Parliamo di Brexit: le nuove norme di conformità
La Brexit è un argomento che sta tenendo banco in questo momento: ogni azienda o produttore di merci con sede nell’UE o nel Regno Unito desidera conoscere la misura dell’impatto che avrà sulla propria attività...
Da molto tempo ormai di parla di Brexit ma ora questa parola ha assunto un significato ben concreto: il Regno Unito ha lasciato ufficialmente l’Unione Europea il 31 gennaio 2020, quando è stato stabilito un accordo di recesso per il periodo di transizione che specifica che le leggi europee continueranno ad applicarsi nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020. Dopo questo periodo, i trattati dell’UE, i diritti di libera circolazione dell’UE e le linee guida generali ai sensi delle leggi dell’UE non si applicheranno più al Regno Unito.
La Brexit potrebbe influenzare le leggi e i regolamenti che disciplinano la conformità e la responsabilità dei prodotti se venduti nel mercato del Regno Unito e, viceversa, nell’UE. L’attuale legislazione nell’UE stabilisce uno standard elevato per la sicurezza dei prodotti, i requisiti ambientali e gli altri requisiti normativi che si applicano a un’ampia gamma di prodotti, come apparecchiature elettriche, dispositivi medici, macchinari, giocattoli e così via. Le modifiche a queste normative cambiano, in definitiva, il libero scambio di merci tra il Regno Unito e l’UE, con la possibile introduzione di restrizioni.
Cos’è la Brexit?
Il termine Brexit deriva dalle parole “British” ed “Exit” e si riferisce alla decisione del Regno Unito di lasciare l’Unione Europea entro il 31 gennaio 2020 per effetto del referendum tenutosi il 23 giugno 2016. Dal 1973, il Regno Unito è stato un Paese fondamentale in seno all’Unione europea e ha svolto inizialmente un ruolo importante per la riduzione delle restrizioni commerciali tra gli Stati membri. Da allora è stato parte integrante dell’UE, rafforzando il suo status economico nel mondo, sostenendo al contempo quei Paesi che la circondano caratterizzati da una maggiore instabilità.
Nel 2016, il Governo britannico ha deciso di indire un referendum e permettere ai suoi cittadini di decidere se il Regno Unito dovesse continuare a essere membro dell’UE. Oltre 33 milioni di persone hanno deciso il futuro del Regno Unito e la decisione finale è stata lasciare l’UE. Il primo ministro britannico di allora dichiarò:
“La volontà del popolo britannico è un’indicazione che deve essere recepita. Nonostante tutto ciò che è stato detto sul significato di questa decisione da così tante organizzazioni diverse, non è stata una decisione presa alla leggera”. (David Cameron, Primo Ministro britannico 2010 – 2016)
I risultati del voto hanno sfidato le previsioni e hanno scosso i mercati azionari globali, facendo scendere la Sterlina britannica al livello più basso degli ultimi 30 anni. Il processo di uscita dall’UE è stato avviato invocando l’Art.50 del Trattato di Lisbona, entrato in vigore il 29 marzo 2017. Da quel momento il Regno Unito ha avuto 2 anni per concordare e negoziare un accordo su una nuova relazione con l’UE. L’accordo è stato prorogato più volte a causa di negoziati falliti e cambiamenti nel parlamento britannico.
Il 31 dicembre 2020, il Regno Unito ha lasciato l’UE con un concordato tra il Primo Ministro britannico Boris Johnson e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen.
Ai sensi della legge sull’uscita del Regno Unito, i ministri del governo dovranno legiferare per modificare le leggi britanniche che attuano le direttive dell’UE al fine di garantire che tali leggi siano coerenti ed efficaci dopo la Brexit. Pertanto, il Regno Unito dovrà formare un proprio marchio di conformità.
In che modo la Brexit influisce sulla conformità alla salute e alla sicurezza delle merci?
Prima della Brexit, il Regno Unito, come parte dell’UE, aveva un marchio di conformità obbligatorio per la regolamentazione delle merci vendute all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) chiamato Conformité Européenne, noto anche con l’acronimo CE e molto simile alla FCC negli Stati Uniti. Questa direttiva si applica non solo alle merci prodotte ma anche a quelle vendute in ambito SEE. Questo è ciò che rende il marchio CE riconoscibile in tutto il mondo.
All’utente finale di un prodotto, il marchio CE non fornisce realmente alcuna informazione utile e non dovrebbe essere utilizzato come garanzia di qualità; inoltre, non è una prova di collaudo di terze parti. La presenza del marchio CE indica che la documentazione tecnica appropriata che supporta l’uso del marchio CE è disponibile su richiesta del produttore o della persona responsabile dell’immissione del prodotto nell’SEE.
