Comunità energetiche
Dalla rivista:
Automazione Oggi
Vediamo cosa sono le Comunità Energetiche, come nascono e a cosa servono
A livello normativo le comunità energetiche nascono in ambito europeo agli inizi degli anni 2000, con l’emissione della direttiva (UE) 2018/2001 – RED2 – sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e della direttiva (UE) 2019/944 sulle regole comuni per il mercato interno dell’energia. Sono poi seguiti diversi atti normativi e regolamentari a livello nazionale, nei vari paesi per il recepimento di queste direttive. Di fatto le Comunità Energetiche hanno un’origine più antica: nel 1997, a Schönau in Baviera, nasce una comunità che si affranca dai monopoli energetici e si autodetermina, sia sul piano economico, sia su quello ambientale ed energetico. I cittadini da ‘consumer’ divengono ‘prosumer’. Una Comunica Energetica Rinnovabile (CER) può essere definita come ‘un’associazione’ che produce e condivide energia rinnovabile, per generare e gestire in autonomia energia verde a costi vantaggiosi, riducendo nettamente le emissioni di CO2 e lo spreco energetico. In Europa, esiste una federazione delle cooperative energetiche che ne raccoglie circa 1.900 per un totale di oltre 1,2 milioni di cittadini.
Come possono, le CER, contribuire alla Solidarietà Energetica? Il concetto di Cuneo Energetico
I costi dell’energia, per riscaldamento ed elettricità, non incidono affatto in maniera proporzionale al reddito delle famiglie, quelle meno abbienti sono più penalizzate. Le loro condizioni si sono ulteriormente aggravate dall’incremento dei costi dei combustibili fossili e le relative ricadute sulle bollette energetiche, a causa di contingenze internazionali, legate alla ripresa della domanda, all’aumento di costo delle materie prime connesso anche alla guerra in Ucraina e il conseguente effetto sull’inflazione che penalizza in particolare i redditi più bassi. La bolletta di un’abitazione di 100 m2 localizzata nel Centro-Nord per il riscaldamento a metano, prima della crisi, era dell’ordine di 1.500 euro l’anno. Con l’inflazione è circa raddoppiata. Per elettricità il costo era intorno ai 750 euro, e con l’inflazione ha raggiunto i 1.300. Un ricarico di bollette, complessivamente di oltre 2.000 euro l’anno, insostenibile soprattutto per le famiglie monoreddito con stipendio mensile di 1.300/1.500 euro (stime giugno 2023). Si pone un obiettivo di solidarietà verso coloro che sono più penalizzati: obiettivo che potremo definire come ‘Solidarietà energetica’. Le CER possono dare una risposta efficacie a questo scopo.
Come funziona una Comunità Energetica Rinnovabile (CER)
Per costituire una CER è necessario individuare l’area dove si intende installare l’impianto di produzione, che deve essere in prossimità dei consumatori. In linea di massima, i terreni industriali in disuso sono particolarmente indicati, così come lo sono edifici residenziali, commerciali, di tipo privato e pubblico. Ne possono far parte semplici cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni, piccole e medie imprese. I membri della comunità possono essere persone fisiche o giuridiche e più in generale qualsiasi soggetto pubblico o privato che vuole realizzare una CER. Dal momento che, per legge, lo scopo di una Comunità Energetica non può essere il profitto, le forme più comunemente utilizzate per ragioni di praticità e convenienza sono quelle dell’associazione non riconosciuta o della cooperativa. La condivisione dell’energia elettrica prodotta deve avvenire utilizzando la rete di distribuzione elettrica esistente e l’autoconsumo avviene sulla base del fabbisogno dei singoli membri. Ma quali sono i benefici che si possono avere da una tale comunità? Innanzitutto benefici ambientali: non emettono gas serra né emissioni inquinanti a livello locale, sono a km 0 e quindi evitano sprechi di energia, dovuti alle perdite della distribuzione. Benefici economici: ogni membro riceve periodicamente dalla comunità un importo per la condivisione dei benefici garantiti. Questo compenso equivale di fatto a una riduzione del costo della bolletta. Benefici sociali: sviluppano un indotto produttivo e nuova occupazione a livello locale; consentono la produzione autonoma e locale di energia elettrica. Attraverso una serie di incentivi economici e facilitazioni normative, consentono di valorizzare le risorse locali e allo stesso tempo di affrontare il problema