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NOVEMBRE-DICEMBRE 2014

AUTOMAZIONE OGGI 377

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gatoriamente tale negoziazione alla controparte quanti vogliano proporre in giudizio

una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila

euro: il mancato esperimento di tale procedimento impedirà alla parte di promuovere

l’azione in giudizio. È chiaro che entrambe le novità sopra indicate determineranno un

alleggerimento delle lungaggini processuali. Sempre seguendo tale ottica il Decreto in-

dividua un altro importante principio: chi perde deve rimborsare le spese del processo.

Fino a oggi, infatti, nella pratica applicativa, si è a lungo ricorso al potere discrezionale

di compensazione delle spese processuali, il quale ha da sempre incentivato il prose-

guio della controversia. In tal modo, la parte soccombente ha sempre potuto contare

su un alleggerimento delle spese derivanti dalla disputa, con conseguente danno per la

controparte. Ebbene, l’abbandono di tale prassi determinerà un’ulteriore accelerazione

nella risoluzione dei processi, così come le nuove misure per il contrasto del ritardo nei

pagamenti. La riforma prevede, infatti, un incremento del saggio di interesse moratorio

durante la pendenza della lite, questo al fine di evitare che i tempi del processo civile

diventino una forma di finanziamento al ribasso grazie all’applicazione del tasso legale

d’interesse. Uno degli aspetti più interessanti e innovativi del Decreto riguarda, però, la

previsione di misure volte a migliorare e semplificare il processo esecutivo. Tra queste

troviamo la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Grazie a questo tipo

di indagine l’ufficiale giudiziario potrà accedere alle informazioni contenute nelle banche

dati delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle contenute in banche dati con-

sultabili dalle pubbliche amministrazioni stesse, per esempio l’anagrafe tributaria. Tutto

ciò permetterà una più agevole individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecu-

zione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito,

datori di lavoro o committenti. Ovviamente, nemmeno i crediti del debitore o le cose

di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi si sottrarranno al procedimento di

esecuzione. Laddove, poi, non venga rinvenuta una cosa individuata mediante l’accesso

alle banche dati, il debitore verrà intimato affinché indichi entro 15 giorni il luogo in cui

si trova: l’omessa o la falsa comunicazione sarà punita a norma dell’art. 388, VI comma,

del codice penale. Sempre nell’ottica di consentire un più efficiente processo esecutivo

è stato inoltre previsto che, laddove si proceda alle operazioni di pignoramento presso

terzi o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari percepiscano un’ulteriore retri-

buzione, da calcolarsi sulla base del valore dei beni pignorati, incentivando quindi una

maggiore cura dei predetti nello svolgimento delle loromansioni. Viene infine introdotta,

tramite la riforma in oggetto, una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecu-

tivo per infruttuosità, laddove risulti che non sia più possibile conseguire un ragionevole

soddisfacimento delle pretese dei creditori.

l 13 settembre 2014 è entrato in vigore il

Decreto Legge n.132, recante misure ur-

genti di degiurisdizionalizzazione e altri

interventi per la definizione dell’arretrato

in materia di processo civile, nonché mi-

sure urgenti per la tutela del credito e

la semplificazione e accelerazione del

processo di esecuzione forzata. L’obiet-

tivo pare essere quello di assicurare una

maggiore funzionalità ed efficienza della

giustizia civile. Ma quali sono le principali

novità introdotte con tale riforma?

Per quanto ci compete i primi elementi

innovativi sono la possibilità di risolvere

cause civili pendenti sia in primo grado,

sia in grado di appello in sede arbitrale,

tramite richiesta congiunta delle parti in-

teressate, nonché la possibilità di ricorrere

alla negoziazione assistita. Quest’ultima,

in particolare, consiste nella realizzazione

di una procedura cogestita dagli avvocati

delle parti e volta al raggiungimento di un

accordo conciliativo che, da un lato, eviti

il giudizio e, dall’altro, consenta la celere

formazione di un titolo esecutivo stragiu-

diziale. Saranno chiamati a proporre obbli-

I

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle pro-

blematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque

desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al

n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

AVVOCATO

Manuela Casati, Cristiano Cominotto

AO

Le novità sulla

giustizia civile