GIUGNO 2015
AUTOMAZIONE OGGI 382
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AO
PANORAMA
effetto dei contenuti del Dlgs 102/2014
di recepimento della Direttiva 2012/27/
UE. Il Dlgs 102/2014 è stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana - serie generale - n. 165 del 18
luglio 2014 ed è entrato in vigore il giorno
successivo, mentre gli allegati sono stati
aggiunti attraverso ‘avviso di rettifica’
nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 170 del 24 luglio 2014. L’art. 8 del Dlgs
102/2014 sancisce che le grandi imprese
e le imprese a forte consumo di energia
sono obbligate a eseguire una diagnosi
energetica, entro il 5 dicembre 2015 e,
successivamente, ogni 4 anni. L’art. 12
del Dlgs 102/2014 stabilisce inoltre che
l’Ente Italiano di Normazione e il Comitato
Elettrotecnico Italiano (UNI-CEI), in colla-
borazione con il Comitato Termotecnico
Italiano (CTI) e l’Agenzia Nazionale per
l’Efficienza Energetica (Enea) elaborino
norme tecniche in materia di diagnosi
energetiche e per la certificazione vo-
lontaria degli auditor energetici. Il CTI ha
trasmesso al Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico (Mise) una comunicazione con
la quale specifica che le norme richieste
dall’art. 12 del Dlgs 102/2014 sono rap-
presentate dal pacchetto delle UNI CEI EN
16247.
In particolare, trattasi di:
s
UNI CEI EN 16247-1: 2012 “Energy au-
dits – Part 1 – General requirements”
(recepimento da parte dell’Italia: 6 set-
tembre 2012);
s
UNI CEI EN 16247-2: 2014 “Energy au-
dits – Part 2 – Buildings” (recepimento da
parte dell’Italia: 1 agosto 2014);
s
UNI CEI EN 16247-3: 2014 “Energy au-
dits – Part 3 – Processes” (recepimento da
parte dell’Italia: 1 agosto 2014);
s
UNI CEI EN 16247-4: 2014 “Energy au-
dits – Part 4 – Transport” (recepimento da
parte dell’Italia: 1 agosto 2014);
s
FprEN 16247-5 “Energy audits – Part 5 –
Competence of energy auditors” (appro-
vata e ‘in pubblicazione’ a livello europeo,
successivo recepimento italiano).
Ciascuna delle parti 2,3,4 relative alle
diagnosi energetiche settoriali deve
essere applicata, congiuntamente, alla
UNI CEI EN 16247-1 di cui costituisce in-
tegrazione. La UNI CEI EN 16247-2: 2014
include anche il settore terziario. Ai fini
dell’adempimento all’obbligo di cui
all’art. 8 del Dlgs 102/2014, risulta neces-
sario eseguire una diagnosi energetica
conforme al quadro normativo, ossia ri-
spondente all’allegato 2 del medesimo
Dlgs. La prescrizione risulta ri-
spettata quando la diagnosi
è conforme ai criteri mi-
nimi contenuti, per le
parti di pertinenza,
nelle UNI CEI EN
16247-1,2,3,4 che
r app r e s en t ano
le uniche norme
tecniche sul tema
della diagnosi ener-
getica, attualmente,
in vigore, in Italia.
Il Dlgs 102/2014
L’Enea ha collaborato con il Mise alla
stesura di un documento interpretativo
del Dlgs 102/2014 e, in particolare, di
numerosi aspetti legati all’art. 8 quali, ad
esempio, le definizioni di grande impresa
e impresa a forte consumo di energia
nell’ambito dell’adempimento all’obbligo
di diagnosi energetica, la definizione di
sito produttivo, le tempistiche di esecu-
zione delle diagnosi, l’approcciomultisito,
ossia l’implementazione delle procedure
per soddisfare l’obbligo nel caso di im-
prese titolari di numerosi siti produttivi
sul territorio nazionale, le modalità di ese-
cuzione della diagnosi energetica nel caso
di attività di trasporto organizzate su una
rete di distribuzione che collega più siti, lo
schema sanzionatorio per mancato adem-
pimento all’obbligo.
Affinché i contenuti di tale documento
possano essere oggetto di trattazione,
si attende l’approvazione degli stessi, a
mezzo pubblicazione ministeriale.
A valle della prima attività diagnostica
stabilita dall’art. 8 del Dlgs 102/2014,
sarà possibile, per il sistema paese, avere
a disposizione una banca dati dei con-
sumi energetici di gran parte degli attori
principali del comparto industriale, tale
strumento consentirà al legislatore di indi-
viduare le criticità del sistema produttivo,
in termini di uso delle risorse energetiche
e faciliterà l’individuazione di possibili so-
luzioni delle stesse.
Considerati gli aspetti di alto profilo tec-
nico e l’analisi costi/benefici contenuti
nella diagnosi energetica, si sottolinea
che l’obbligo potrà rappresentare per
le imprese un’opportunità di sviluppo
tecnologico e una condizione
di vantaggio economico.
L’opportunità di svi-
luppo tecnologico
verrà data dall’im-
plementazione di
interventi inno-
vativi individuati
dalla diagnosi
energetica che
potranno miglio-
rare la competitività
dell’industria e quindi
favorire la creazione
di nuovi posti di lavoro. La
realizzazione di alcuni interventi
di efficienza implicherà il rinnovamento
del parco macchine presente con conse-
guente maggior valore dei cespiti azien-
dali. In secondo luogo, la realizzazione
delle diagnosi permetterà alle imprese
di individuare i centri di costo energetico
più rilevanti e le cause di sprechi energe-
tici, di conseguenza, l’implementazione
degli interventi individuati comporterà
un’immediata riduzione dei costi della
bolletta. Si segnala anche la positiva ri-
caduta ambientale che potranno avere
numerosi interventi provenienti dalla
diagnosi energetica.
In ultimo, potrebbe scaturire un contri-
buto al rientro economico degli investi-
menti, nel momento in cui gli interventi
della diagnosi energetica risultassero
premiabili dal meccanismo di incenti-
vazione dei Titoli di Efficienza Energe-
tica o Certificati Bianchi, il quale, ai sensi
dell’art. 7 del Dlgs 102/2014, costituisce
il regime obbligatorio di efficienza ener-
getica italiano che deve garantire il con-
seguimento, al 31 dicembre 2020, di un
risparmio energetico non inferiore al 60%
dell’obiettivo di risparmio energetico na-
zionale cumulato.
t
Nota: *comitato tecnico di Automazione Oggi
e Fieldbus&Networks, Enea - Unità Tecnica Ef-
ficienza Energetica
** Enea - Unità Tecnica Efficienza Energetica
Foto tratta da http://pixabay.com