OTTOBRE 2016
AUTOMAZIONE OGGI 393
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on lo sviluppo della realtà virtuale in cui profili
personali e account si moltiplicano quotidia-
namente, è sempre più possibile e probabile
imbattersi in false identità. Un problema tra
i più seri si verifica quando vengono stipu-
lati dei contratti con soggetti che utilizzano
queste false identità. Immediatamente sorge
il dubbio circa la qualifica di tali accordi, ri-
spetto la loro validità e la loro efficacia, e ci si
potrebbe domandare quali siano i rimedi con-
trattuali a disposizione di ciascuno di noi per
tutelarsi da situazioni di questo tipo.
All’interno della macro-categoria delle false
identità si possono distinguere più sottocate-
gorie, corrispondenti ciascuna a una diversa
situazione di fatto riscontrabile in concreto.
Nello specifico, la realtà meno preoccupante
è quella in cui un soggetto utilizzi uno pseu-
donimo o un soprannome con il quale è co-
nosciuto dai più. In tal caso, nonostante non
vi sia corrispondenza tra identità anagrafica
e identità spesa nel negozio contrattuale, l’u-
tilizzo di una tale denominazione non incide
sulla validità del contratto, dal momento che
la parte risulta in ogni caso sufficientemente
determinata. È infatti pacifico anche in giuri-
C
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare
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AVVOCATO
Manuela Casati, Cristiano Cominotto
AO
False identità e rimedi
contrattuali
sprudenza che: “Il contratto nel quale una delle parti usi un prenome diverso da quello risultante
nei registri anagrafici, dichiarando invece il nome con il quale è conosciuta dai più […] non è nullo
né annullabile, ma semplicemente viziato da errore materiale suscettibile di rettifica; infatti non
solo l’accordo è stato raggiunto tra parti presenti e fisicamente individuabili, ma l’uso di nome
fittizio nonha determinato alcun errore sull’identità dell’altro contraente e nonha causatodiscre-
panza tra volontà e dichiarazione” (Cass. civ. n. 3424/74).
Situazione più problematica è invece quella in cui si sia di fronte a un’identità fittizia completa-
mente inventata. In tal caso, il contratto stipulato potrà dirsi valido ed efficace solo a determinate
condizioni. Innanzitutto è necessario che il sedicente soggetto contraente sia fisicamente indivi-
duato e determinato in modo certo e sicuro. Se così non fosse e non si riuscisse quindi a indivi-
duare quale controparte realmente si nasconde dietro la falsa identità, si potrebbe asserire che
non vi sia stata a tutti gli effetti una dichiarazione di volontà riferibile a un soggetto determinato.
Essendo l’incontro delle volontà delle parti contraenti ex art. 1418 c.c. un requisito necessario
per la validità del contratto, la sua mancanza causerebbe inevitabilmente la nullità del contratto
stesso. Nei casi in cui la sedicente controparte viene realmente ed effettivamente individuata,
occorre indagare se la spendita della falsa identità sia stato un elemento determinante e rilevante
per il consenso. Occorrequindi distinguere tra contratti personali enonpersonali. Nei primi, altresì
noti come contratti ‘intuitu personae’, risulta infatti viziato il consenso di colui che ha concluso
un contratto con la convinzione di avere trattato con un determinato soggetto, che poi si scopre
essere un altro. Si tratta in questi casi di errore essenziale ex art. 1429 c.c., che prevede espres-
samente come l’errore sia essenziale “…quando cade sull’identità o sulle qualità della persona
dell’altro contraente, sempre che l’una o le altre siano state determinanti del consenso”. In tale
situazione il contraente caduto in errore può avvalersi del rimedio contrattuale dell’annullamento
del contratto, ex art. 1427 c.c. e ss., mentre la parte sedicente rimane vincolata in prima persona.
Da ultimo occorre esaminare il caso dell’usurpazione del nome altrui. La falsa identità non è qui
inventata e inesistente: il contraente si spaccia per chi non è, approfittando dei vantaggi che la
spendita del nome altrui gli garantisce. Chiaramente nessun vincolo contrattuale può sorgere in
capo al terzo soggetto il cui nome è stato usurpato, non avendo agito il contraente come rap-
presentante del terzo. Anche in questo caso il sedicente contraente, se fisicamente individuato e
giuridicamente determinato, rimarrà vincolato al contratto stipulato. Nessuna tutela sarà invece
prevista a favore della controparte laddove il contratto sia non personale e quindi a ‘soggetto
indifferente’, inquanto, in tali tipologie di contratti, l’identità di controparte è e rimane comunque
irrilevante. Se al contrario il contratto stipulato è un contratto ‘intuitu personae’, il contraente
caduto in errore essenziale ex artt. 1427 c.c. e ss. potrà richiedere, come visto in precedenza, l’an-
nullamento del contratto stesso.