Professioni, ecco la norma per l’innovation manager

Pubblicata la norma UNI 11814:2021 sulle figure professionali operanti nell'ambito della gestione dell'innovazione (Innovation Management Professionals). Ne parliamo con Marco Menghini di Human Lab, relatore della norma

Pubblicato il 30 giugno 2021

È stata pubblicata nei giorni scorsi una nuova norma sulle attività professionali non regolamentate (APNR): si tratta della UNI 11814:2021 sulle figure professionali operanti nell’ambito della gestione dell’innovazione (Innovation Management Professionals).
Il documento ha richiesto un lavoro di circa due anni da parte degli esperti del Gruppo di Lavoro (GL) 89 “Gestione dell’innovazione” – che fa capo alla Commissione Tecnica UNI/CT 016 “Gestione per la qualità e metodi statistici”. Abbiamo contattato Marco Menghini di Human Lab, relatore della norma, per comprendere meglio la portata di questa novità e quali riflessi può avere nel breve e nel medio termine per le imprese e per il mondo del lavoro.

Come nasce l’esigenza di regolamentare e inquadrare la figura dell’innovation manager?

L’evoluzione e le esigenze del mercato del lavoro vedono costantemente nascere nuove figure professionali non necessariamente afferenti a specifici Albi, Ordini o Collegi e prive, dunque, di un inquadramento giuridico, le cosiddette professioni “non regolamentate”. A mero titolo di esempio, citiamo tra le varie: Data Scientist, Esperti di Deep Learning, Navigator e Data Protection Officer.

Certamente si tratta di opportunità con ricadute spesso occupazionali ma, talvolta, la mancanza di una chiara riconoscibilità e di regole che ne definiscano requisiti, competenze e modalità di qualificazione possono anche generare confusione e fraintendimenti, a discapito della tutela sia degli utenti che degli stessi professionisti. Si possono prevenire questi rischi grazie alla Legge 4 del 2013 “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” che, introducendo l’opportunità della normazione delle professioni di questo tipo, consente di dotarsi di criteri di autoregolamentazione che ne delineano chiaramente caratteristiche e perimetro d’azione. In altre parole, si tratta di introdurre dei veri e propri criteri di garanzia che, una volta condivisi e approvati, diventano riferimenti per l’intero settore.

UNI (Ente nazionale di normazione), CEN ed ISO, sono organi tecnici preposti all’elaborazione di norme finalizzate a questo scopo. In particolare, UNI, mediante apposite Commissioni Tecniche costituite da membri esperti di uno specifico ambito tematico, elabora norme tecniche per qualificare specifiche categorie professionali. Dopo un articolato processo di analisi pre-normativa e di condivisione, volti a raggiungere il più ampio consenso possibile, i membri della Commissione (ovvero del Gruppo di Lavoro incaricato) redigono la norma che, a seguito della fase di vaglio in inchiesta pubblica, viene pubblicata e divulgata. Da quel momento, essa diventa un riferimento ufficiale.

Tutte le attività delle Commissioni tecniche del sistema UNI sono inoltre coordinate e supervisionate dalla Cabina di Regia “Professioni” di UNI, un recente organo politico-strategico con funzione consultiva presso la Giunta Esecutiva dell’Ente. Sulla scorta di queste norme, i professionisti, possono certificarsi su base volontaria per tramite di Organismi di Certificazione (OdC delle persone) accreditati da Accredia. Così facendo, entrano a far parte del registro pubblico nazionale consultabile sul sito di Accredia, unico soggetto a essere riconosciuto dal Mise a tal fine. La certificazione di un organismo accreditato da Accredia è suscettibile di riconoscimento anche a livello europeo che internazionale attraverso i circuiti EA ed IAF.

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro nazionale “Gestione dell’innovazione” (UNI/CT 016/GL 89), organo tecnico impegnato a sviluppare con i colleghi di altri 49 Paesi la serie di norme ISO sulla Gestione dell’Innovazione (Innovation Management, serie ISO 56000, sviluppate da ISO/TC 279, in buona parte già pubblicate), a un certo punto, avvertimmo l’esigenza di mappare e caratterizzare coloro che nelle organizzazioni, a vario titolo, si occupano di innovazione. Non si trattava solo di curiosità, bensì di prefigurare chi avrebbero potuto essere e quali caratteristiche avrebbero dovuto possedere coloro che, in prospettiva, si sarebbero fatti carico dell’implementazione e manutenzione dei Sistemi di Gestione dell’Innovazione secondo i dettami della ISO 56002 e delle altre norme pertinenti, in quelle aziende/organizzazioni illuminate, pronte a adottarli.

