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AO

GIUGNO-LUGLIO 2017

AUTOMAZIONE OGGI 399

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AVVOCATO

ell’ambito del contratto di appalto sovente

accade che un soggetto, che formalmente

dipende dall’appaltatore, sia in realtà di-

pendente dell’utilizzatore (o appaltante),

il quale esercita il potere direttivo ed è il

datore di lavoro a tutti gli effetti. Come

noto, l’appalto è un particolare tipo di con-

tratto che si instaura tra il committente,

ossia colui che conferisce l’incarico per il

compimento di un’opera o di un servizio

e che è l’utilizzatore finale dell’opera o del

servizio stessi, e l’appaltatore, ovvero colui

che è tenuto a eseguire l’opera o il servizio

dietro un corrispettivo. Elementi essenziali

e distintivi del contratto di appalto sono

l’assunzione del rischio e il ricorso all’or-

ganizzazione di mezzi propri da parte

dell’appaltatore, requisiti che lo distin-

guono dalla somministrazione di lavoro, in

assenza dei quali non si può avere un ap-

palto lecito. Nella prassi, tuttavia, si verifica

spesso che l’appalto non sia genuino per

mancanza del rispetto dei requisiti di as-

sunzione del rischio e dell’organizzazione

dei mezzi in capo all’appaltatore: può ac-

cadere, per esempio, che l’appaltatore si

N

Il contratto di appalto

limiti a fornire al soggetto utilizzatore una prestazione meramente lavorativa. In questo

caso, il contratto di appalto è illecito e non si ha altro che una forma di somministrazione

di lavoro irregolare, in quanto compiuta da un soggetto non all’uopo autorizzato dal

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In presenza di un appalto illecito i singoli lavoratori possono agire per ottenere il rico-

noscimento dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato in capo al vero datore di

lavoro, ossia all’effettivo utilizzatore. Tale forma di tutela a favore del singolo lavoratore

coinvolto in un appalto non genuino è prevista dall’art. 29, comma 3 bis, della Legge

Biagi (decreto legislativo 276/2003), ai sensi del quale, nel caso in cui l’appalto non

rispetti i requisiti essenziali (che lo distinguono dalla somministrazione), il lavoratore

potrà agire giudizialmente perché il giudice del lavoro accerti e riconosca l’esistenza di

un rapporto di lavoro subordinato nei confronti del committente, rapporto che si consi-

dera esistente sin dall’inizio dell’appalto stesso e non dalla formulazione della domanda

al tribunale.

Per poter agire in tribunale e vedere riconosciuti i propri diritti, il lavoratore dovrà però

prestare particolarmente attenzione a non incorrere in decadenze e a rispettare la com-

plessa normativa in materia. In particolare, prima di potersi rivolgere al giudice, il lavora-

tore che intenda vedere riconoscere il rapporto di lavoro subordinato in capo all’effettivo

utilizzatore, dovrà rivolgersi stragiudizialmente all’utilizzatore stesso, entro 60 giorni

dalla cessazione dell’appalto. Difatti, anche nel caso delle azioni per costituzione o ri-

conoscimento del rapporto di lavoro, deve essere rispettato il termine decadenziale di

60 giorni che viene previsto per l’impugnazione del licenziamento. Licenziamento che,

in questo caso, deve intendersi come licenziamento di fatto, dato dalla fine dell’appalto

e quindi del rapporto di lavoro. È ovvio infatti che, non esistendo un formale rapporto

di lavoro con il committente, non potrà esistere nemmeno un provvedimento scritto di

licenziamento: il licenziamento si intende dunque avvenuto per fatti concludenti e cioè

per l’effettiva cessazione del rapporto di lavoro. È molto importante che il lavoratore

rispetti tale termine, dal momento che, nel caso in cui si rivolgesse al tribunale senza

prima aver impugnato stragiudizialmente, la sua domanda non sarebbe ammissibile.

Solo in caso di rispetto del termine di 60 giorni il lavoratore potrà poi agire impugnando

giudizialmente, entro il consueto termine di 180 giorni dalla comunicazione stragiudi-

ziale. Tutte queste problematiche di natura più procedurale non si pongono certo nel

caso del lavoratore che intenda vedere riconosciuto il proprio rapporto di lavoro in capo

all’appaltante, agendo quando ancora è in forze presso il committente: in questo caso,

infatti, non si pongono particolari preclusioni o decadenze.

ALP – Assistenza Legale Premium

Cominotto @cri625

Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura