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AO

NOVEMBRE-DICEMBRE 2016

AUTOMAZIONE OGGI 394

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AVVOCATO

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

Cominotto @cri625

Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura

no strumento cui spesso gli imprenditori scel-

gono di fare ricorso, grazie alla sua flessibilità

e ai risparmi che consente di ottenere, è il pro-

cacciamento d’affari, contratto atipico che si

contraddistingue per la sua natura saltuaria e

occasionale. Tale contratto si sostanzia nell’in-

termediazione finalizzata a favorire la stipula-

zione di contratti e consiste nell’attività di chi

raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmetten-

dole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’inca-

rico di procurare le commissioni.

Il procacciamento non è regolato dalle norme

del Codice Civile, né da altre leggi speciali, per-

ciò ad esso vengono applicate per analogia le

disposizioni relative al contratto di agenzia

(purché siano con esso compatibili), in virtù

dell’affinità e vicinanza tra le due tipologie di

rapporto.

È opportuno soffermarsi proprio sulla distin-

zione tra procacciamento d’affari e contratto

di agenzia, dal momento che i due sono sì

simili, ma risultano anche sottoposti a diffe-

renti oneri in ragione della diversa modalità di

svolgimento del rapporto. L’inquadramento

come procacciamento di ciò che in realtà è un

rapporto di agenzia potrebbe infatti sollevare

pesanti conseguenze in sede di un eventuale

accertamentodellanaturadel contratto stesso.

U

Il procacciamento

d’affari e il contratto

di agenzia

Il procacciamento d’affari si distingue dal contratto di agenzia per il suo carattere episodico,

laddove invece il rapporto di agenzia risulta stabile e continuativo. L’art. 1742 c.c. definisce il

contrattodi agenzia come quel contratto con cui l’agente assume stabilmente l’incaricodella pro-

mozione della conclusione di contratti nell’ambito di una determinata sfera territoriale, per conto

del preponente. Nel procacciamento d’affari, invece, il procacciatore ha solamente la facoltà di

segnalare opportunità al preponente, agendo in autonomia e senza vincoli, non assumendo al-

cuna obbligazione rispetto allo svolgimentodell’attività. Tuttavia, se è vero che il procacciamento

d’affari si contraddistingue per lamancanza di stabilità, intesa come la ripetizione nel tempodella

prestazione, non solo di fatto, ma anche in esecuzione di uno specifico obbligo contrattuale, ciò

non esclude che l’attività esercitata possa anche essere continua. Il procacciamento potrà infatti

essere continuo o svolgersi periodicamente nel tempo, purché comunque dipenda solo dalla

libera iniziativa del procacciatore e non risponda a una ‘necessità giuridica’ (così Cass. civ. Sez.

lavoro, 08-08-1998, n. 7799).

Tutto ciòdifferenzia tale rapportodal contrattodi agenzia, per il quale, in ragione della sua natura

stabile, sono previsti maggiori obblighi, ma anche più tutele. Qualora in sede di accertamento,

che potrebbe essere promossodall’Enasarco oda un collaboratore stesso, venisse appurato che il

rapporto inquadrato formalmente quale procacciamento è in realtà un contratto di agenzia, l’im-

prenditore sarebbe tenuto a una serie di oneri. In primo luogo, dovrebbe corrispondere all’Ena-

sarco i contributi previdenziali previsti, che sonoobbligatori per tutti gli agenti, senza dimenticare

che l’Ente potrebbe anche irrogare sanzioni nei confronti dell’imprenditore. In secondo luogo, si

dovrebberogarantire all’agente il trattamentodi fine rapporto e l’indennità di preavvisodi cui agli

artt. 1750 e 1751 c.c., che invece non sono previste per il procacciatore.

Per comprendere se effettivamente ci si trovi dinnanzi a un contrattodi agenzia piuttosto che a un

rapporto di procacciamento d’affari è necessario fare riferimento al caso concreto, indipendente-

mente dal nomen iuris adottatodalle parti. A titolodi esempio, si possono annoverare tra gli indici

di stabilità del rapporto il divietodi assumere incarichi in concorrenza, la riferibilità a tutti i possibili

affari e non a un singolo affare determinato, nonché la previsione di obiettivi di fatturato. Esistono

infatti diversi indicatori da cui la Giurisprudenza ha fatto discendere l’esistenza di un contratto di

agenzia, essendo però sempre necessario compiere una valutazione complessiva, dal momento

che elementi che in certi casi hanno deposto a favore dell’esistenza del contratto di agenzia, in

altri casi sono stati ritenuti nonprovanti. Si pensi alla previsione nel contrattodi una specifica zona

di attività, che in genere è considerato elemento tipico dell’agenzia: l’assenza dell’indicazione

di una specifica area in cui svolgere l’incarico non esclude però che il rapporto possa essere di

agenzia, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti

incontestabilmente operano (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/2013, n. 20322). Così anche nel caso

della frequenza in un certo lasso di tempo di fatture per le provvigioni maturate, che solo in certi

casi è stato ritenuto elemento provante il rapporto di agenzia.