AO
NOVEMBRE-DICEMBRE 2016
AUTOMAZIONE OGGI 394
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AVVOCATO
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare
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Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura
no strumento cui spesso gli imprenditori scel-
gono di fare ricorso, grazie alla sua flessibilità
e ai risparmi che consente di ottenere, è il pro-
cacciamento d’affari, contratto atipico che si
contraddistingue per la sua natura saltuaria e
occasionale. Tale contratto si sostanzia nell’in-
termediazione finalizzata a favorire la stipula-
zione di contratti e consiste nell’attività di chi
raccoglie le ordinazioni dei clienti, trasmetten-
dole all’imprenditore da cui ha ricevuto l’inca-
rico di procurare le commissioni.
Il procacciamento non è regolato dalle norme
del Codice Civile, né da altre leggi speciali, per-
ciò ad esso vengono applicate per analogia le
disposizioni relative al contratto di agenzia
(purché siano con esso compatibili), in virtù
dell’affinità e vicinanza tra le due tipologie di
rapporto.
È opportuno soffermarsi proprio sulla distin-
zione tra procacciamento d’affari e contratto
di agenzia, dal momento che i due sono sì
simili, ma risultano anche sottoposti a diffe-
renti oneri in ragione della diversa modalità di
svolgimento del rapporto. L’inquadramento
come procacciamento di ciò che in realtà è un
rapporto di agenzia potrebbe infatti sollevare
pesanti conseguenze in sede di un eventuale
accertamentodellanaturadel contratto stesso.
U
Il procacciamento
d’affari e il contratto
di agenzia
Il procacciamento d’affari si distingue dal contratto di agenzia per il suo carattere episodico,
laddove invece il rapporto di agenzia risulta stabile e continuativo. L’art. 1742 c.c. definisce il
contrattodi agenzia come quel contratto con cui l’agente assume stabilmente l’incaricodella pro-
mozione della conclusione di contratti nell’ambito di una determinata sfera territoriale, per conto
del preponente. Nel procacciamento d’affari, invece, il procacciatore ha solamente la facoltà di
segnalare opportunità al preponente, agendo in autonomia e senza vincoli, non assumendo al-
cuna obbligazione rispetto allo svolgimentodell’attività. Tuttavia, se è vero che il procacciamento
d’affari si contraddistingue per lamancanza di stabilità, intesa come la ripetizione nel tempodella
prestazione, non solo di fatto, ma anche in esecuzione di uno specifico obbligo contrattuale, ciò
non esclude che l’attività esercitata possa anche essere continua. Il procacciamento potrà infatti
essere continuo o svolgersi periodicamente nel tempo, purché comunque dipenda solo dalla
libera iniziativa del procacciatore e non risponda a una ‘necessità giuridica’ (così Cass. civ. Sez.
lavoro, 08-08-1998, n. 7799).
Tutto ciòdifferenzia tale rapportodal contrattodi agenzia, per il quale, in ragione della sua natura
stabile, sono previsti maggiori obblighi, ma anche più tutele. Qualora in sede di accertamento,
che potrebbe essere promossodall’Enasarco oda un collaboratore stesso, venisse appurato che il
rapporto inquadrato formalmente quale procacciamento è in realtà un contratto di agenzia, l’im-
prenditore sarebbe tenuto a una serie di oneri. In primo luogo, dovrebbe corrispondere all’Ena-
sarco i contributi previdenziali previsti, che sonoobbligatori per tutti gli agenti, senza dimenticare
che l’Ente potrebbe anche irrogare sanzioni nei confronti dell’imprenditore. In secondo luogo, si
dovrebberogarantire all’agente il trattamentodi fine rapporto e l’indennità di preavvisodi cui agli
artt. 1750 e 1751 c.c., che invece non sono previste per il procacciatore.
Per comprendere se effettivamente ci si trovi dinnanzi a un contrattodi agenzia piuttosto che a un
rapporto di procacciamento d’affari è necessario fare riferimento al caso concreto, indipendente-
mente dal nomen iuris adottatodalle parti. A titolodi esempio, si possono annoverare tra gli indici
di stabilità del rapporto il divietodi assumere incarichi in concorrenza, la riferibilità a tutti i possibili
affari e non a un singolo affare determinato, nonché la previsione di obiettivi di fatturato. Esistono
infatti diversi indicatori da cui la Giurisprudenza ha fatto discendere l’esistenza di un contratto di
agenzia, essendo però sempre necessario compiere una valutazione complessiva, dal momento
che elementi che in certi casi hanno deposto a favore dell’esistenza del contratto di agenzia, in
altri casi sono stati ritenuti nonprovanti. Si pensi alla previsione nel contrattodi una specifica zona
di attività, che in genere è considerato elemento tipico dell’agenzia: l’assenza dell’indicazione
di una specifica area in cui svolgere l’incarico non esclude però che il rapporto possa essere di
agenzia, ove tale indicazione sia evincibile dal riferimento all’ambito territoriale nel quale le parti
incontestabilmente operano (cfr. Cass. civ. Sez. lavoro, 04/09/2013, n. 20322). Così anche nel caso
della frequenza in un certo lasso di tempo di fatture per le provvigioni maturate, che solo in certi
casi è stato ritenuto elemento provante il rapporto di agenzia.