Table of Contents Table of Contents
Previous Page  132 / 134 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 132 / 134 Next Page
Page Background

AO

GENNAIO-FEBBRAIO 2017

AUTOMAZIONE OGGI 395

132

AVVOCATO

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

Cominotto @cri625

Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura

a corretta definizione dell’organico dell’a-

zienda è essenziale per il datore di lavoro.

L’importanza di tale computo deriva dal fatto

che, a seconda che inun’impresa siano impie-

gati più o meno di 15 dipendenti, risultano

differenti le discipline applicate in numerosi

ambiti del diritto del lavoro. Tali discipline

sono spessopiù severe nel casodelle imprese

di dimensioni medio-grandi, ovvero quelle

imprese che impiegano più dipendenti ri-

spetto al predetto limite dimensionale. A solo

titolo di esempio, si pensi al caso del licenzia-

mento illegittimo per assenza di giustificato

motivo oggettivo o di giusta causa: nelle

imprese con più di 15 dipendenti l’indennità

dovuta dal datore sarà pari a due mensilità

per ciascun anno di servizio e comunque

compresa tra 4 e 24 mensilità, mentre nelle

imprese che non superino il limite dei 15

dipendenti le indennità sono dimezzate,

essendo pari a una mensilità per ogni anno

di servizio e comunque comprese tra un mi-

nimo di 2 e unmassimo di 6 mensilità.

Se da una parte, come visto, il corretto calcolo

è fondamentale, dall’altra può non apparire

chiaro se e come si debbano considerare certi

L

La complessa

questione del computo

dell’organico aziendale

dipendenti che siano stati assunti con contratti diversi da quello di lavoro a tempo indetermi-

nato, rispetto al quale non si pongono incertezze.

Il datore di lavoro potrebbe innanzitutto trovarsi in difficoltà nel considerare i lavoratori a

tempo parziale, i quali devono sì essere computati nell’organico del datore, tenendo però

conto del lavoro che hanno effettivamente svolto in azienda. In questo caso il datore dovrà

sommare tutti i periodi di lavorodei dipendenti a tempoparziale e dividere il risultatoottenuto

per l’orario previsto per i lavoratori a tempo pieno, che è quello stabilito dalla contrattazione

collettiva del settore. Qualora il risultato ottenuto non sia un numero intero, l’arrotondamento

opererà solo per le frazioni di orario che eccedano la somma degli orari a tempo parziale cor-

rispondente a unità intere di orario a tempo pieno.

Un criterio simile vale anche per i contratti di lavoro intermittente. In questo tipo di rapporto

il lavoratore esegue la propria prestazione solo quando vi sia la richiesta del datore, che lo

chiama all’occorrenza: è quindi chiaro che, anche inquesta ipotesi, i lavoratori dovranno essere

computati in proporzione all’orario di lavoro svolto. In particolare, bisognerà considerare il

lavoro spiegato nell’arco di un semestre.

Altra importante forma di contratto che è molto diffusa e presenta peculiari criteri di com-

puto è il contratto di lavoro a tempo determinato. In presenza di queste forme di rapporto è

necessario calcolare il numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato, compresi i

dirigenti, impiegati negli ultimi due anni. In merito risulta utile l’esempio riportato dalla nota

n. 30/2013, secondo la quale ‘nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti

di lavoro rispettivamente pari a 12 mesi per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si proce-

derà a sommare la durata di ciascun rapporto (12mesi+12mesi=24mesi) per poi dividere tale

risultato per 24mesi (24:24=1 unità lavorativa). Ne consegue che il numeromediomensile dei

lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità’. Nel caso in cui il risultato

non sia un numero intero, sarà necessario arrotondare secondo le consuete regole di eccesso

o difetto.

Un criterio speciale che si differenzia dai normali canoni di computo riguarda poi i contratti

di lavoro ripartito, in cui due lavoratori sono tenuti in solido alla realizzazione della stessa pre-

stazione. Data appunto l’unicità della prestazione dovuta, tali lavoratori vengono conteggiati

come un’unica unità ai fini della determinazione dell’organico.

Il datore di lavoro dovrà inoltre prestare attenzione a non considerare nell’organico determi-

nati tipi di rapporti, che vengono esclusi dal computo. Si tratta nello specificodegli apprendisti,

dei lavoratori somministrati e dei lavoratori a domicilio. Devono inoltre essere esclusi i lavo-

ratori assunti con contratto di inserimento e reinserimento, nonché il coniuge e i parenti del

datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.