Automazione_Oggi_366 - page 133

SETTEMBRE 2013
AUTOMAZIONE OGGI 366
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assicurarsi di provare la creazione del software e di
utilizzare la forma corretta ai fini della sua tutela,
questo potrà essere registrato alla Siae nell’apposito
Registro Pubblico Speciale per i Programmi per Ela-
borazione oppure depositato come opera inedita
qualora il software non sia stato ancora pubblicato
o utilizzato. La registrazione dovrà essere effettuata
dall’autore stesso oppure da altro soggetto apposi-
tamente delegato da quest’ultimo, tramite la com-
pilazione di un apposito modulo e del deposito del
software chedovrà essereoggettodi registrazione. Il
dirittod’autore inparticolare attribuirà all’autoredel software il di-
ritto esclusivodi riprodurre, modificare e distribuire il programma
o copie dello stesso. Allo stesso modo l’autore potrà anche ri-
nunciare a tali diritti. Le modalità con cui si eserciteranno i diritti
connessi alla tutela del diritto d’autore vengono specificati nella
licenza d’uso. L’autore è libero di decidere come gestire il proprio
diritto, infatti, potrà propendere per un software ‘proprietary’, un
software ‘free’ o un software ‘open source’. Nel primo caso nella
licenza verrà permesso all’utilizzatore del software, appunto, di
utilizzarlo, lasciando soloal proprietario/autore il permessodimo-
dificarlo, copiarloodistribuirlo. Il software ‘free’ permetterà invece
all’utente, oltre l’utilizzo anche altre libertà quali: l’esecuzione del
programma per qualsiasi scopo, la sua ridistribuzione, lo studio,
la modifica e la possibilità di ridistribuire il programma così come
modificato. Il software ‘opensource’ invece prevederà la distribu-
zione libera del codice sorgente e delle opere derivate, nonchè
la distribuzione libera della licenza stessa. Per meglio intuire la
differenza tra le varie licenze d’uso facciamo qualche esempio
pratico: tutti sicuramente conosciamo il sistema operativo Linux,
questo è il tipico esempio di software open source. Il creatore di
questo sistema, Linus Torvalds, ha iniziato negli anni ’90 a lavo-
rarcimigliorandolocostantementeanchegrazieall’aiutodi hacker
sparsi nelmondochepotevano liberamentemodificarlo. Torvalds
ha, infatti, messo a disposizione di chiunque e gratuitamente il
codice sorgente di Linux su un sito, permettendo a qualunque
persona si sentisse in grado e ne avesse voglia di partecipare al
progetto. Gli utenti quindi possono liberamente cimentarsi nella
scrittura del codice o nell’analisi dei ‘bug’, dare suggerimenti,
indicazioni e patch. I collaboratori di questo sistema operativo
non percepiscono denaro ma si accontentano di essere menzio-
nati nel progetto, sfidandosi nella scrittura di un codice privo di
qualsiasi errore. Un esempio invece di software proprietary sono
i programmi come Microsoft Office o Itunes, dei quali possiamo
solo godere dell’utilizzo, questo accade perché dal punto di vista
giuridico vengono utilizzate delle licenze d’uso molto restrittive
e dal punto di vista tecnico invece viene distribuito solo il codice
oggetto, mentre il codice sorgente viene trattenuto dall’autore.
Per quanto riguarda invece il software free possiamomenzionare
OpenOffice, questo tipo di programma viene distribuito non in
maniera indiscriminatama conuna licenzad’uso chenepermette
lo studio, le modifiche e la ridistribuzione. Anche in questo caso,
come nel caso di software open source si può avere accesso al
codice sorgente, ma a differenza dell’open source una volta che
il software viene dichiarato free lo sarà per sempre (mentre la li-
cenza open source potrebbe non esserlo in futuro o viceversa).
Tornando però alla tutela del software, per essere sicuri che il
software rientri nell’oggetto tutelabile dal diritto d’autore è im-
portante che il programma rispetti la caratteristica della novità e
originalità. Il programma, infatti, nonpotrà consistere inunamera
riproduzione di un software altrui con varianti di natura seconda-
ria ma dovrà essere stato pensato e sviluppato autonomamente
dall’autore. Altro tipo di tutela che può essere previsto per il soft-
ware o programma per elaboratore è quello del brevetto. Tale
tipo di tutela è però più controverso rispetto a quello del diritto
di autore poiché è previsto che siano brevettabili solo le inven-
zioni. Nell’elenco delle opere brevettabili però è espressamente
previsto che i programmi per elaboratori non facciano parte della
categoria delle invenzioni e quindi non possano godere di tale
tutela. Nonostante questo apparente divieto, l’Ufficio Europeo
Brevetti e altri uffici nazionali hanno più volte concesso brevetti
anche aprogrammi per elaboratori, a riprovadel fatto che il primo
orientamento più restrittivo è cambiato nel tempo. La caratteri-
stica necessaria che deve avere un software per essere conside-
rato brevettabile è quella di presentare effetti tecnici ulteriori o
che vadano al di là della normale interazione tra software e hard-
ware. In altre parole il programma deve contribuire allo stato
dell’arte, in un settore tecnico, giudicato non ovvio da una per-
sona competente in materia. Essendo però per definizione tutti i
programmi funzionanti su un elaboratore da considerarsi tecnici,
tali programmi/softwarepossonoquindi essere considerati come
invenzioni e, quindi, sempre brevettabili. In sostanza il brevetto
permette di sfruttare la creazione in relazione al suo contenuto,
mentre il diritto d’autore protegge la forma dell’opera creativa,
a prescindere dal contenuto in essa racchiuso. Il software quindi
se fornirà un contributo tecnico così come descritto poco sopra
potrà essere brevettabile, inmancanza sarà comunque proteggi-
bile tramite il diritto d’autore.
In conclusione
In definitiva si tratta di una questione controversa e dibattuta
per la quale si consiglia sempre di rivolgersi al proprio legale di
fiducia per ottenere le indicazioni su quale sia, relativamente al
caso di specie, la strada migliore da intraprendere. Se sia il caso
di tutelarsi tramite il diritto d’autore e, in quel caso, capire quale
tipo di licenza d’uso distribuire, oppure se invece tutelarsi tramite
il sistema della brevettabilità.
Anche nel caso la propria posizione sia quella di mero utilizzatore
enonanchedi autoredel softwareèbene farsi consigliaredal pro-
prio procuratore su quale tipo di licenza sia adottata dal software
in questione, da un punto di vista non tecnico, infatti, è difficile
qualificare le varie tipologie di licenze e i loro limiti, onde evitare
utilizzi impropri dello stesso.
Fonte: www.sxc.hu
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