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novembre 2014

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lo finanziario, con il divieto di acquistare ti-

toli obbligazionari con scadenza superiore

a 30 giorni emessi da alcune tra le maggio-

ri banche e imprese russe, nonché una serie

di persone fisiche e giuridiche elencate nel-

la versione consolidata del Regolamento

UE 269/2014. Per operare correttamente,

secondo l’avv. Marco Zinzani dello Stu-

dio Legale Padovan di Milano, le imprese

italiane sono tenute ad analizzare atten-

tamente il rischio sia sul proprio prodotto

sia sul cliente finale nonché a controllare

la destinazione finale di prodotti e servizi

forniti.

A tal proposito, l’avvocato Zinzani ricorda

che per l’identificazione di prodotti ‘dual

use’ è necessario valutare la suddivisione

dell’impianto o della fornitura nei suoi

componenti elementari fino al grado in

cui l’ulteriore separazione non sia tecni-

camente fattibile e quindi confrontare

gli stessi con gli Allegati al Regolamento

CE 428/2009, valutando quantità, valore,

contenuto tecnologico e ‘separabilità’ dei

componenti che potrebbero essere indivi-

duati come elemento principale dei beni in

esportazione. Per quanto riguarda invece

le restrizioni in vigore per certe tecnolo-

gie per il settore petrolifero, è necessaria

una corretta classificazione della merce,

il confronto dell’elenco dei componenti

dell’impianto o dei beni con i codici doga-

nali listati nell’Allegato II al Regolamento

(UE) 833/2014, raccogliendo eventuali in-

formazioni necessarie per ottenere l’auto-

rizzazione di esportazione presso il Mise e

verificando che tali beni non siano impie-

gati per progetti vietati. Una corretta due-

diligence dovrebbe inoltre prevedere la re-

dazione di un elenco delle controparti, dei

rappresentanti ed eventuali intermediari,

inclusi trasportatori, consulenti e banche,

nonché i dettagli della struttura societaria

di tali controparti, inclusi i nominativi del-

le persone fisiche. In caso di infrazione ai

divieti, la normativa italiana prevede san-

zioni fino a sei anni di reclusione per vio-

lazione dei divieti in materia di prodotti a

duplice uso, oltre alla confisca di tali beni.

Nei nuovi contratti con soggetti russi, sa-

rebbe opportuno inserire apposite clau-

sole relative alla compliance con il regime

di controllo, prevedendo la sospensione o

risoluzione del contratto per eventuali mo-

dificazioni del regime di export control o il

mancato rilascio di licenze. Si raccomanda

inoltre di ottenere una dichiarazione di

uso finale (EUS – end user statement) per

confermare l’uso del compratore finale.

Le ritorsioni russe

La risposta russa non si è fatta attendere:

il 6 agosto 2014 veniva promulgato il de-

creto presidenziale n. 560 con il divieto di

importazione per un anno di alcuni pro-

dotti agroalimentari e materie prime da

UE, Stati Uniti, Australia, Canada, e Nor-

vegia (ordine esecutivo del governo n. 778

del 7/8/2014). Secondo l’ICE, sarebbero

bannate tutte le carni, le preparazioni e

i prodotti a base di carne a esclusione dei

prodotti cotti derivanti da tagli anatomici

interi, come nel caso del prosciutto cotto,

e dello strutto. Per Massimiliano Ballotta,

senior partner dello studio legale russo Le-

gaLife LLC, sarebbe opportuno che, prima

di esportare, le aziende italiane verificas-

sero l’ordine esecutivo, le regole di origine