Alla fine, l’Innovation Manager venne identificato come il ruolo “cardine” su cui far confluire il variegato repertorio di figure professionali affini reperibili sul mercato. Si tratta di una figura cruciale, considerato il valore del suo apporto, non solo alla strategia ed allo sviluppo organizzativi ma, a ben vedere, anche a beneficio dello sviluppo socio-economico del Paese.

Lo schema di norma adottato per l’Innovation Manager appartiene alla terza generazione di modelli sviluppati da UNI per caratterizzare le cosiddette APNR (Attività Professionali Non Regolamentate). Nella stesura sono stati inoltre introdotti alcuni nuovi accorgimenti che hanno reso la UNI 11814 un paradigma originale, che andrà ragionevolmente a influenzare lo sviluppo di quelli futuri analoghi (ossia, quelle figure professionali riferibili a discipline di management già normate, tipicamente a livello ISO).

In particolare, la norma è coerente con i riferimenti del Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF) per l’apprendimento permanente, il riferimento comunitario che serve a facilitare la comparabilità, spendibilità e portabilità delle qualifiche dei Paesi aderenti, mettendo in relazione i rispettivi sistemi e quadri nazionali delle qualificazioni così da facilitare il mutuo riconoscimento ed agevolare la mobilità dei lavoratori. Articolato su tre dimensioni (conoscenza, abilità, autonomia e responsabilità) e su otto livelli, nel caso delle figure degli Innovation Management Professionals, i livelli interessati corrispondono a 7 per il Manager, 6 per lo Specialist e 5 per il Technician. All’EQF afferisce il Quadro Nazionale delle Qualificazioni (EQF/QNQ), a sua volta utilizzato come riferimento da ANPAL (Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro) e da INAPP-Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche (ex ISFOL).

La norma integra inoltre l’approccio, i principi e i concetti evolutivi di HLS (High Level Structure), la struttura comune di “alto livello” di ISO, ideata per allineare tra loro le varie norme di sistemi di gestione (MMS-Management Systems Standard).

L’elaborazione della norma, alla fine, è diventata l’occasione per riconsiderare la figura dell’Innovation Manager rispetto alla precedente proposizione avanzata dal Ministero dello Sviluppo Economico in occasione del decreto crescita del 2019, con cui gli venne affidata la gestione del “Voucher dell’innovazione”, promosso con lo scopo di supportare la digitalizzazione delle PMI italiane. Essa prevedeva l’istituzione di un apposito registro a cui potevano iscriversi, entro una certa data, persone fisiche o soggetti giuridici. Relegare l’innovazione e la rispettiva figura professionale di riferimento unicamente a dei requisiti formali (definiti dal decreto ministeriale 7 maggio 2019 e dal decreto direttoriale 29 luglio 2019), circoscrivendoli in uno specifico ambito ed all’assolvimento di uno specifico scopo, contingentarne il numero, forse, è riduttivo rispetto alle reali potenzialità che il ruolo in questione può, di per sé, esprimere.

La norma ISO 11814 rivitalizza l’intero comparto ridelineando i tratti distintivi dell’Innovation Manager; amplia enormemente la platea di soggetti interessati e la sua portata d’intervento prescindendo da settore, dimensione o complessità dell’impresa. Inoltre, specifica dettagliatamente l’articolato quadro di compiti e relative conoscenze e abilità, necessari per esercitare efficacemente il ruolo. Da osservare che la norma contempla anche dei richiami specifici su etica e sostenibilità, aspetti tutt’altro che trascurabili considerate le peculiarità della funzione in esame. Evoluzione e progresso, infatti, non possono prescindere da considerazioni collaterali di più ampia portata. Infine, le corpose appendici e la bibliografia dettagliata di cui la norma è corredata offrono preziosi spunti pragmatici – forse anche paradigmatici – per agevolare l’attività dei professionisti interessati.

Su quanti livelli si declina questa figura professionale?

