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NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

Automazione Oggi 386

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marginale, in quanto in base alla disciplina che troverà applicazione, il lavoratore avrà diritto o

alla reintegrazione sul posto di lavoro (oltre al risarcimento del danno) nel caso in cui si ritenga

applicabile l’art. 18 St. Lav. nella sua previgente versione; altrimenti sarà corrisposta la sola in-

dennità risarcitoria, così come previstodopo la riforma apportata dalla l. 92/2012. La questione

in oggetto riguardava il licenziamento di un lavoratore per motivi disciplinari. Il Tribunale e la

Corte di Appellodi Roma, rispettivamente inprimo e in secondogrado, avevano accertato che

lemancanzeaddebitateal lavoratoreerano idoneea legittimare il licenziamento. Inparticolare,

il datore di lavoro addebitava al lavoratore la reiterazione di diversi comportamenti anomali

nello svolgimento delle attività finanziarie di sportello, accompagnate da una condotta del di-

pendente gravemente deficitaria sia sul piano della diligenza che delle capacità professionali.

Nei giudizi dimerito il lavoratoreaveva contestatoalcune irregolaritàdel procedimentodiscipli-

nare (in particolare lamancata audizione assistita del lavoratore), in ragione delle quali la Corte

di Appellogli riconoscevaun’indennità risarcitorianellamisuradi ottomensilitàdi retribuzione

globale di fatto. Il lavoratore impugnava quindi la sentenza d’Appello e chiedeva una diversa

valutazione circa la legge applicabile al caso specifico, asserendo come i fatti contestategli

erano avvenuti durante la vigenza del rapporto e anteriori alla l. 92/2012. Sosteneva quindi

che non era applicabile la sola tutela risarcitoria, bensì anche quella reintegratoria. La Cassa-

zione tuttavia, intervenuta sul caso, ha chiaramente affermato che al fine dell’individuazione

della legge applicabile, occorreva far riferimento al momento del perfezionamento della fatti-

specie negoziale, ossia a quando il datore di lavoro comunicava al lavoratore il licenziamento.

Pertanto, dato che il licenziamento veniva intimato al lavoratore il 1 agosto 2012, spettava a

questo la sola tutela risarcitoria, essendogiàentrata invigore la l. n. 92del 2012. Per concludere,

qualora il licenziamento sia stato intimatoal lavoratore inunmomento successivoall’entrata in

vigoredella l. 92/2012, anche se avente aoggetto fatti avvenuti anteriormente aquestadata, la

legge applicabile e la relativa tutela sanzionatoria dovranno essere quelle previste dalla nuova

versione dell’art. 18 St. Lav., così comemodificato dal legislatore nel 2012.

on una recente sentenza della Corte di

Cassazione (Cass. Civ. Sez. Lav, n. 16.265

del 31/07/2015) i giudici sono intervenuti

riguardo all’importante tema del licenzia-

mento disciplinare, in particolare con riferi-

mento alla disciplina applicabile e alla tutela

spettante al prestatore di lavoro. Nel caso in

cui il licenziamento sia intimato al lavoratore

dopo il 18 luglio 2012, ossia dopo l’entrata

in vigore della l. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d.

Riforma Fornero), si pone il problema di ca-

pire quale sia la legge applicabile: quella in

vigore al momento della comunicazione

del licenziamento, o quella in vigore al mo-

mento in cui avvennero i fatti e le mancanze

addebitate al lavoratore, e dalle quali scaturì

il licenziamento? La questione non è affatto

C

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

@cri625

avvocato

Cristiano Cominotto, Irene Perissotto

AO

La tutela spettante

al lavoratore in caso di

licenziamento disciplinare