SETTEMBRE 2016
AUTOMAZIONE OGGI 392
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ome noto attualmente il nostro ordina-
mento fornisce una serie di tutele al lavora-
tore ingiustamente licenziato, il quale potrà
legittimamente promuovere un giudizio nei
confronti del datore al fine di ottenere ido-
neo risarcimento.
In ambito giurisprudenziale ci si è però più
volte interrogati su cosa succede nel caso in
cui il lavoratore illegittimamente licenziato
fosse dipendente di una società rientrante
all’interno di un gruppo societario: in tale spe-
cifica ipotesi il lavoratore dovrà essere consi-
derato quale dipendente dell’intero gruppo
oppure dipendente della singola società
presso la quale era formalmente assunto?
La questione non è di poco conto, considerato
come tutt’oggi per l’applicazionedi alcunedelle
tutele individuate dall’art. 18 siano richiesti il
rispetto di determinati criteri dimensionali. La
soluzione al problema esposto appare altresì ri-
levante per la verifica del rispettodell’obbligodi
repechage in capo al datore: tale obbligo potrà
ritenersi assolto laddove venga dimostrata l’in-
collocabilità del lavoratore presso la singola so-
cietà o presso l’intero gruppo societario?
C
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare
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AVVOCATO
Manuela Casati, Cristiano Cominotto
AO
Il licenziamento illegittimo
e l’unicità del centro
di imputazione
Costante giurisprudenza si è espressa nel senso di ritenere sussistente un’unicità di impresa, solo
laddove sia ravvisabile un unico centro di imputazione di interessi.
A riguardo si ricorda infatti che
“il semplice collegamento economico funzionale tra le imprese ge-
stite da società del medesimo gruppo non è di per sé solo sufficiente a far ritenere che gli obblighi
inerenti un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore e una di esse, si
debbanoestendereancheall’altra, amenochenon sussistauna situazione che consentadi ravvisare
– anche all’eventuale fine della valutazione di sussistenza del requisito numerico per l’applicabilità
della tutela reale del lavoratore licenziato – unico centro di imputazione del rapporto di lavoro; tale
situazione ricorre ogni volta che vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del
frazionamento di un’unica attività tra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò
quando venga accertato in modo adeguato, attraverso l’esame delle attività di ciascuna delle im-
prese gestite formalmente da quei soggetti, che deve rivelare l’esistenza dei seguenti requisiti:
a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b)integrazionetraleattivitàesercitatedallevarieimpresedelgruppoeilcorrelativointeressecomune;
c)coordinamentotecnicoeamministrativo-finanziariotaledaindividuareununicosoggettodirettivo
che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle
distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta inmodo indifferenziato e contemporaneamente in
favore dei vari imprenditori”
(Cass. Civ. Sez.lav., 06-04-2004, n.6707).
In altre parole il giudice, al fine di accertare la sussistenza di un unico centro di imputazione
di interessi dovrà
“svolgere un’accurata indagine sugli elementi acquisiti in ordine al collegamento
economico funzionale tra le società con il precipuo scopodi verificare se, effettivamente, l’autonoma
soggettività delle singole imprese fosse stata creata artificialmente a fini elusivi e fraudolenti, oppure
se fosse corrisposta a una precisa scelta imprenditoriale di carattere organizzativo realizzata anche
con la fornitura di servizi da parte di una società a un’altra”
(Così Cass. Civ. Sez.lav., 06-04-2004,
n.6707 riprendendoCass. n. 2008/1996, amente della quale è stata esclusa la possibilità di riferire
a scopi elusivi o fraudolenti la costituzione di una società la cui attività si concretava nella forni-
tura di servizi alle altre imprese del gruppo in base ad accordi contrattuali).
In conclusione il fatto che più società faccianoparte di uno stessogruppo e che tra lemedesime vi
sia un collegamento (anche importante), non è sufficiente per ritenere esistente un unico centro
di imputazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle singole società collegate.
Inutile dire come l’unicità del centro di imputazione risulti quindi difficilmente provabile dal la-
voratore sul quale attualmente ricade un onere probatorio forse eccessivo, ma sicuramente van-
taggioso per i datori.