico europeo.
Adriano Sala, Ucima
Cristiano Cominotto, Studio legale
Cominotto