Automazione e Strumentazione
Marzo 2017
NORMATIVE
approfondimenti
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funzione,
deve essere eseguita e documentata
una prova individuale su ciascun quadro
.
Verifica di progetto
La verifica di progetto ha lo scopo di verificare
la conformità del progetto di un quadro o di un
sistema di quadri ai requisiti della serie di norme
IEC 61439.
La
documentazione completa e dettagliata
della verifica di progetto del quadro o del sistema
di quadri sviluppato dal produttore originale,
inclusi tutti i rapporti di prova e relative regi-
strazioni, deve essere prodotta e conservata per
almeno dieci anni dal costruttore originale. Non è
necessario che il costruttore/assemblatore/utiliz-
zatore del quadro disponga della documentazione
dettagliata, è sufficiente un sommario delle carat-
teristiche garantite. Tuttavia, la verifica di pro-
getto deve specificare il metodo di verifica scelto,
i dati di misura confermati e, se disponibile, il
numero di rapporto o il numero di rapporto di
prova per ciascuna verifica individuale eseguita.
Le varie prove confermano che i componenti
di un quadro operano congiuntamente in modo
corretto. Alcune prove richiedono anche veri-
fiche per confronto che possono essere fornite
solo mediante
valutazione di una combina-
zione di vari prodotti
. Le prove sui singoli
dispositivi e componenti non sostituiscono le
prove richieste dalla verifica di progetto.
Registrazioni di verifica dei singoli quadri
La quadristica è costituita da diverse tipologie
di quadri: quadri di comando, elettrici, per mac-
chine, processi o impianti. Ogni singolo quadro
è realizzabile in molteplici configurazioni. La
verifica del quadro mediante derivazione da un
progetto provato per varianti simili è possibile a
condizione che il quadro sia realizzato con una
costruzione modulare
. Tuttavia, la verifica di
progetto è necessaria per le configurazioni indi-
viduali, al fine di soddisfare i requisiti di verifica
della conformità e le altre prescrizioni di legge.
A questo punto il costruttore del quadro diventa
‘costruttore originale’ ed è responsabile della
preparazione della verifica di progetto che, per
una più facile identificazione dei quadri indivi-
duali, deve includere il nominativo o marchio di
fabbrica del costruttore del quadro, l’indicazione
del tipo o numero di identificazione del quadro, la
data del report di verifica del progetto ed il nomi-
nativo della persona che ha redatto il documento.
Verifica individuale
La verifica individuale, da eseguire su ciascun
quadro immesso sul merca-
to per stabilirne l’adeguatez-
za, ha lo scopo di individuare
eventuali difetti nei materiali e
nella fabbricazione e di accer-
tare il
corretto funzionamen-
to del quadro assemblato
. I
risultati delle prove di verifi-
ca individuale devono essere
documentati in
un rapporto
(verbale di collaudo). Oltre ai
dati delle singole verifiche, la
verifica individuale deve inclu-
dere anche i dati del costruttore
del quadro, la designazione del
tipo e il numero identificativo
del quadro. Tali dati devono
corrispondere al resto della do-
cumentazione.
Le verifiche necessarie per re-
digere la ‘verifica individua-
le’ si suddividono in verifiche
delle caratteristiche costrutti-
ve e prestazionali e ricalcano
in modo piuttosto fedele le
categorie richieste per le veri-
fiche di progetto.
Documentazione
La verifica completa è costituita da una scheda
tecnica dell’impianto dalla ‘Verifica di pro-
getto’ e dalla ‘Verifica individuale’. La scheda
tecnica dell’impianto include i dati nominali
e le condizioni di utilizzo del quadro oggetto
della verifica.
La verifica di progetto deve includere per ogni
singola verifica effettuata, il metodo di veri-
fica scelto, il criterio di verifica e il numero del
rapporto di prova o il numero di eventuali rap-
porti di verifica mediante calcoli. Il documento
della verifica di progetto deve essere trasmesso
insieme alla Verifica individuale e alla restante
documentazione. Non e necessario allegare i rap-
porti dettagliati delle prove e dei calcoli eseguiti,
che potranno comunque essere richiesti solo dalle
autorità di controllo.
Tutti i documenti devono
essere conservati e tenuti a disposizione delle
autorità per almeno 10 anni a partire dalla
data di commercializzazione del prodotto.
Se il quadro è destinato al mercato europeo, deve
essere redatta la ‘Dichiarazione di conformità’.
Essa non fa parte della documentazione dell’im-
pianto (fascicolo tecnico) ma deve essere pro-
dotta e conservata dal costruttore e fornita solo su
richiesta delle autorità di controllo.
Con la norma IEC 61439 è previsto, per esempio,
che la documentazione del quadro o del sistema di quadri
debba essere prodotta e conservata per almeno dieci anni.
Per conoscere meglio la normativa, Rittal offre
sul suo sito delle guide scaricabili