AO
GENNAIO-FEBBRAIO 2017
AUTOMAZIONE OGGI 395
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AVVOCATO
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare
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Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura
a corretta definizione dell’organico dell’a-
zienda è essenziale per il datore di lavoro.
L’importanza di tale computo deriva dal fatto
che, a seconda che inun’impresa siano impie-
gati più o meno di 15 dipendenti, risultano
differenti le discipline applicate in numerosi
ambiti del diritto del lavoro. Tali discipline
sono spessopiù severe nel casodelle imprese
di dimensioni medio-grandi, ovvero quelle
imprese che impiegano più dipendenti ri-
spetto al predetto limite dimensionale. A solo
titolo di esempio, si pensi al caso del licenzia-
mento illegittimo per assenza di giustificato
motivo oggettivo o di giusta causa: nelle
imprese con più di 15 dipendenti l’indennità
dovuta dal datore sarà pari a due mensilità
per ciascun anno di servizio e comunque
compresa tra 4 e 24 mensilità, mentre nelle
imprese che non superino il limite dei 15
dipendenti le indennità sono dimezzate,
essendo pari a una mensilità per ogni anno
di servizio e comunque comprese tra un mi-
nimo di 2 e unmassimo di 6 mensilità.
Se da una parte, come visto, il corretto calcolo
è fondamentale, dall’altra può non apparire
chiaro se e come si debbano considerare certi
L
La complessa
questione del computo
dell’organico aziendale
dipendenti che siano stati assunti con contratti diversi da quello di lavoro a tempo indetermi-
nato, rispetto al quale non si pongono incertezze.
Il datore di lavoro potrebbe innanzitutto trovarsi in difficoltà nel considerare i lavoratori a
tempo parziale, i quali devono sì essere computati nell’organico del datore, tenendo però
conto del lavoro che hanno effettivamente svolto in azienda. In questo caso il datore dovrà
sommare tutti i periodi di lavorodei dipendenti a tempoparziale e dividere il risultatoottenuto
per l’orario previsto per i lavoratori a tempo pieno, che è quello stabilito dalla contrattazione
collettiva del settore. Qualora il risultato ottenuto non sia un numero intero, l’arrotondamento
opererà solo per le frazioni di orario che eccedano la somma degli orari a tempo parziale cor-
rispondente a unità intere di orario a tempo pieno.
Un criterio simile vale anche per i contratti di lavoro intermittente. In questo tipo di rapporto
il lavoratore esegue la propria prestazione solo quando vi sia la richiesta del datore, che lo
chiama all’occorrenza: è quindi chiaro che, anche inquesta ipotesi, i lavoratori dovranno essere
computati in proporzione all’orario di lavoro svolto. In particolare, bisognerà considerare il
lavoro spiegato nell’arco di un semestre.
Altra importante forma di contratto che è molto diffusa e presenta peculiari criteri di com-
puto è il contratto di lavoro a tempo determinato. In presenza di queste forme di rapporto è
necessario calcolare il numero medio mensile dei lavoratori a tempo determinato, compresi i
dirigenti, impiegati negli ultimi due anni. In merito risulta utile l’esempio riportato dalla nota
n. 30/2013, secondo la quale ‘nell’ipotesi di due lavoratori a tempo determinato con rapporti
di lavoro rispettivamente pari a 12 mesi per ciascuno nel corso degli ultimi due anni, si proce-
derà a sommare la durata di ciascun rapporto (12mesi+12mesi=24mesi) per poi dividere tale
risultato per 24mesi (24:24=1 unità lavorativa). Ne consegue che il numeromediomensile dei
lavoratori subordinati impiegati nell’arco di 24 mesi è pari a 1 unità’. Nel caso in cui il risultato
non sia un numero intero, sarà necessario arrotondare secondo le consuete regole di eccesso
o difetto.
Un criterio speciale che si differenzia dai normali canoni di computo riguarda poi i contratti
di lavoro ripartito, in cui due lavoratori sono tenuti in solido alla realizzazione della stessa pre-
stazione. Data appunto l’unicità della prestazione dovuta, tali lavoratori vengono conteggiati
come un’unica unità ai fini della determinazione dell’organico.
Il datore di lavoro dovrà inoltre prestare attenzione a non considerare nell’organico determi-
nati tipi di rapporti, che vengono esclusi dal computo. Si tratta nello specificodegli apprendisti,
dei lavoratori somministrati e dei lavoratori a domicilio. Devono inoltre essere esclusi i lavo-
ratori assunti con contratto di inserimento e reinserimento, nonché il coniuge e i parenti del
datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.