Table of Contents Table of Contents
Previous Page  130 / 132 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 130 / 132 Next Page
Page Background

OTTOBRE 2016

AUTOMAZIONE OGGI 393

130

on lo sviluppo della realtà virtuale in cui profili

personali e account si moltiplicano quotidia-

namente, è sempre più possibile e probabile

imbattersi in false identità. Un problema tra

i più seri si verifica quando vengono stipu-

lati dei contratti con soggetti che utilizzano

queste false identità. Immediatamente sorge

il dubbio circa la qualifica di tali accordi, ri-

spetto la loro validità e la loro efficacia, e ci si

potrebbe domandare quali siano i rimedi con-

trattuali a disposizione di ciascuno di noi per

tutelarsi da situazioni di questo tipo.

All’interno della macro-categoria delle false

identità si possono distinguere più sottocate-

gorie, corrispondenti ciascuna a una diversa

situazione di fatto riscontrabile in concreto.

Nello specifico, la realtà meno preoccupante

è quella in cui un soggetto utilizzi uno pseu-

donimo o un soprannome con il quale è co-

nosciuto dai più. In tal caso, nonostante non

vi sia corrispondenza tra identità anagrafica

e identità spesa nel negozio contrattuale, l’u-

tilizzo di una tale denominazione non incide

sulla validità del contratto, dal momento che

la parte risulta in ogni caso sufficientemente

determinata. È infatti pacifico anche in giuri-

C

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

Cominotto @cri625

AVVOCATO

Manuela Casati, Cristiano Cominotto

AO

False identità e rimedi

contrattuali

sprudenza che: “Il contratto nel quale una delle parti usi un prenome diverso da quello risultante

nei registri anagrafici, dichiarando invece il nome con il quale è conosciuta dai più […] non è nullo

né annullabile, ma semplicemente viziato da errore materiale suscettibile di rettifica; infatti non

solo l’accordo è stato raggiunto tra parti presenti e fisicamente individuabili, ma l’uso di nome

fittizio nonha determinato alcun errore sull’identità dell’altro contraente e nonha causatodiscre-

panza tra volontà e dichiarazione” (Cass. civ. n. 3424/74).

Situazione più problematica è invece quella in cui si sia di fronte a un’identità fittizia completa-

mente inventata. In tal caso, il contratto stipulato potrà dirsi valido ed efficace solo a determinate

condizioni. Innanzitutto è necessario che il sedicente soggetto contraente sia fisicamente indivi-

duato e determinato in modo certo e sicuro. Se così non fosse e non si riuscisse quindi a indivi-

duare quale controparte realmente si nasconde dietro la falsa identità, si potrebbe asserire che

non vi sia stata a tutti gli effetti una dichiarazione di volontà riferibile a un soggetto determinato.

Essendo l’incontro delle volontà delle parti contraenti ex art. 1418 c.c. un requisito necessario

per la validità del contratto, la sua mancanza causerebbe inevitabilmente la nullità del contratto

stesso. Nei casi in cui la sedicente controparte viene realmente ed effettivamente individuata,

occorre indagare se la spendita della falsa identità sia stato un elemento determinante e rilevante

per il consenso. Occorrequindi distinguere tra contratti personali enonpersonali. Nei primi, altresì

noti come contratti ‘intuitu personae’, risulta infatti viziato il consenso di colui che ha concluso

un contratto con la convinzione di avere trattato con un determinato soggetto, che poi si scopre

essere un altro. Si tratta in questi casi di errore essenziale ex art. 1429 c.c., che prevede espres-

samente come l’errore sia essenziale “…quando cade sull’identità o sulle qualità della persona

dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso”. In tale

situazione il contraente caduto in errore può avvalersi del rimedio contrattuale dell’annullamento

del contratto, ex art. 1427 c.c. e ss., mentre la parte sedicente rimane vincolata in prima persona.

Da ultimo occorre esaminare il caso dell’usurpazione del nome altrui. La falsa identità non è qui

inventata e inesistente: il contraente si spaccia per chi non è, approfittando dei vantaggi che la

spendita del nome altrui gli garantisce. Chiaramente nessun vincolo contrattuale può sorgere in

capo al terzo soggetto il cui nome è stato usurpato, non avendo agito il contraente come rap-

presentante del terzo. Anche in questo caso il sedicente contraente, se fisicamente individuato e

giuridicamente determinato, rimarrà vincolato al contratto stipulato. Nessuna tutela sarà invece

prevista a favore della controparte laddove il contratto sia non personale e quindi a ‘soggetto

indifferente’, inquanto, in tali tipologie di contratti, l’identità di controparte è e rimane comunque

irrilevante. Se al contrario il contratto stipulato è un contratto ‘intuitu personae’, il contraente

caduto in errore essenziale ex artt. 1427 c.c. e ss. potrà richiedere, come visto in precedenza, l’an-

nullamento del contratto stesso.