Automazione_Oggi_368 - page 122

di
Cristiano Cominotto, Anna Mastroeni
AO
AVVOCATO
NOVEMBRE-DICEMBRE 2013
AUTOMAZIONE OGGI 368
122
mato in questo periodo è nullo ab origine perché illecito, con conseguente obbligo per
i datori di reintegrare la lavoratrice sul posto di lavoro. Questo è quanto stabilito dalla
legge italiana, il quale intende chiaramente assicurare la tutela fisica ed economica delle
lavoratrici madri imponendo un limite temporale (fino al compimento di un anno del
bambino) in cui al datore è precluso licenziare la lavoratrice. Ma cosa succede se il da-
tore intima un licenziamento alla lavoratrice madre dopo il compimento di un anno del
bambino? Ebbene, anche il licenziamento intimato dopo il termine fissato dall’art. 54
D.lgs n.151/2001 può portare alla reintegrazione della lavoratrice e alla conseguente di-
chiarazione di nullità del licenziamento perché discriminatorio. È quello che
ha sostenuto la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 11 ottobre 2007:
‘Il licenziamento in ragione della gravidanza e/o della nascita di un figlio è
sempre discriminatorio ed è contrario alla direttiva 76/207CE qualunque sia il
momento in cui la decisione di licenziamento è notificata, dunque, anche se
notificata dopo la scadenza del periodo di tutela’. Dello stesso orientamento
è anche la gran parte della giurisprudenza italiana. La Cassazione ha infatti
ricondotto il licenziamento della donna madre alle ipotesi di discriminazione
rientranti nella tutela dell’art. 18 Statuto dei lavoratori. L’ipotesi di licenzia-
mento discriminatorio comporta sempre, indipendentemente dal numero
di dipendenti in forza alla società, e quindi anche per le aziende con meno
di 15 dipendenti, la reintegrazione della lavoratrice. L’unica differenza che può rilevarsi
tra il licenziamento della lavoratrice madre all’interno del periodo di massima tutela e
fuori è nell’onere della prova. Mentre il primo è nullo senza bisogno di provare nulla, nel
secondo caso occorre provare che il licenziamento è stato intimato proprio per motivo
ritorsivo, cioèpermotivi nonattinenti all’attivitàdella societàma soloperché la lavoratrice
è madre. In conclusione i datori di lavoro se intendono procedere al licenziamento della
lavoratrice madre: durante la gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino
incorrono nella sanzione della nullità del licenziamento con conseguente reintegro im-
mediato della lavoratrice. Dopo il compimento di un anno del bambino possono incor-
rere inuna sentenza del Tribunale del Lavoro che dichiari il licenziamentodiscriminatorio
con conseguente reintegro immediato della lavoratrice e pagamento delle retribuzioni
dal licenziamento al giorno della reintegra. Si consiglia, infine, ai datori che si trovassero
ad affrontare un licenziamento della lavoratrice madre di farsi assistere da un legale e di
trovare un accordo con la lavoratrice per non dover successivamente essere costretti a
riprenderla in azienda conmaggiori costi aziendali.
pesso i datori di lavoro devono
affrontare la complessa e de-
licata gestione del rapporto
di lavoro con le lavoratrici in
stato di gravidanza e in parti-
colare l’ipotesi di un loro even-
tuale licenziamento. Sul punto
occorre innanzitutto precisare
che l’art. 54 D.lgs n. 151/2001
pone un generale divieto di
licenziamento dall’inizio del
periodo di gravidanza fino al
compimento di un anno del
bambino. Le uniche deroghe
a tale divieto sono espressa-
mente indicate nel medesimo
testo D.lgs n. 151/2001 all’art.
54 comma 3.
‘Il divieto di licenziamento non
si applica nel caso:
a) di colpa grave da parte della lavoratrice,
costituente giusta causa per la risoluzione
del rapporto di lavoro;
b) di cessazione dell’attività dell’azienda
cui essa è addetta;
c) di ultimazione della prestazione per la
quale la lavoratrice è stata assunta o di
risoluzione del rapporto di lavoro per la
scadenza del termine;
d) di esito negativo della prova; resta
fermo il divieto di discriminazione di cui
all’art. 4, legge 10 aprile 1991, n. 125, e suc-
cessivemodificazioni’.
Fuori da questi casi il licenziamento inti-
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
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Il licenziamentodella
lavoratricemadre: limiti
e problematiche
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