NOVEMBRE-DICEMBRE 2014
AUTOMAZIONE OGGI 377
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gatoriamente tale negoziazione alla controparte quanti vogliano proporre in giudizio
una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti i cinquantamila
euro: il mancato esperimento di tale procedimento impedirà alla parte di promuovere
l’azione in giudizio. È chiaro che entrambe le novità sopra indicate determineranno un
alleggerimento delle lungaggini processuali. Sempre seguendo tale ottica il Decreto in-
dividua un altro importante principio: chi perde deve rimborsare le spese del processo.
Fino a oggi, infatti, nella pratica applicativa, si è a lungo ricorso al potere discrezionale
di compensazione delle spese processuali, il quale ha da sempre incentivato il prose-
guio della controversia. In tal modo, la parte soccombente ha sempre potuto contare
su un alleggerimento delle spese derivanti dalla disputa, con conseguente danno per la
controparte. Ebbene, l’abbandono di tale prassi determinerà un’ulteriore accelerazione
nella risoluzione dei processi, così come le nuove misure per il contrasto del ritardo nei
pagamenti. La riforma prevede, infatti, un incremento del saggio di interesse moratorio
durante la pendenza della lite, questo al fine di evitare che i tempi del processo civile
diventino una forma di finanziamento al ribasso grazie all’applicazione del tasso legale
d’interesse. Uno degli aspetti più interessanti e innovativi del Decreto riguarda, però, la
previsione di misure volte a migliorare e semplificare il processo esecutivo. Tra queste
troviamo la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. Grazie a questo tipo
di indagine l’ufficiale giudiziario potrà accedere alle informazioni contenute nelle banche
dati delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle contenute in banche dati con-
sultabili dalle pubbliche amministrazioni stesse, per esempio l’anagrafe tributaria. Tutto
ciò permetterà una più agevole individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecu-
zione, comprese quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito,
datori di lavoro o committenti. Ovviamente, nemmeno i crediti del debitore o le cose
di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi si sottrarranno al procedimento di
esecuzione. Laddove, poi, non venga rinvenuta una cosa individuata mediante l’accesso
alle banche dati, il debitore verrà intimato affinché indichi entro 15 giorni il luogo in cui
si trova: l’omessa o la falsa comunicazione sarà punita a norma dell’art. 388, VI comma,
del codice penale. Sempre nell’ottica di consentire un più efficiente processo esecutivo
è stato inoltre previsto che, laddove si proceda alle operazioni di pignoramento presso
terzi o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari percepiscano un’ulteriore retri-
buzione, da calcolarsi sulla base del valore dei beni pignorati, incentivando quindi una
maggiore cura dei predetti nello svolgimento delle loromansioni. Viene infine introdotta,
tramite la riforma in oggetto, una fattispecie di chiusura anticipata del processo esecu-
tivo per infruttuosità, laddove risulti che non sia più possibile conseguire un ragionevole
soddisfacimento delle pretese dei creditori.
l 13 settembre 2014 è entrato in vigore il
Decreto Legge n.132, recante misure ur-
genti di degiurisdizionalizzazione e altri
interventi per la definizione dell’arretrato
in materia di processo civile, nonché mi-
sure urgenti per la tutela del credito e
la semplificazione e accelerazione del
processo di esecuzione forzata. L’obiet-
tivo pare essere quello di assicurare una
maggiore funzionalità ed efficienza della
giustizia civile. Ma quali sono le principali
novità introdotte con tale riforma?
Per quanto ci compete i primi elementi
innovativi sono la possibilità di risolvere
cause civili pendenti sia in primo grado,
sia in grado di appello in sede arbitrale,
tramite richiesta congiunta delle parti in-
teressate, nonché la possibilità di ricorrere
alla negoziazione assistita. Quest’ultima,
in particolare, consiste nella realizzazione
di una procedura cogestita dagli avvocati
delle parti e volta al raggiungimento di un
accordo conciliativo che, da un lato, eviti
il giudizio e, dall’altro, consenta la celere
formazione di un titolo esecutivo stragiu-
diziale. Saranno chiamati a proporre obbli-
I
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle pro-
blematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione. Chiunque
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Manuela Casati, Cristiano Cominotto
AO
Le novità sulla
giustizia civile