La norma – come già accennato – riserva una sorpresa. La nostra esperienza sul campo e la struttura assunta dalle norme della serie ISO 56000 ci ha indotto a declinare l’attività professionale in esame su tre distinti livelli professionali corrispondenti a diversi livelli organizzativi: l’Innovation Manager propriamente detto, l’Innovation Specialist e l’Innovation Technician, i quali operano rispettivamente su un piano politico-strategico, tattico-manageriale e operativo. Naturalmente, la configurazione organizzativa è flessibile e adattabile a secondo della complessità e necessità della specifica organizzazione. Può darsi il caso che tutti e tre i ruoli siano chiaramente identificati e attivi mentre, in altri contesti, l’articolazione potrebbe avere una portata più limitata, omettendo una o più declinazioni piuttosto che incorporandole nella medesima persona. Il profilo dell’Innovation Manager è quello apicale, di più alto livello EQF (pari a 7) e dunque più completo in termini di competenza, sia sul piano del problem solving (essenzialmente riconducibile all’insieme di conoscenze e abilità) e di decision making (responsabilità e autonomia). Gli altri ruoli correlati, Specialist e Technician, discendono da quello e se ne differenziano riducendo gradualmente il peso di alcune competenze, fino a ometterne alcune.

All’interno della norma abbiamo poi previsto un distinguo tra gli Innovation Management Professionals sulla base del loro grado di “expertise”, coerentemente ai criteri EQF basati sui risultati di apprendimento, nonché alle esperienze applicative conseguite in campo, circoscritte ovvero consolidate e variegate.

Quali sono i benefici che ottengono le aziende ad avere un innovation manager?

Il ruolo dell’Innovation Manager può essere ricoperto da persone già presenti in azienda piuttosto che attingendo dall’esterno. Nel primo caso, alle mansioni già in essere si aggiungono e vengono integrate le nuove. In alternativa, si può operare un’autentica riqualificazione professionale che può anche implicare di lasciare il ruolo precedente per dedicarsi in toto al nuovo incarico. Laddove fossero invece già presenti delle funzioni assimilabili, andrebbero ricondotte allo schema APNR degli Innovation Management Professionals per valutare la necessità di colmare eventuali gap.
Nel secondo caso, si tratta di operare una nuova assunzione oppure di conferire un incarico a un consulente qualificato. In ogni caso, va contemplato un piano di formazione opportunamente calibrato.

Ciò premesso, la presenza di una risorsa specificatamente dedicata ad assolvere la funzione di Innovation Manager è auspicabile, senza ombra di dubbio, in ogni realtà organizzativa. Infatti, è una figura chiave in grado di influire in maniera determinante sugli indirizzi strategici e sui risultati dell’azienda. Potremmo connotarlo come un garante del futuro dell’impresa, che, di fatto, opera per preservare la sua prosperità e continuità operativa, il successo sostenibile o – se preferite – durevole (sustained sucess) richiamato nella ISO 9004. A tal fine, esplora scenari contingenti e futuri, ottimizza i processi, persegue le opportunità gestendo al contempo i rischi correlati (secondo il principio di “gestione dell’incertezza” e secondo le logiche del Risk-based thinking), facilita le relazioni, agevola la contaminazione e la collaborazione tra contesto interno ed esterno dell’organizzazione.

Auspico che la UNI 11814 contribuisca a sostenere le molteplici opportunità promosse dagli indirizzi politico-strategici delineati a livello internazionale, europeo e nazionale in cui si affida all’innovazione il rilievo che merita ma che, a tutt’oggi, stenta ancora ad essere pienamente compresa, adottata ed attuata. Si pensi all’Agenda 2030 dell’ONU che, tra i diciassette obiettivi strategici proposti per orientare le strategie di sviluppo sostenibile, indica l’obiettivo 9 “Costruire un’infrastruttura resiliente e promuovere l’innovazione ed una industrializzazione equa, responsabile e sostenibile”, piuttosto che il recente Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che tra le sei missioni cardine propone la “Missione 1 – Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura)” e la “Missione 2 – Istruzione e ricerca“, entrambi rilevanti ai nostri fini. Di fatto, la norma potrebbe giovare anche su altri piani strategici, quali: la Politica e la Strategia della Ricerca e dell’Innovazione UE, la correlata Unione dell’Innovazione, il nuovo Consiglio Europeo per l’Innovazione, l’Agenda Digitale Europea (uno dei pilastri della Strategia Europa 2020, la quale fornisce le linee guida per l’Agenda Digitale Italiana, che a sua volta definisce quelle per le Agende Digitali Locali), Horizon Europe 2021-2027, la Strategia e l’Agenda EIT-European Institute of Innovation & Technology 2021-20271, il Piano Strategico Nazionale per l’Innovazione (“Piano Italia 2025”).

