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luglio-agosto 2015

Automazione Oggi 383

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per la quale il contratto è stato stipulato. Il limite percentuale di assunzioni a tempo

determinato è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al

1° gennaio dell’anno di assunzione. Laddove vengano violati i predetti limiti percentuali

sono previste sanzioni amministrative. Tuttavia, viene riconosciuta la possibilità che i

contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi possano

individuare dei limiti diversi, derogando alla predetta soglia del 20%. Per quanto attiene

alle aziende con un massimo di cinque dipendenti, non sono previsti limiti per la sti-

pulazione di contratti a termine. Una delle principali novità introdotte dal Jobs Act è

costituito dalla acausalità del contratto in parola. A tal proposito, si ricorda che in passato

si riconosceva al datore di lavoro la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determi-

nato solo laddove vi fossero delle ragioni organizzative e strutturali che legittimavano la

temporaneità dell’assunzione.

Con particolare riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato, altra nuova forma

contrattuale introdotta dal Jobs Act è il contratto a tutele crescenti. Tale tipologia con-

trattuale stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, che si

applica, appunto, solo ai lavoratori assunti, con contratto a tempo indeterminato, dopo

l’entrata in vigore del precitato decreto (7 marzo 2015). Per i lavoratori assunti prima

dell’entrata in vigore di quest’ultimo restano valide le norme precedenti. Questo quanto

previsto dall’attuale contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: per i ‘licenzia-

menti discriminatori e nulli’ intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di

lavoro, così come previsto per tutti i lavoratori; per i ‘licenziamenti disciplinari’ la rein-

tegrazione resta solo per quei casi in cui sia accertata ‘l’insussistenza del fatto materiale

contestato’; negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento

per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti ‘licenziamenti ingiustificati’,

viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio, quindi

sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è

quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servi-

zio, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mesi. Per le piccole imprese restano le

regole attuali, ossia una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un

massimo di sei mensilità.

ediamo alcune novità introdotte dal Jobs

Act, con particolare riguardo al contratto

di lavoro subordinato a tempo determi-

nato. Con tale tipologia contrattuale il

legislatore ha voluto favorire da un lato il

datore di lavoro, dall’altro i lavoratori me-

desimi, garantendone la partecipazione

continua al mercato del lavoro e la pos-

sibilità di organizzare la propria vita. Nel

quadro della riforma del Jobs Act, specifi-

camente al limite temporale del contratto

a tempo determinato acausale, è rimasta

inalterata la durata massima del termine

di 36 mesi, anche non continuativi, com-

prensivi anche dei periodi svolti per ‘man-

sioni equivalenti’. La proroga è ammessa

con il consenso del lavoratore, fino a un

massimo di cinque volte nell’arco di 36

mesi, indipendentemente dal numero

dei rinnovi. Inoltre, le proroghe sono am-

messe solo per la stessa attività lavorativa

V

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it - w ww.assistenzalegalepremium.it

@cri625

avvocato

Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti

AO

Il contratto di lavoro

e il Jobs Act