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GIUGNO 2015

AUTOMAZIONE OGGI 382

34

AO

PANORAMA

effetto dei contenuti del Dlgs 102/2014

di recepimento della Direttiva 2012/27/

UE. Il Dlgs 102/2014 è stato pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

Italiana - serie generale - n. 165 del 18

luglio 2014 ed è entrato in vigore il giorno

successivo, mentre gli allegati sono stati

aggiunti attraverso ‘avviso di rettifica’

nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -

n. 170 del 24 luglio 2014. L’art. 8 del Dlgs

102/2014 sancisce che le grandi imprese

e le imprese a forte consumo di energia

sono obbligate a eseguire una diagnosi

energetica, entro il 5 dicembre 2015 e,

successivamente, ogni 4 anni. L’art. 12

del Dlgs 102/2014 stabilisce inoltre che

l’Ente Italiano di Normazione e il Comitato

Elettrotecnico Italiano (UNI-CEI), in colla-

borazione con il Comitato Termotecnico

Italiano (CTI) e l’Agenzia Nazionale per

l’Efficienza Energetica (Enea) elaborino

norme tecniche in materia di diagnosi

energetiche e per la certificazione vo-

lontaria degli auditor energetici. Il CTI ha

trasmesso al Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico (Mise) una comunicazione con

la quale specifica che le norme richieste

dall’art. 12 del Dlgs 102/2014 sono rap-

presentate dal pacchetto delle UNI CEI EN

16247.

In particolare, trattasi di:

s

UNI CEI EN 16247-1: 2012 “Energy au-

dits – Part 1 – General requirements”

(recepimento da parte dell’Italia: 6 set-

tembre 2012);

s

UNI CEI EN 16247-2: 2014 “Energy au-

dits – Part 2 – Buildings” (recepimento da

parte dell’Italia: 1 agosto 2014);

s

UNI CEI EN 16247-3: 2014 “Energy au-

dits – Part 3 – Processes” (recepimento da

parte dell’Italia: 1 agosto 2014);

s

UNI CEI EN 16247-4: 2014 “Energy au-

dits – Part 4 – Transport” (recepimento da

parte dell’Italia: 1 agosto 2014);

s

FprEN 16247-5 “Energy audits – Part 5 –

Competence of energy auditors” (appro-

vata e ‘in pubblicazione’ a livello europeo,

successivo recepimento italiano).

Ciascuna delle parti 2,3,4 relative alle

diagnosi energetiche settoriali deve

essere applicata, congiuntamente, alla

UNI CEI EN 16247-1 di cui costituisce in-

tegrazione. La UNI CEI EN 16247-2: 2014

include anche il settore terziario. Ai fini

dell’adempimento all’obbligo di cui

all’art. 8 del Dlgs 102/2014, risulta neces-

sario eseguire una diagnosi energetica

conforme al quadro normativo, ossia ri-

spondente all’allegato 2 del medesimo

Dlgs. La prescrizione risulta ri-

spettata quando la diagnosi

è conforme ai criteri mi-

nimi contenuti, per le

parti di pertinenza,

nelle UNI CEI EN

16247-1,2,3,4 che

r app r e s en t ano

le uniche norme

tecniche sul tema

della diagnosi ener-

getica, attualmente,

in vigore, in Italia.

Il Dlgs 102/2014

L’Enea ha collaborato con il Mise alla

stesura di un documento interpretativo

del Dlgs 102/2014 e, in particolare, di

numerosi aspetti legati all’art. 8 quali, ad

esempio, le definizioni di grande impresa

e impresa a forte consumo di energia

nell’ambito dell’adempimento all’obbligo

di diagnosi energetica, la definizione di

sito produttivo, le tempistiche di esecu-

zione delle diagnosi, l’approcciomultisito,

ossia l’implementazione delle procedure

per soddisfare l’obbligo nel caso di im-

prese titolari di numerosi siti produttivi

sul territorio nazionale, le modalità di ese-

cuzione della diagnosi energetica nel caso

di attività di trasporto organizzate su una

rete di distribuzione che collega più siti, lo

schema sanzionatorio per mancato adem-

pimento all’obbligo.

Affinché i contenuti di tale documento

possano essere oggetto di trattazione,

si attende l’approvazione degli stessi, a

mezzo pubblicazione ministeriale.

A valle della prima attività diagnostica

stabilita dall’art. 8 del Dlgs 102/2014,

sarà possibile, per il sistema paese, avere

a disposizione una banca dati dei con-

sumi energetici di gran parte degli attori

principali del comparto industriale, tale

strumento consentirà al legislatore di indi-

viduare le criticità del sistema produttivo,

in termini di uso delle risorse energetiche

e faciliterà l’individuazione di possibili so-

luzioni delle stesse.

Considerati gli aspetti di alto profilo tec-

nico e l’analisi costi/benefici contenuti

nella diagnosi energetica, si sottolinea

che l’obbligo potrà rappresentare per

le imprese un’opportunità di sviluppo

tecnologico e una condizione

di vantaggio economico.

L’opportunità di svi-

luppo tecnologico

verrà data dall’im-

plementazione di

interventi inno-

vativi individuati

dalla diagnosi

energetica che

potranno miglio-

rare la competitività

dell’industria e quindi

favorire la creazione

di nuovi posti di lavoro. La

realizzazione di alcuni interventi

di efficienza implicherà il rinnovamento

del parco macchine presente con conse-

guente maggior valore dei cespiti azien-

dali. In secondo luogo, la realizzazione

delle diagnosi permetterà alle imprese

di individuare i centri di costo energetico

più rilevanti e le cause di sprechi energe-

tici, di conseguenza, l’implementazione

degli interventi individuati comporterà

un’immediata riduzione dei costi della

bolletta. Si segnala anche la positiva ri-

caduta ambientale che potranno avere

numerosi interventi provenienti dalla

diagnosi energetica.

In ultimo, potrebbe scaturire un contri-

buto al rientro economico degli investi-

menti, nel momento in cui gli interventi

della diagnosi energetica risultassero

premiabili dal meccanismo di incenti-

vazione dei Titoli di Efficienza Energe-

tica o Certificati Bianchi, il quale, ai sensi

dell’art. 7 del Dlgs 102/2014, costituisce

il regime obbligatorio di efficienza ener-

getica italiano che deve garantire il con-

seguimento, al 31 dicembre 2020, di un

risparmio energetico non inferiore al 60%

dell’obiettivo di risparmio energetico na-

zionale cumulato.

t

Nota: *comitato tecnico di Automazione Oggi

e Fieldbus&Networks, Enea - Unità Tecnica Ef-

ficienza Energetica

** Enea - Unità Tecnica Efficienza Energetica

Foto tratta da http://pixabay.com