Regolazione della continuità del servizio – Fornitura dell’energia elettrica..

 
Pubblicato il 16 luglio 2002

In tale situazione, gli obiettivi dell’Aeeg nella definizione della nuova regolazione della continuità della fornitura sono i seguenti:
– migliorare il livello di continuità nazionale e portare il livello medio di continuità del Paese al livello europeo;
– colmare il divario tra nord e sud, riducendo le differenze tra le regioni;
– tutelare i consumatori attraverso indennizzi automatici, applicando ove possibile indennizzi individuali in base a standard garantiti, oppure applicando livelli generali con effetti economici sulla tariffa;
– introdurre elementi di flessibilità per particolari esigenze di qualità dando facoltà agli esercenti di definire, con la supervisione dell’Aeeg, opzioni tariffarie speciali con livelli di qualità definiti per risolvere i problemi degli utenti industriali con particolari esigenze, sotto il profilo della qualità del servizio. La nuova regolazione per le interruzioni senza preavviso lunghe è stata definita con la deliberazione n. 202/99 e si applica a partire dal 1° gennaio 2000 agli esercenti di maggiori dimensioni; comprende:
– la definizione dell’indicatore utilizzato per correlare la tariffa alla continuità della fornitura secondo un meccanismo che consente di depurare gli effetti meteorologici da un anno all’altro;
– la definizione di celle di territorio, denominate “ambiti territoriali”, dove l’indicatore medio è misurato separatamente;
– la definizione di livelli nazionali di riferimento che indicano il livello ottimale di continuità;
– la definizione di un percorso di miglioramento che indica il miglioramento minimo richiesto ogni anno per ogni ambito;
– la definizione di effetti economici, in termini di incentivi e penalità, correlati al superamento o meno degli obiettivi previsti.

Indicatore di riferimento
Per responsabilizzare maggiormente gli esercenti e semplificare la regolazione, l’Aeeg ha adottato un singolo indicatore: la durata annuale delle interruzioni senza preavviso lunghe per utente in bassa tensione (minuti persi), al netto delle interruzioni dovute a cause di forza maggiore, cause esterne e al netto delle interruzioni originate sulla rete di alta tensione e sulla rete di trasmissione nazionale. Questo parametro è sufficientemente indicativo anche della qualità del servizio degli utenti in media tensione, che differisce di poco da quella degli utenti in bassa tensione. È stato scelto questo parametro, in sostituzione del numero medio annuo delle interruzioni lunghe senza preavviso per utente in bassa tensione, perché consente una duplice leva di intervento, sia in termini di efficienza degli impianti (numero di interruzioni) che di efficienza degli interventi di ripristino del servizio (durate delle singole interruzioni). Dal punto di vista degli utenti l’indicatore comprende quindi entrambi i fattori della continuità. L’Aeeg ha individuato due meccanismi per rendere l’indicatore meno volatile nei confronti degli effetti meteorologici; in primo luogo è utilizzata la media mobile biennale dell’indicatore ed in secondo luogo non sono previsti né incentivi né penalità se il livello effettivo è compreso nella franchigia (+/-5%) del livello tendenziale.

Ambiti territoriali
L’indicatore è misurato separatamente per circa 300 ambiti territoriali. Ogni ambito territoriale è definito come l’insieme dei Comuni appartenenti alla stessa provincia, aventi lo stesso grado di concentrazione serviti dallo stesso esercente. In tutto sono definiti circa 300 ambiti territoriali (circa cento per l’alta concentrazione, cento per la media concentrazione e cento per la bassa concentrazione) che coprono tutto il Paese. Regole particolari sono previste per i Comuni serviti da due diversi esercenti, per i quali il decreto legislativo n. 79/99 prevede la cessione del ramo di una delle due aziende a favore dell’altra per permettere l’integrazione delle reti. Il numero relativamente elevato di ambiti territoriali permette di evitare compensazioni, per esempio all’interno di una stessa regione tra province meglio servite e province peggio servite, a parità di grado di concentrazione.

Livelli nazionali di riferimento
La nuova regolazione definisce livelli ottimali (o nazionali di riferimento) che dipendono solo dal grado di concentrazione:
– ambiti ad alta concentrazione: 30 minuti persi;
– ambiti a media concentrazione: 45 minuti
persi;
– ambiti bassa concentrazione: 60 minuti persi.
I livelli nazionali di riferimento rappresentano il livello ottimale di qualità, ma in molti casi la situazione reale è molto lontana da questi riferimenti. L’Aeeg ha perciò definito dei “percorsi di miglioramento” che, a partire dalla situazione attuale in ogni ambito, identificano il miglioramento minimo richiesto ogni anno per ogni ambito.

Livelli tendenziali di continuità
I percorsi di miglioramento sono espressi da una serie di standard obbligatori a livello di ambito, denominati “livelli tendenziali di continuità” e definiti in base a un tasso annuo di miglioramento prefissato. I livelli tendenziali, per ogni ambito territoriale, sono definiti per ciascun anno del periodo quadriennale di regolazione (2000-2003).Il punto di partenza è rappresentato dalla media biennale (1998-1999) dei livelli attuali di continuità, utilizzando l’indicatore sopra definito. I minuti persi in ogni ambito deve diminuire di anno in anno in base ai tassi di miglioramento definiti dall’Aeeg e in un intervallo compreso tra lo 0 e il 16% in base al livello di partenza. Peggiore è il livello di partenza, maggiore è il tasso di miglioramento richiesto per forzare l’ambito che ha più interruzioni a convergere verso gli ambiti migliori (vedi Tabelle 1, 2 e 3). Applicando i tassi di miglioramento alla situazione del biennio 1998-1999, l’Aeeg ha definito tassi di miglioramento per ognuno dei circa 300 ambiti (delibera 3 agosto 2000, n. 144/00). Il miglioramento medio richiesto è pari circa al 10% annuo.

Incentivi e penalità
Ogni anno, entro la fine del mese di marzo, gli esercenti devono comunicare gli indicatori all’Aeeg. Dopo l’effettuazione di controlli (vedi paragrafo successivo), l’Aeeg calcola la media mobile biennale dell’indicatore di riferimento e confronta i livelli effettivi biennali con i livelli tendenziali di continuità. Nel caso in cui gli esercenti conseguano miglioramenti nella continuità oltre quanto richiesto, acquisiscono un incentivo proporzionale al miglioramento ulteriore rispetto a quello richiesto dal livello tendenziale applicabile nell’anno e nell’ambito interessato. Se viceversa la continuità migliora meno di quanto richiesto, agli esercenti viene applicata una penalità proporzionale alla differenza tra il livello tendenziale applicabile nell’anno e nell’ambito interessato e il livello effettivo biennale. Se la differenza tra il livello tendenziale applicabile nell’anno e nell’ambito interessato e il livello effettivo biennale è contenuta nel 5% del livello tendenziale, la situazione è considerata di equilibrio e non si applicano né incentivi né penalità. Gli esercenti che presentano valori dell’indicatore di riferimento migliori dei livelli nazionali di riferimento possono presentare istanza all’Aeeg per accedere ad un regime speciale di regolazione.

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