luglio-agosto 2015
Automazione Oggi 383
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per la quale il contratto è stato stipulato. Il limite percentuale di assunzioni a tempo
determinato è pari al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al
1° gennaio dell’anno di assunzione. Laddove vengano violati i predetti limiti percentuali
sono previste sanzioni amministrative. Tuttavia, viene riconosciuta la possibilità che i
contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dai sindacati più rappresentativi possano
individuare dei limiti diversi, derogando alla predetta soglia del 20%. Per quanto attiene
alle aziende con un massimo di cinque dipendenti, non sono previsti limiti per la sti-
pulazione di contratti a termine. Una delle principali novità introdotte dal Jobs Act è
costituito dalla acausalità del contratto in parola. A tal proposito, si ricorda che in passato
si riconosceva al datore di lavoro la possibilità di ricorrere al contratto a tempo determi-
nato solo laddove vi fossero delle ragioni organizzative e strutturali che legittimavano la
temporaneità dell’assunzione.
Con particolare riguardo al contratto di lavoro a tempo indeterminato, altra nuova forma
contrattuale introdotta dal Jobs Act è il contratto a tutele crescenti. Tale tipologia con-
trattuale stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi, che si
applica, appunto, solo ai lavoratori assunti, con contratto a tempo indeterminato, dopo
l’entrata in vigore del precitato decreto (7 marzo 2015). Per i lavoratori assunti prima
dell’entrata in vigore di quest’ultimo restano valide le norme precedenti. Questo quanto
previsto dall’attuale contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti: per i ‘licenzia-
menti discriminatori e nulli’ intimati in forma orale resta la reintegrazione nel posto di
lavoro, così come previsto per tutti i lavoratori; per i ‘licenziamenti disciplinari’ la rein-
tegrazione resta solo per quei casi in cui sia accertata ‘l’insussistenza del fatto materiale
contestato’; negli altri casi in cui si accerti che non ricorrano gli estremi del licenziamento
per giusta causa o giustificato motivo, ovvero i cosiddetti ‘licenziamenti ingiustificati’,
viene introdotta una tutela risarcitoria certa, commisurata all’anzianità di servizio, quindi
sottratta alla discrezionalità del giudice. La regola applicabile ai nuovi licenziamenti è
quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servi-
zio, con un minimo di quattro e un massimo di 24 mesi. Per le piccole imprese restano le
regole attuali, ossia una mensilità per ogni anno di servizio, con un minimo di due e un
massimo di sei mensilità.
ediamo alcune novità introdotte dal Jobs
Act, con particolare riguardo al contratto
di lavoro subordinato a tempo determi-
nato. Con tale tipologia contrattuale il
legislatore ha voluto favorire da un lato il
datore di lavoro, dall’altro i lavoratori me-
desimi, garantendone la partecipazione
continua al mercato del lavoro e la pos-
sibilità di organizzare la propria vita. Nel
quadro della riforma del Jobs Act, specifi-
camente al limite temporale del contratto
a tempo determinato acausale, è rimasta
inalterata la durata massima del termine
di 36 mesi, anche non continuativi, com-
prensivi anche dei periodi svolti per ‘man-
sioni equivalenti’. La proroga è ammessa
con il consenso del lavoratore, fino a un
massimo di cinque volte nell’arco di 36
mesi, indipendentemente dal numero
dei rinnovi. Inoltre, le proroghe sono am-
messe solo per la stessa attività lavorativa
V
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
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avvocato
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
Il contratto di lavoro
e il Jobs Act