Automazione_Oggi_370 - page 128

di
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
AVVOCATO
MARZO 2014
AUTOMAZIONE OGGI 370
128
Lavoro, attraverso un procedimento sommario, quindi estremamente celere e in-
formale, di ordinare al datore di lavoro la cessazione del comportamento, nonché
la rimozione degli effetti pregiudizievoli. Il soggetto che agisce per la repressione
della condotta antisindacale deve essere l’articolazione più periferica di un’orga-
nizzazione sindacale nazionale, cioè gli organismi locali delle organizzazioni sin-
dacali nazionali che vi abbiano interesse. È quindi esclusa la legittimazione attiva
a stare in giudizio per la condotta sindacale ai singoli lavoratori o a qualsiasi asso-
ciazione avente personalità giuridica.
L’azione si propone con ricorso al Tribunale del luogo in cui viene posto in essere
il comportamento denunciato. Il Giudice del lavoro, convocate le parti e acquisite
le informazioni necessarie, se accerta la violazione, ordina al datore di
lavoro con decreto motivato e immediatamente esecutivo la cessazione
del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti. Il decreto è
immediatamente esecutivo e consegue l’effetto di rimuovere in azienda
il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dei suoi più
stretti collaboratori. Il comportamento ordinato dal decreto al datore di
lavoro potrà essere omissivo, di conseguenza dovrà essere sospesa im-
mediatamente l’azione illegittima, oppure attivo, qualora sia necessario
che il datore di lavoro si prenda concretamente cura di ripristinare le
condizioni di legittimità. Questa seconda ipotesi è tipica delle situazioni
nelle quali, pur non essendo più presente il comportamento illegittimo,
tuttavia ne perdurano gli effetti.
Qualora il datore di lavoro ritenga che l’ordine contenuto nel decreto del magi-
strato non corrisponda a criteri corretti, ha la possibilità di instaurare davanti al
Tribunale stesso, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, un giudizio
corrispondente a quello previsto per le cause di lavoro, secondo il rito abbreviato
e a prevalenza orale, di cui agli artt. 414 e seguenti del codice di procedura civile.
Tale opposizione non sospende l’efficacia del decreto, che rimane in vigore fino
alla pronuncia con cui viene definito il giudizio. Infine, il rimedio prestato dall’or-
dinamento contro una presunta condotta antisindacale è giudiziale, perciò è ne-
cessario l’intervento di un legale per la tutela di questi diritti.
orrei richiamare l’at-
tenzione dei lettori
sulla
repressione
della condotta anti-
sindacale, così come
disciplinata dall’art.
28 dello Statuto dei
Lavoratori. Nello spe-
cifico, se il datore di lavoro adotta
comportamenti che impediscono o
limitano l’esercizio delle
libertà e dell’attività sinda-
cale o del diritto di sciopero,
gli organismi locali delle
organizzazioni sindacali na-
zionali possono agire affin-
ché vengano rimossi questi
comportamenti incostitu-
zionali e illegittimi. Ai sensi
dell’art. 28 può configurarsi
come illegittimo sia un atto
giuridico, per esempio una sanzione
disciplinare, sia un comportamento
materiale, cioè una minaccia che col-
pisca i singoli lavoratori nell’esercizio
dei diritti di cui sono titolari, sia azioni
perpetrate a danno di singoli lavoratori
ma con modalità tali da screditare le or-
ganizzazioni sindacali. L’art. 28 garanti-
sce, in caso di condotta antisindacale,
la possibilità di chiedere al Giudice del
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
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V
La condottaantisindacale
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