MAGGIO 2015
AUTOMAZIONE OGGI 381
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procedura disciplinare (in casi gravissimi nella forma del licenziamento), ma può anche agire in
sede civile contro il lavoratore per la richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento
del danno subito. In tal senso la Cassazione (Sez. Lavoro, 6356/2000) aveva già confermato che
la condottaposta inesseredaun lavoratore che violi le regoledella correttezza edelladiligenza
costituisce un illecito aquiliano ex 2043 c.c.. Come disposto dall’art. 2043 c.c. “Qualunque fatto
doloso, o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno”, per cui il datore di lavoro, che voglia esercitare l’azione per ottenere il
risarcimento del danno, magari congiuntamente a un procedimento disciplinare, ha l’obbligo
di contestare il fatto illecito al dipendente, cononeredellaprova a caricodel datoredi lavoroex
art. 2697 c.c. Recita infatti quest’ultimo: “
Chivuolfarvalereundirittoingiudiziodeveprovareifatti
chenecostituisconofondamento.Chieccepiscel’inefficaciaditalifattiovveroeccepiscecheildiritto
si èmodificatoovvero estintodeveprovare i fatti su cui l’eccezione si fonda
”.
Volendo offrire ai lettori un esempio concreto in materia di responsabilità del lavoratore di-
pendente e azione di risarcimento del danno posta in essere dal datore di lavoro, si consideri
la responsabilità degli autisti in un incidente da essi causatomentre sono alla guida dei veicoli
aziendali. Trattasi di una categoria di lavoratori, i cui contratti di lavoro, sia per l’alto costo dei
mezzi di trasporto, sia per l’alta probabilità del rischio di incidenti stradali, sono spesso oggetto
di liti giudiziarie di un certo rilievo.
Innanzitutto, l’autista che voglia evitaredi incorrere inunaqualsivoglia responsabilità connessa
alla guida del veicolo aziendale, prima di iniziare il servizio deve accertarsi che il veicolo sia in
ottimo stato di funzionamento e, qualora dovesse riscontrare qualche anomalia, deve darne
immediato avviso all’azienda, che ha l’obbligo di predisporre le condizioni affinché possa es-
sere effettuato il servizio. Nell’ipotesi in cui siano derivati danni alla merce e al veicolo, come
cristallizzatodalla sentenzadellaCass. 13369/2009, ai fini dell’affermazionedella relativa respon-
sabilità incombe sul datore di lavoro l’onere di fornire la prova che l’evento dannoso, che ha
pregiudicato la cosa consegnata, siada riconnettersi auna condotta colposadel lavoratore, per
violazione degli obblighi di diligenza, e sia in rapporto di derivazione causale da tale condotta.
In questi casi, se dalla ricostruzione dei fatti e dal verbale della Polizia stradale intervenuta, si
riscontra nella condotta del dipendente, mentre era alla guida del mezzo, una responsabilità
quantomeno colposa, lo stesso è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati all’azienda.
a responsabilità contrattuale di un lavoratore
dipendente nei riguardi del proprio datore di
lavoro costituisce un argomento di grande
attualità, dovendosi intendere per respon-
sabilità la posizione del soggetto in capo al
quale la legge prevede delle conseguenze,
qualora abbia compiuto un atto lesivo di
un interesse protetto. Gli articoli 2104 c.c. e
2105 c.c. in relazione ai doveri di diligenza e
di fedeltà, dispongono rispettivamente che il
lavoratore debba
“Usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’in-
teresse dell’impresa e da quello superiore della
produzione nazionale” e che “Il prestatore di la-
voro non deve trattare affari, per conto proprio
o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né
divulgare notizie attinenti all’organizzazione e
ai metodi di produzione dell’impresa, o farne
usoinmododapoterrecareaessapregiudizio”
.
Qualoraun lavoratoredipendentevioli questi
obblighi, il datore di lavoro può attivare una
L
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, informa-
tico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare al n.
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AVVOCATO
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
Le responsabilità del
dipendente e
il risarcimento del danno




