GENNAIO-FEBBRAIO 2015
AUTOMAZIONE OGGI 378
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lisce che possa altresì prevedersi l’obbligo della previa escussione dell’obbligato principale,
cioè ci si deve rivolgere, prima al debitore garantito, poi, solo dopo l’esecuzione sui beni di
quest’ultimo, ci si potrà rivolgere al fideiussore. L’art. 1947 prevede invece che possa essere
stabilito, qualora vi siano più fideiussioni, il beneficio della divisione: ciò a significare che il
debito si divide in tante parti quanti sono i fideiussori, e ogni fideiussore, può esigere che il
creditore richieda solo la parte di sua spettanza. L’obbligazione del fideiussore si estinguerà
per l’estinzione dell’obbligazione del debitore principale mediante i normali modi di estin-
zione delle obbligazioni. Ai sensi dell’art. 1938 la fideiussione può essere prestata anche per
un’obbligazione futura o condizionale. Un particolare tipo di fideiussione per obbligazioni
future è la c.d. fideiussione omnibus. Nella prassi bancaria ha assunto sempre più rilevanza
questo istituto che si caratterizza principalmente per il fatto che essa viene prestata non per
un singolo debito, ma per qualsiasi obbligazione che il soggetto garantito può avere verso
una banca finanziatrice, derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite
o che venissero autorizzate in seguito al debito garantito. Difatti, la fideiussione omnibus è
diretta a soddisfare l’esigenza, particolarmente avvertita nelmondobancario edegli operatori
economici ingenerale, di disporredi unagaranzia elastica eflessibile, che sia ingradodi coprire
tutte leobbligazioni chepossonovenire a instaurarsi tra l’istitutodi creditoe il cliente-debitore,
senzadover ogni voltaprovvedere al rilasciodi unanuovagaranzia, oppure alla rinnovazioneo
all’integrazione di quelle eventualmente già esistenti. Per quanto attiene al profilo soggettivo
della garanzia, il fideiussore risponde non soltanto per le obbligazioni contratte dal debitore
principale, ma anche per quelle di chi gli fosse eventualmente subentrato e quindi per le ob-
bligazioni dei successori e aventi causa a qualsiasi titolo dal debitore stesso. Molte sono le per-
plessità che la figura in esame ha suscitato soprattutto a causa della estrema ampiezza del suo
oggetto. Ci si è chiesti se l’estensionedellagaranzianon soltantoai debiti inessere almomento
in cui viene prestata, ma anche a quelli futuri dipendenti da operazioni bancarie di qualunque
natura, assunti dal debitore principale o anche da chi gli fosse eventualmente subentrato, non
si ponga in contrasto con l’esigenza che l’oggetto del contratto sia determinato o comunque
determinabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. La disputa relativa
alla determinabilità o indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione omnibus è stata ormai
definitivamente superatadalla L. 17dicembre1992, n. 154, inmateriadi trasparenzadelleope-
razioni e dei servizi bancari e finanziari, che ha modificato il testo dell’art. 1938 del c.c. impo-
nendo, per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future, la fissazione di un importo
massimo garantito, volto a delimitare quantitativamente l’impegno assunto dal fideiussore.
ggi vorrei sottoporre all’attenzionedei lettori
un istituto sempre più in uso nell’esercizio
dell’attività imprenditoriale: la fideiussione.
Il codice civile non offre una definizione di
fideiussione, ma si limita ad individuare il
fideiussore in ‘colui che, obbligandosi perso-
nalmente con il creditore, garantisce l’adem-
pimento dell’obbligazione altrui’ (art. 1936
c.c.). La fideiussione si costituisce mediante
un contratto. Quale strumento di garanzia,
la fideiussione istituisce a favore del credi-
tore per il soddisfacimento del credito, una
pretesa verso altro soggetto e verso il suo
patrimonio del tutto estraneo al rapporto
giuridico principale, al quale la fideiussione
è strutturalmente funzionale. L’istituto in pa-
rola rappresentaun’ obbligazioneaccessoria.
Infatti la garanzia sussiste e continua a sussi-
stere in quanto sia valida, e finché rimanga
valida, l’obbligazione principale. Per quanto
riguarda la responsabilitàdel fideiussore sus-
siste un rapporto di solidarietà fra il debitore
e il fideiussore che diviene ‘obbligato in so-
lido’ col debitore garantito. L’art. 1944 stabi-
O
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle pro-
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Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
La fideiussione: come
funziona?