Regolazione della continuità del servizio – Fornitura dell’energia elettrica….

 
Pubblicato il 16 luglio 2002

Il controllo si conclude con una relazione che gli esercenti possono acquisire chiedendo l’accesso agli atti. I risultati dei controlli sono utilizzati per validare o invalidare i dati forniti dagli esercenti. Sono state stabilite le seguenti soglie per gli indicatori:
– accuratezza pari ad almeno il 90%;
– precisione compresa tra -3% e +3%;
– l’indice di correttezza deve risultare pari a valori tali da assicurare che la percentuale di interruzioni scorrettamente escluse dalla regolazione non superi il 3% dell’indicatore di riferimento utilizzato per la regolazione. Nel caso in cui anche una sola delle tre condizioni non sia rispettata, il dato dichiarato dall’esercente è considerato non valido ed è sostituito con un valore presunto calcolato dall’Aeeg in base ai risultati dei controlli tecnici. In particolare, il valore presunto è pari a:

A press A + Bx (1-IC)
(1-IP)

dove: – Apres è il valore presunto dell’indicatore;
– A è il valore dichiarato dell’indicatore di riferimento, al netto delle interruzioni escluse;
– B è il valore dichiarato dei minuti persi riferiti alle interruzioni escluse;
– IC è l’indice di correttezza;
– IP è l’indice di precisione.

Quando il valore presunto deve essere calcolato, come penalizzazione l’esercente non ha diritto all’incentivo per gli ambiti in questione, anche nel caso in cui il livello biennale calcolato in base al valore presunto sia migliore del relativo livello tendenziale di continuità. Inoltre, se i dati forniti sono falsi, la legge 481/95 dà la facoltà all’Aeeg di comminare sanzioni pecuniarie agli esercenti. Ciò è accaduto nel maggio 2001 quando l’Enel ha riconosciuto di aver fornito false informazioni relativamente ai dati sui livelli di continuità in tre regioni del Sud (delibera n. 99/01); in queste stesse regioni sono stati ridefiniti i livelli tendenziali di continuità per il periodo 2001-2003, sulla base di tassi di miglioramento sensibilmente più sfidanti di quelli applicati in generale (delibera n. 166/01).

Conclusioni

Il nuovo quadro di regolazione della qualità del servizio di fornitura dell’energia elettrica, per quanto richieda ancora alcuni completamenti (per esempio relativamente alle caratteristiche di qualità della tensione a cui sono particolarmente sensibili gli utenti industriali), comporta un notevole miglioramento rispetto alla precedente regolazione della “Carta dei servizi”. In particolare, per quanto riguarda la continuità del servizio elettrico, consente di: – passare da procedure di registrazioni delle interruzioni differenziate e disomogenee tra i diversi esercenti a un metodo comune di misurazione della continuità del servizio, assicurando comparabilità ed equità nella distribuzione di incentivi e penalità;
– passare da standard autodefiniti dagli esercenti a livelli di qualità definiti dall’Autorità e validi per tutti gli esercenti, differenziati solo in base a parametri territoriali oggettivi;
– promuovere i miglioramenti di continuità del servizio, individuando obiettivi precisi e stimoli economici, attraverso il collegamento tra la qualità e la tariffa;
– controllare a campione i dati degli esercenti, individuando sistemi di penalizzazione e di sanzione per gli esercenti che forniscono dati non validi o non veritieri. Tali innovazioni sono state realizzate anche grazie alla partecipazione dei soggetti interessati al metodo di consultazione che l’Aeeg si è data per assicurare l’apertura e la trasparenza dei propri processi decisionali.

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