Start-up e Pmi innovative, scelta per risparmiare sui capital gain

Le persone fisiche che al 1 gennaio 2021 detengono direttamente quote di start-up o pmi innovative devono manifestare la scelta tra l’opzione di rivalutazione e quella di detassazione del capital gain

Pubblicato il 16 giugno 2021

Dal 1 giugno è ancora più conveniente investire in Start-up innovative e in Pmi innovative grazie a due misure introdotte con il Dl Sostegni bis (Dl 73/21 Art. 14), fermo restando l’autorizzazione della Commissione UE richiesta dal ministero dal Ministero dello Sviluppo Economico.

In particolare non sono soggette a imposizione fiscale le plusvalenze realizzate da persone fisiche dalla cessione di partecipazioni in start-up innovative e in Pmi innovative detenute per almeno tre anni e sottoscritte nel periodo che va dal 1 giugno 2021 al 31 dicembre 2025.
Inoltre non sono soggette a imposizione le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società qualora entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start-up innovative o in Piccole e Medie Imprese innovative.

Se si intende invece cedere partecipazioni al capitale di start-up o PMI innovative detenute al 1° gennaio 2021, gli investitori si trovano di fronte a un scelta: usufruire dell’agevolazione fiscale prevista dalla rivalutazione delle partecipazioni (ex artt. 5 e 7 della legge 448/2001) che prevede un’imposta sostitutiva dell’11% in tre rate annuali di pari importo, al posto della tassazione ordinaria del 26%, oppure optare per reinvestire entro un anno tutto o parte del capitale, corrispondendo il 26% di capital gain sulla differenza. La scelta va effettuata entro il 30 giugno dal momento che questo è il termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima, adempimenti ancora necessari per la rivalutazione.

Tale opzione non sussiste invece per coloro che intendono cedere quote in start-up o Pmi innovative detenute indirettamente, ovvero per il tramite di società semplici. In tal caso possono far valere solo la rivalutazione delle partecipazioni e la tassazione agevolata all’11%.

 

 

Fonte foto: https://www.shutterstock.com/it/image-photo/closeup-on-notebook-over-vintage-desk-1109925641

Franco Metta



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