GIUGNO 2015
AUTOMAZIONE OGGI 382
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due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del primo certificato medico. Ricordiamo che
la mancata denuncia dell’infortunio occorso all’Inail da parte del datore di lavoro comporta
l’applicazione di una sanzione amministrativa a suo carico, che va da unminimo di 1.290 euro
a unmassimodi 7.745 euro. Qualora invece ci si trovi inpresenza di un infortuniomortale, o se
sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’Inail dal datore di lavoro,
a mezzo fax, entro le 24 ore successive all’infortunio medesimo. Molto spesso, però, questi
sinistri ingenerano problemi semplicemente in sede di liquidazione del danno. L’Inail infatti
non copre tutto il danno: l’ente non è tenuto a risarcire il dannomorale, mentre le tabelle Inail
del danno biologico sono più basse rispetto a quelle dell’RC Auto. La prassi prevede che la RC
Auto debba, per questo, accantonare una somma adeguata da pagare all’Inail, oltre che corri-
spondere all’infortunato che abbia subito il sinistro le somme dovute a titolo di indennizzo. La
Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, a oggetto il cosiddetto ‘danno
differenziale’, ha sancito la totale autonomiadel rapporto tra il danneggiatoe l’impresa assicu-
ratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno che siano state effettuate da quest’ultima
nei confronti dell’Inail. Gli ermellini hanno cristallizzato un principio di diritto secondo il quale:
“con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il pagamento all’Inail
non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto
lanozionedi rapportoesauritodeve riguardare l’assicuratore e il danneggiato, restando a esso
estraneo l’Inail”. Il nostro codice civile non offre una definizione di danno differenziale, risulta
pertanto efficace quella proposta dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sent. n. 10035
del 2004 ha stabilito che esso deve essere determinato “sottraendo dall’importo del danno
complessivoquellodelleprestazioni liquidatedall’Inail. Da ciòderiva che l’infortunatononpuò
cumulare il risarcimento spettante da parte dell’assicurazione del responsabile civile all’inden-
nizzo del danno biologico ricevuto dall’Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della
voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell’indennizzo Inail”. La differenza
tra l’erogazione Inail e il risarcimentodel dannobiologico consentedi escludere che le somme
versate dall’Inail possano considerarsi totalmente soddisfacenti del diritto al risarcimento del
danno biologico in capo all’infortunato.
orrei questa volta proporre ai lettori un’at-
tenta disamina dei cosiddetti ‘sinistri in iti-
nere’, cioèquegli infortuni disciplinati dall’art.
12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38. L’articolo,
in parola, circoscrive le ipotesi in cui si può
parlare di incidenti stradali in itinere agli
infortuni occorsi durante il percorso casa-
lavoro, a quelli verificatisi mentre ci si reca da
un luogo di lavoro a un altro e, infine, a quelli
occorsi durante il tragitto dal luogo di lavoro
a quello di consumo del pasto, nel caso in
cui sia prevista la mensa aziendale. Qualora
si versi in una di queste ipotesi, il lavoratore
deve immediatamente comunicare l’inci-
dente al suo datore di lavoro, il quale, nell’i-
potesi in cui i giorni di prognosi superino i tre
giorni, dovrà a sua volta obbligatoriamente
presentare per via telematica il modello di
denuncia infortunio sul lavoro Inail, entro
V
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informa-
tico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n.
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AVVOCATO
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
Gli obblighi del datore
di lavoro nelle ipotesi di
sinistri in itinere e danno
differenziale