Automazione_Oggi_376 - page 112

di
Cristiano Cominotto, Simone Melzi
AO
AVVOCATO
OTTOBRE 2014
AUTOMAZIONE OGGI 376
112
della procedura prevista dalla contrattazione collettiva in tema di licenziamento
e/o dimissioni. In particolare, nel caso di licenziamento ingiustificato i C.C.N.L. di
settore prevedono l’efficacia di tale licenziamento, ma nel contempo creano un
obbligo a carico del datore di lavoro di pagare, a titolo di risarcimento, al diri-
gente licenziato una specifica ‘indennità supplementare’, correlata alle spettanze
contrattuali di fine lavoro e la cui misura, compresa tra un minimo e un massimo,
è stabilita dai medesimi accordi, previo ricorso a una speciale procedura arbi-
trale ivi regolata. Al riguardo la Corte di Cassazione (Cass. n. 5671/2012; Cass. n.
25145/2010) ha stabilito come nella disciplina del licenziamento del dirigente la
c.d. nozione di ‘giustificatezza’ prevista dalla contrattazione collettiva di settore,
ai fini del riconoscimento o meno della c.d. ‘indennità supplementare’,
non coincida né con quella di ‘giustificato motivo’, né con quella di
‘giusta causa’, essendo più ampia e diversa da queste, potendo rilevare
qualsiasi motivo, purché apprezzabile sul piano del diritto, idoneo a tur-
bare il legame di fiducia con il datore di lavoro (Cass. n. 1424/2012), non
essendo dunque necessario verificare in maniera analitica le specifiche
condizioni e dovendosi piuttosto effettuare una valutazione globale
che escluda solo l’arbitrarietà della scelta (Cass. n. 12090/2004).
Precisando quanto appena detto, eventuali condotte del dirigente non
integrabili una ‘giusta causa’ o un ‘giustificato motivo’ di licenziamento,
con riguardo ai generali rapporti di lavoro subordinato, ma che siano
in ogni caso tali da ledere il carattere fiduciario del rapporto di lavoro dirigen-
ziale, possono rientrare nella nozione di ‘giustificatezza’ ai fini del licenziamento,
con il correlato disconoscimento della relativa ‘indennità supplementare’ previ-
sta dalla contrattazione collettiva di settore. La casistica giurisprudenziale mostra
come la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili
in anticipo o una considerevole deviazione dalle direttive generali del datore di
lavoro (Cass. n. 15496/2008), o ancora un comportamento extralavorativo inci-
dente sull’immagine aziendale (Cass. n. 20895/2007) possano, a seconda delle cir-
costanze, costituire ragione di rottura del rapporto fiduciario e quindi giustificare
il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso. La valutazione
finale in merito alla ‘giustificatezza’ del licenziamento e alla sua legittimità è co-
munque sempre rimessa al giudice di merito e l’onere della prova in merito alla
‘giustificatezza’ del licenziamento si configura a carico del datore di lavoro.
Il licenziamento
del dirigente
l rapporto di lavoro dei dirigenti
si caratterizza per il ruolo margi-
nale che la legislazione ordinaria
riveste nella sua regolamenta-
zione. La disciplina sostanziale è
demandata all’elaborazione giuri-
sprudenziale e ai Contratti Collet-
tivi Nazionali di Lavoro (C.C.N.L.).
Gli accordi più rappresentativi di que-
sto tipo sono rappresentati dal Con-
tratto Collettivo Nazionale
di Lavoro per i dirigenti di
aziende produttrici di beni
e servizi, stipulato il 25 no-
vembre 2009 (infra anche
‘C.C.N.L. Dirigenti Indu-
stria’), e dal Contratto Col-
lettivo Nazionale di Lavoro
per i dirigenti di aziende del
terziario della distribuzione
e dei servizi, stipulato il 23
gennaio 2008 e attualmente proro-
gato fino a dicembre 2014 (infra anche
‘C.C.N.L. Dirigenti Terziario’).
Caratteristica peculiare del rapporto di
lavoro dirigenziale è la vigenza di un
regime di libera recedibilità in capo al
datore di lavoro (c.d. ‘licenziamento ad
nutum’). I principali C.C.N.L. di settore
hanno nel tempo sopperito a questo
regime di forte discrezionalità preve-
dendo delle limitazioni al libero potere
di recesso datoriale. In via principale si
prevede quindi il necessario rispetto
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine
può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a:
I
1...,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111 113,114,115,116,117,118
Powered by FlippingBook