Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  116 / 152 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 116 / 152 Next Page
Page Background

GENNAIO-FEBBRAIO 2015

AUTOMAZIONE OGGI 378

116

lisce che possa altresì prevedersi l’obbligo della previa escussione dell’obbligato principale,

cioè ci si deve rivolgere, prima al debitore garantito, poi, solo dopo l’esecuzione sui beni di

quest’ultimo, ci si potrà rivolgere al fideiussore. L’art. 1947 prevede invece che possa essere

stabilito, qualora vi siano più fideiussioni, il beneficio della divisione: ciò a significare che il

debito si divide in tante parti quanti sono i fideiussori, e ogni fideiussore, può esigere che il

creditore richieda solo la parte di sua spettanza. L’obbligazione del fideiussore si estinguerà

per l’estinzione dell’obbligazione del debitore principale mediante i normali modi di estin-

zione delle obbligazioni. Ai sensi dell’art. 1938 la fideiussione può essere prestata anche per

un’obbligazione futura o condizionale. Un particolare tipo di fideiussione per obbligazioni

future è la c.d. fideiussione omnibus. Nella prassi bancaria ha assunto sempre più rilevanza

questo istituto che si caratterizza principalmente per il fatto che essa viene prestata non per

un singolo debito, ma per qualsiasi obbligazione che il soggetto garantito può avere verso

una banca finanziatrice, derivante da operazioni bancarie di qualsiasi natura, già consentite

o che venissero autorizzate in seguito al debito garantito. Difatti, la fideiussione omnibus è

diretta a soddisfare l’esigenza, particolarmente avvertita nelmondobancario edegli operatori

economici ingenerale, di disporredi unagaranzia elastica eflessibile, che sia ingradodi coprire

tutte leobbligazioni chepossonovenire a instaurarsi tra l’istitutodi creditoe il cliente-debitore,

senzadover ogni voltaprovvedere al rilasciodi unanuovagaranzia, oppure alla rinnovazioneo

all’integrazione di quelle eventualmente già esistenti. Per quanto attiene al profilo soggettivo

della garanzia, il fideiussore risponde non soltanto per le obbligazioni contratte dal debitore

principale, ma anche per quelle di chi gli fosse eventualmente subentrato e quindi per le ob-

bligazioni dei successori e aventi causa a qualsiasi titolo dal debitore stesso. Molte sono le per-

plessità che la figura in esame ha suscitato soprattutto a causa della estrema ampiezza del suo

oggetto. Ci si è chiesti se l’estensionedellagaranzianon soltantoai debiti inessere almomento

in cui viene prestata, ma anche a quelli futuri dipendenti da operazioni bancarie di qualunque

natura, assunti dal debitore principale o anche da chi gli fosse eventualmente subentrato, non

si ponga in contrasto con l’esigenza che l’oggetto del contratto sia determinato o comunque

determinabile, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. La disputa relativa

alla determinabilità o indeterminabilità dell’oggetto della fideiussione omnibus è stata ormai

definitivamente superatadalla L. 17dicembre1992, n. 154, inmateriadi trasparenzadelleope-

razioni e dei servizi bancari e finanziari, che ha modificato il testo dell’art. 1938 del c.c. impo-

nendo, per le fideiussioni prestate a garanzia di obbligazioni future, la fissazione di un importo

massimo garantito, volto a delimitare quantitativamente l’impegno assunto dal fideiussore.

ggi vorrei sottoporre all’attenzionedei lettori

un istituto sempre più in uso nell’esercizio

dell’attività imprenditoriale: la fideiussione.

Il codice civile non offre una definizione di

fideiussione, ma si limita ad individuare il

fideiussore in ‘colui che, obbligandosi perso-

nalmente con il creditore, garantisce l’adem-

pimento dell’obbligazione altrui’ (art. 1936

c.c.). La fideiussione si costituisce mediante

un contratto. Quale strumento di garanzia,

la fideiussione istituisce a favore del credi-

tore per il soddisfacimento del credito, una

pretesa verso altro soggetto e verso il suo

patrimonio del tutto estraneo al rapporto

giuridico principale, al quale la fideiussione

è strutturalmente funzionale. L’istituto in pa-

rola rappresentaun’ obbligazioneaccessoria.

Infatti la garanzia sussiste e continua a sussi-

stere in quanto sia valida, e finché rimanga

valida, l’obbligazione principale. Per quanto

riguarda la responsabilitàdel fideiussore sus-

siste un rapporto di solidarietà fra il debitore

e il fideiussore che diviene ‘obbligato in so-

lido’ col debitore garantito. L’art. 1944 stabi-

O

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle pro-

blematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque

desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al

n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

AVVOCATO

Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti

AO

La fideiussione: come

funziona?