NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
Automazione Oggi 386
132
marginale, in quanto in base alla disciplina che troverà applicazione, il lavoratore avrà diritto o
alla reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno) nel caso in cui si ritenga
applicabile l’art. 18 St. Lav. nella sua previgente versione; altrimenti sarà corrisposta la sola in-
dennità risarcitoria, così come previstodopo la riforma apportata dalla l. 92/2012. La questione
in oggetto riguardava il licenziamento di un lavoratore per motivi disciplinari. Il Tribunale e la
Corte di Appellodi Roma, rispettivamente inprimo e in secondogrado, avevano accertato che
lemancanzeaddebitateal lavoratoreerano idoneea legittimare il licenziamento. Inparticolare,
il datore di lavoro addebitava al lavoratore la reiterazione di diversi comportamenti anomali
nello svolgimento delle attività finanziarie di sportello, accompagnate da una condotta del di-
pendente gravemente deficitaria sia sul piano della diligenza che delle capacità professionali.
Nei giudizi dimerito il lavoratoreaveva contestatoalcune irregolaritàdel procedimentodiscipli-
nare (in particolare lamancata audizione assistita del lavoratore), in ragione delle quali la Corte
di Appellogli riconoscevaun’indennità risarcitorianellamisuradi ottomensilitàdi retribuzione
globale di fatto. Il lavoratore impugnava quindi la sentenza d’Appello e chiedeva una diversa
valutazione circa la legge applicabile al caso specifico, asserendo come i fatti contestategli
erano avvenuti durante la vigenza del rapporto e anteriori alla l. 92/2012. Sosteneva quindi
che non era applicabile la sola tutela risarcitoria, bensì anche quella reintegratoria. La Cassa-
zione tuttavia, intervenuta sul caso, ha chiaramente affermato che al fine dell’individuazione
della legge applicabile, occorreva far riferimento al momento del perfezionamento della fatti-
specie negoziale, ossia a quando il datore di lavoro comunicava al lavoratore il licenziamento.
Pertanto, dato che il licenziamento veniva intimato al lavoratore il 1 agosto 2012, spettava a
questo la sola tutela risarcitoria, essendogiàentrata invigore la l. n. 92del 2012. Per concludere,
qualora il licenziamento sia stato intimatoal lavoratore inunmomento successivoall’entrata in
vigoredella l. 92/2012, anche se avente aoggetto fatti avvenuti anteriormente aquestadata, la
legge applicabile e la relativa tutela sanzionatoria dovranno essere quelle previste dalla nuova
versione dell’art. 18 St. Lav., così comemodificato dal legislatore nel 2012.
on una recente sentenza della Corte di
Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav, n. 16.265
del 31/07/2015) i giudici sono intervenuti
riguardo all’importante tema del licenzia-
mento disciplinare, in particolare con riferi-
mento alla disciplina applicabile e alla tutela
spettante al prestatore di lavoro. Nel caso in
cui il licenziamento sia intimato al lavoratore
dopo il 18 luglio 2012, ossia dopo l’entrata
in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d.
Riforma Fornero), si pone il problema di ca-
pire quale sia la legge applicabile: quella in
vigore al momento della comunicazione
del licenziamento, o quella in vigore al mo-
mento in cui avvennero i fatti e le mancanze
addebitate al lavoratore, e dalle quali scaturì
il licenziamento? La questione non è affatto
C
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare
al n. 02/5450823 o scrivere a:
ao-fen@fieramilanomedia.it@cri625
avvocato
Cristiano Cominotto, Irene Perissotto
AO
La tutela spettante
al lavoratore in caso di
licenziamento disciplinare