Non da meno, può avere ricadute applicative dirette a beneficio della vasta platea di attori dell’ecosistema dell’innovazione sia a livello europeo (EIT-European Institute of Innovation and Technology, EBN-European Business and Innovation Centre Network) che nazionale (tra questi ITT-Istituto Italiano di Tecnologia, CNR-Centri Nazionali di Ricerca, APRE-Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea ed i suoi PCN-Punti di Contatto Nazionali, il Network nazionale Impresa 4.0 e rispettivi Competence Center, Cluster Tecnologici, Parchi tecnologici, incubatori e acceleratori).

La norma sarà di supporto a tutte quelle realtà aziendali già impegnate sul fronte della trasformazione digitale, Industry 4.0 inclusa, piuttosto che le realtà imprenditoriali connotate come imprese o start up innovative piuttosto che di ambiti ancora scarsamente coinvolti come quello delle imprese culturali e creative. A questo si aggiungano le potenziali opportunità e benefiche ricadute che potrebbe generare sull’articolato mondo della Pubblica Amministrazione.

Auspico infine che il nostro contributo arrivi a stimolare gli investimenti nazionali in ricerca e sviluppo (R&D), dove le statistiche ci collocano ancora molto indietro rispetto alla media europea e internazionale. Il binomio sinergico ISO 56000 e APNR UNI 11814:2021, infatti, rafforza ulteriormente il ruolo dell’innovazione quale elemento “booster” nell’integrazione con istruzione superiore e ricerca a comporre il cosiddetto “triangolo delle conoscenze” promosso dalla Commissione Europea già a partire dal 2009.

È necessario adottare contestualmente un sistema di gestione dell’innovazione secondo la serie di norme ISO 56000?

Non è indispensabile che l’organizzazione sia provvista necessariamente anche di un sistema di gestione dell’innovazione rispondente ai dettami (linee guida) della serie ISO 56000 e della ISO 56002 in particolare. Tuttavia, come è facilmente intuibile, l’adozione di entrambe le risorse (sistema e persone qualificate) è la condizione ideale per massimizzare i benefici e aumentare la probabilità di un significativo ritorno d’investimento.

Che percorso possono seguire coloro che ambiscono a diventare Innovation Manager?

Per coloro che ricoprono o intendano ricoprire questo ruolo, grazie alla norma APNR UNI 11814, sarà possibile distinguersi sul mercato certificando, con processo formale, di terza parte indipendente, le proprie competenze professionali. Questo traguardo è raggiungibile, per ciascuno dei suddetti 3 livelli degli Innovation Manager Professionals, attraverso un idoneo percorso formativo propedeutico con cui apprendere, integrare o consolidare le necessarie nozioni. Si dovrà poi sostenere un esame con un Ente di certificazione accreditato che prevede un accertamento del possesso dei requisiti di base e un esame costituito da due prove scritte e un orale che possono essere anche svolte online. Oltre all’esame (prima certificazione), sono previsti il mantenimento (tipicamente attraverso un monitoraggio annuale) e un rinnovo trascorsi tre anni, previo superamento di esame orale che prevede la trattazione di un caso. Il superamento dell’esame prevede il rilascio di un certificato personale e l’iscrizione in un apposito registro.

Quali sono i prossimi step che si intende portare avanti?

Dopo l’impegnativa fase di elaborazione delle norme della serie ISO 56000 e della norma APNR UNI 11814, siamo ora entrati nella fase applicativa. Ad esempio, con In-Genius ci stiamo apprestando a sviluppare i primi progetti integrati che includono attività di consulenza, formazione e certificazione dei profili coinvolti. Potremo così validare sul campo quanto sin qui prodotto e intraprendere le opportune azioni di miglioramento continuo per rendere il processo sempre più virtuoso ed efficace, accrescendone il valore sul mercato.

È bene rammentare che l’Italia è stata la prima nazione a elaborare una norma specificatamente dedicata agli Innovation Management Professionals. Pur essendo trascorso ancora poco tempo dalla sua pubblicazione ufficiale, sta già riscuotendo vivo interesse e riscontri positivi, non solo a livello nazionale ma anche all’estero. Ciò lascia ben sperare che, in futuro, essa possa essere adottata anche a livello europeo (CEN) e – perché no? – anche internazionale (ISO).

Concludo con l’auspicio che anche da parte dei Ministeri dello Sviluppo Economico e dell’Innovazione tecnologica e transizione digitale venga recepito il nostro contributo, così da valorizzarne al meglio tutta la portata a beneficio del Paese.

 

Fonte foto: Innovation Manager: immagini, foto stock e grafica vettoriale | Shutterstock

Franco Metta



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