Background Image
Table of Contents Table of Contents
Previous Page  98 / 100 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 98 / 100 Next Page
Page Background

GIUGNO 2015

AUTOMAZIONE OGGI 382

98

due giorni decorrenti dalla data di ricevimento del primo certificato medico. Ricordiamo che

la mancata denuncia dell’infortunio occorso all’Inail da parte del datore di lavoro comporta

l’applicazione di una sanzione amministrativa a suo carico, che va da unminimo di 1.290 euro

a unmassimodi 7.745 euro. Qualora invece ci si trovi inpresenza di un infortuniomortale, o se

sia previsto il pericolo di morte, la denuncia deve essere effettuata all’Inail dal datore di lavoro,

a mezzo fax, entro le 24 ore successive all’infortunio medesimo. Molto spesso, però, questi

sinistri ingenerano problemi semplicemente in sede di liquidazione del danno. L’Inail infatti

non copre tutto il danno: l’ente non è tenuto a risarcire il dannomorale, mentre le tabelle Inail

del danno biologico sono più basse rispetto a quelle dell’RC Auto. La prassi prevede che la RC

Auto debba, per questo, accantonare una somma adeguata da pagare all’Inail, oltre che corri-

spondere all’infortunato che abbia subito il sinistro le somme dovute a titolo di indennizzo. La

Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1693 del 2012, a oggetto il cosiddetto ‘danno

differenziale’, ha sancito la totale autonomiadel rapporto tra il danneggiatoe l’impresa assicu-

ratrice rispetto alle eventuali liquidazioni di danno che siano state effettuate da quest’ultima

nei confronti dell’Inail. Gli ermellini hanno cristallizzato un principio di diritto secondo il quale:

“con riguardo al risarcimento del danno derivante da sinistro stradale, il pagamento all’Inail

non può essere opposto al danneggiato quale causa di esaurimento del rapporto, in quanto

lanozionedi rapportoesauritodeve riguardare l’assicuratore e il danneggiato, restando a esso

estraneo l’Inail”. Il nostro codice civile non offre una definizione di danno differenziale, risulta

pertanto efficace quella proposta dalla Suprema Corte di Cassazione, che con la sent. n. 10035

del 2004 ha stabilito che esso deve essere determinato “sottraendo dall’importo del danno

complessivoquellodelleprestazioni liquidatedall’Inail. Da ciòderiva che l’infortunatononpuò

cumulare il risarcimento spettante da parte dell’assicurazione del responsabile civile all’inden-

nizzo del danno biologico ricevuto dall’Inail oltre, ovviamente, al divieto di duplicazione della

voce relativa al danno patrimoniale da sempre ricompreso nell’indennizzo Inail”. La differenza

tra l’erogazione Inail e il risarcimentodel dannobiologico consentedi escludere che le somme

versate dall’Inail possano considerarsi totalmente soddisfacenti del diritto al risarcimento del

danno biologico in capo all’infortunato.

orrei questa volta proporre ai lettori un’at-

tenta disamina dei cosiddetti ‘sinistri in iti-

nere’, cioèquegli infortuni disciplinati dall’art.

12 del D.lgs 23 febbraio 2000 n. 38. L’articolo,

in parola, circoscrive le ipotesi in cui si può

parlare di incidenti stradali in itinere agli

infortuni occorsi durante il percorso casa-

lavoro, a quelli verificatisi mentre ci si reca da

un luogo di lavoro a un altro e, infine, a quelli

occorsi durante il tragitto dal luogo di lavoro

a quello di consumo del pasto, nel caso in

cui sia prevista la mensa aziendale. Qualora

si versi in una di queste ipotesi, il lavoratore

deve immediatamente comunicare l’inci-

dente al suo datore di lavoro, il quale, nell’i-

potesi in cui i giorni di prognosi superino i tre

giorni, dovrà a sua volta obbligatoriamente

presentare per via telematica il modello di

denuncia infortunio sul lavoro Inail, entro

V

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informa-

tico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n.

02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

@cri625

AVVOCATO

Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti

AO

Gli obblighi del datore

di lavoro nelle ipotesi di

sinistri in itinere e danno

differenziale