Le modifiche più importanti al regime di conformità dei prodotti del Regno Unito sono le seguenti:
- L’attuale marchio CE non sarà più applicabile nel Regno Unito a partire dal 1° gennaio 2022.
Il sistema UKCA (UK Conformity Assessed) sarà il nuovo marchio del Regno Unito utilizzato per quei prodotti venduti nel mercato britannico che in precedenza necessitavano di un marchio CE. Inizialmente, l’UKCA seguirà le stesse linee guida del marchio CE, ma gli standard di sicurezza e conformità sono ora validi solo nel Regno Unito. Alcuni prodotti per i quali è richiesta solo un’autocertificazione in base alle direttive UKCA e CE potranno, per un breve periodo di tempo dopo il periodo di transizione, essere venduti nel Regno Unito, laddove sono conformi al marchio CE. - Per quei prodotti che devono essere venduti nel Regno Unito per i quali è richiesto che le valutazioni di terze parti obbligatorie siano condotte da organismi notificati, come per i dispositivi medici, il prodotto deve essere contrassegnato UKCA immediatamente dopo il completamento dell’IP se la valutazione è stata effettuata da un organismo britannico. Se la valutazione è stata effettuata da un organismo dell’UE, il prodotto deve avere il marchio CE e sarà accettato nel Regno Unito fintanto che sarà accettato il marchio CE (al momento, fino al 31 dicembre 2021).
- Il nuovo marchio UKCA non verrà mai riconosciuto nell’UE. Tuttavia, potrà essere indicato accanto al marchio CE e ad altri marchi. Pertanto, tutti i prodotti che richiedono il marchio CE e che vengono esportati dal Regno Unito all’UE dovranno soddisfare gli standard di prodotto dell’UE e dovranno riportare il marchio CE e il marchio UKCA. Non è prevista alcuna restrizione nell’indicare più marchi, purché i prodotti siano conformi a ciascuno di essi.
- Gli organismi notificati con sede nel Regno Unito che sono attualmente incaricati di valutare la conformità dei prodotti che richiedono il marchio CE prima che vengano immessi nel mercato UE non saranno più riconosciuti nell’UE dopo la transizione. Le valutazioni di conformità da loro effettuate, comprese quelle effettuate prima della fine della transizione, non saranno valide nell’UE. Le aziende i cui prodotti attualmente si basano su valutazioni di conformità di terze parti effettuate nel Regno Unito dovranno far eseguire nuove valutazioni da organismi notificati con sede nell’UE per garantire la conformità continua.
- Va inoltre sottolineato che l’uscita del Regno Unito dall’UE influirà anche sulla catena di approvvigionamento. Questo è importante perché, in base alle normative dell’UE e alle nuove normative del Regno Unito, ogni operatore avrà obblighi normativi diversi, indipendentemente dal fatto che sia il produttore, l’importatore o il distributore. Se il produttore del Regno Unito esporta nell’UE, il Paese ricevente è considerato Paese importatore. Gli obblighi di un importatore sono molto più onerosi di quelli di un distributore e spetta a lui garantire che i prodotti siano conformi alle normative UE. Ciò si applica anche agli esportatori dell’UE verso il Regno Unito: i vari importatori e distributori devono essere pienamente consapevoli dei loro obblighi conseguenti alla Brexit.
La divergenza ora è solo amministrativa, con il Regno Unito e l’UE che adottano sistemi diversi ma si affidano agli stessi standard di salute e sicurezza validi ovunque. Per quelle aziende che sperano di vendere prodotti sia nel mercato del Regno Unito che in quello dell’UE, entrambi i sistemi devono essere strettamente allineati per una facile integrazione; in caso contrario, potrebbero crearsi situazioni conflittuali e conseguenti oneri finanziari.
Conclusione
Le aziende devono essere pienamente consapevoli delle normative e dei nuovi standard che entreranno in vigore dopo il 2021, quando terminerà il periodo di transizione. I negoziati sulla Brexit si sono conclusi poco prima del 31 dicembre 2020 e potrebbero essere ancora apportate modifiche ai regolamenti, ma si consiglia di cercare assistenza legale ove possibile. Si spera che il periodo di transizione sia agevole e che le imprese possano scambiare i loro prodotti sia nel Regno Unito che nell’UE senza problemi. La sfida più grande sarà la completa trasparenza delle linee guida per assicurare che sia alle aziende che ai produttori, agli importatori o ai distributori risulti perfettamente chiaro il loro ruolo e ciò che viene loro richiesto all’interno della catena di approvvigionamento.
Fonte foto Pixabay_stux
Chris Rush di Distrelec, distributore in Europa di elettronica, automazione e tecnologia di misura
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