della cosiddetta ‘povertà energetica’, cioè l’impossibilità da parte di famiglie o individui meno abbienti, di far fronte al pagamento delle bollette energetiche. Le CER si configurano quindi come uno strumento di solidarietà, aggregando diversi utenti sotto un’unica fornitura, usufruendo dei vantaggi connessi. Si possono avere anche incentivi economici. Una volta che l’impianto è in esercizio, la Comunità può fare richiesta, anche tramite un’azienda esterna delegata, al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per ottenere gli incentivi previsti dalla legge per l’energia condivisa. I membri della comunità ottengono benefici che non costituiscono reddito dal punto di vista fiscale. Si tratta di circa 110 euro/MWh per 20 anni, per l’elettricità prodotta e utilizzata dalla CER. L’elettricità prodotta ma non utilizzata viene immessa in rete a ‘prezzo zonale orario’, che si può assumere pari a circa 50 euro/MWh. Inoltre, viene aggiunto un ulteriore corrispettivo di circa 8 euro/MWh relativo ai costi evitati di vettoriamento e distribuzione dell’elettricità, essendo prodotta localmente. A questi si aggiungono incentivi nella fase di costruzione degli impianti (i dati sono aggiornati a giugno 2023). Gli incentivi sono riconosciuti solo per l’energia condivisa all’interno della Comunità, cioè quella consumata dai membri nella stessa fascia oraria di produzione. Se la produzione è superiore al consumo, per l’energia eccedente viene riconosciuto alla Comunità soltanto il valore economico dell’energia, senza altri benefici. È quindi necessario, da un punto di vista economico, incrementare il più possibile l’auto consumo, attraverso la scelta oculata dei soggetti aderenti alle CER e l’introduzione di adeguati sistemi di accumulo energetico, purtroppo ancora costosi, per compensare la variazione di disponibilità delle fonti non dispacciabili.
Le fonti ammesse
La legge di recepimento della RED II – UE 2018 che si occupa di comunità energetiche (DLgs 199 del 8 novembre 2021) ha recentemente reso meno stringenti i requisiti, stabilendo che possano avere una potenza complessiva fino a 1 MW ed essere connessi alla rete elettrica attraverso la stessa cabina primaria. La stessa legge prevede per le CER le seguenti fonti: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare termico e fotovoltaico, geotermica, energia dell’ambiente, energia mareomotrice, del moto ondoso e altre forme di energia marina, energia idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas. Importante operare una diversificazione dei consumi, tra loro complementari, nell’obiettivo prioritario dell’autoconsumo.
Massimizzazione dell’autoconsumo nelle applicazioni CER
Per ottimizzare i benefici delle CER è necessario massimizzare l’autoconsumo, che può avvenire con l’aggregazione di più utenti con caratteristiche di complementarietà in termini di consumi, evitando il più possibile la cessione alla rete dell’elettricità prodotta, remunerata con tariffe piuttosto basse che da sole non sarebbero in grado di ripagare l’investimento. A questo scopo è interessante l’introduzione del trasporto elettrico, individuale ma anche potenzialmente collettivo che funziona come accumulo energetico. Inoltre è consigliato l’utilizzo di un mix di fonti energetiche ottimizzato, in termini di disponibilità, in particolare solare fotovoltaico ed eolico, con un rapporto energetico tra le due fonti di circa 1:8, associato all’introduzione di sistemi di accumulo. Altra opzione è l’adozione del vettore elettrico che rappresenta la forma più flessibile, più efficiente e meno invasiva di vettoriamento energetico, seppur anche quello termico, tipo teleriscaldamento, applicato in maniera virtuosa in molte città del Nord Italia, rappresenti un’opzione possibile. Ovviamente anche l’accumulo energetico è molto importante per la massimizzazione dell’autoconsumo. Un buon mix tra solare ed eolico consente, in certe condizioni, di ridurre fino al 25% l’accumulo energetico nel servizio giornaliero. La tecnologia di accumulo idonea è rappresentata dalle batterie. Il mix energetico adottato può consentire anche un adeguato bilanciamento energetico a livello stagionale con un accumulo del 10 – 15%: si tratta di quantità di energia da accumulare piuttosto rilevante ed eventualmente da stoccare per lungo tempo. La soluzione migliore resta comunque il perseguimento di una struttura di consumi adeguata allo scopo.
La criticità della situazione attuale
L’Italia, per quanto riguarda le CER, è molto indietro rispetto ai Paesi del Centro-Nord Europa. In Europa vi sono circa 7.000 comunità energetiche con 2 milioni di cittadini che condividono l’energia da fonti rinnovabili. Il Paese Ue con il maggior numero di Comunità Energetiche, secondo uno studio del Centro Comune di Ricerca dell’Unione Europea del 2020, è la Germania, con 1.750 comunità, seguito dalla Danimarca (700) e dai Paesi Bassi (500). Occorre semplificare e rendere trasparenti i processi autorizzativi, dando non solo certezza negli investimenti alle imprese, ma anche ai territori. Occorre reintrodurre gli incentivi alle fonti di interesse specifico dei territori, geotermico e biomasse.
Forme legali, soggetti, incentivi e normative
La forma legale delle CER è libera, può essere: una società, un consorzio, una cooperativa, un’associazione riconosciuta o non riconosciuta, oppure un partenariato. Gli attori che costituiscono le CER possono essere: privati cittadini, PMI, enti pubblici, territoriali (compresi i Comuni), del terzo settore, religiosi, di ricerca o di protezione ambientale. Ma “le imprese con codice Ateco 35.11 e 35.14 (produzione di energia) non possono partecipare direttamente alla CER”. Gli incentivi, riconosciuti dal GSE, vengono ripartiti tra i membri della CER in base al contratto ‘libero’ di tipo privatistico firmato dai membri all’atto della costituzione. Il Decreto Mase, approvato in sede UE il 23 novembre 2023, ne fissa le regole e gli importi.
Prospettive
Secondo un rapporto di Legambiente, nei prossimi cinque anni gli utenti residenziali che parteciperanno alla costituzione delle comunità energetiche o di autoconsumo collettivo saranno tra i 960.000 e 1.630.000. Inoltre, a questi si aggiungerebbero tra le 3.000 e le 6.000 aziende di distretti industriali che si costituiranno in comunità di autoproduzione, autoconsumo e scambio, con benefici in termini di incremento degli investimenti nel settore dei fornitori di tecnologia pari a 2,2-3,8 miliardi di euro.
I soggetti delle CER
Prosumer
Intestatario dell’officina elettrica di produzione ove prevista dalla Normativa vigente, nonché l’intestatario delle autorizzazioni alla realizzazione e all’esercizio dell’impianto di produzione. Poiché vale la regola ‘un produttore, un contatore’, prosumer è colui che autoconsuma prioritariamente l’energia elettrica prodotta.
Consumer
Membro della CER che continuerà ad avvalersi del proprio fornitore di energia elettrica, ma usufruirà di una parte dell’incentivo riconosciuto dal GSE su tutti i KWh consumati contemporaneamente alla produzione. Quindi non si tratta di consumo diretto ma consumo virtuale.
Proprietario dell’impianto
Può essere il prosumer ma può essere anche un terzo che mette a disposizione della CER l’impianto. È però indispensabile che l’impianto risulti nella disponibilità e sotto il controllo della CER.
Fonti normative di riferimento a livello nazionale
La legge 8/2020, facendo seguito a quanto previsto dalla direttiva europea, stabilisce che l’obiettivo della comunità energetica rinnovabile “è di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera la comunità, piuttosto che profitti finanziari”. A breve dovrebbero uscire le disposizioni attuative del Decreto Mase che confermerà o aggiornerà gli obiettivi delle CER. La delibera 318/2020/R di Arera indica le modalità e la regolazione economica relative all’energia oggetto di condivisione, recita “le comunità energetiche rinnovabili si basano sulla partecipazione aperta e volontaria, sono effettivamente controllate da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile. Gli azionisti o membri sono persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), enti territoriali o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali, a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l’attività commerciale e/o industriale principale”. Il d.lgs. 8 novembre 2021 n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.
Nota
L’autore si è avvalso dei contributi presentati da Franco Donatini e Francesco Zaltron al Convegno sulle CER organizzato da Cluias il giorno 8 giugno 2023.
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