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NORMATIVA
approfondimenti
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Automazione e Strumentazione
Maggio 2014
Questo aspetto è sempre stato poco precisato dalle norme,
probabilmente anche a causa della notevole eterogeneità
delle situazioni possibili. Fatto sta, che a tutt’ora la nor-
mativa è molto possibilista, non fornisce né obblighi né
definizioni precise.
L’unico obbligo esistente è quello previsto dalla
legge 10
del gennaio 1991
che, riprendendo una figura definita
da una prima legge del 1982, impone alle organizzazioni
che superino determinati volumi di consumo energetico,
di definire al proprio interno un “tecnico responsabile per
la conservazione e l’uso razionale dell’energia”. Il nomi-
nativo va comunicato al ministero competente.
La legge non definisce né le competenze necessarie, né
le mansioni né le responsabilità del tecnico, lasciandone
completamente la gestione all’organizzazione di appar-
tenenza, libera di farne un vero manager o un semplice
adempimento normativo. Una successiva circolare mini-
steriale circostanzia meglio gli incarichi e le competenze,
sottolineando la necessità di una cultura multidisciplinare
e suggerendo che tra le attività di competenza figurino
analisi e organizzazione dei dati energetici.
Bisognerà attendere però il 2005 perché la legislazione
assegni un vero incarico al “tecnico responsabile per la
conservazione e uso razionale dell’energia”, ormai chia-
mato convenzionalmente “energy manager”: nelle proce-
dure di approvazione di progetti di nuove costruzioni va
allegata una relazione tecnica che illustri la qualità ener-
getica; questa relazione va predisposta dall’energy mana-
ger, se l’ente che la presenta rientra tra quelli obbligati
ad averlo.
Un successivo
decreto
, il
115 del 2008
, assegna alle
organizzazioni della pubblica amministrazione l’ob-
bligo di predisporre, attraverso il tecnico responsabile,
azioni di miglioramento dell’efficienza energetica. Que-
sto decreto, inoltre, definisce la figura dell’esperto in
gestione dell’energia, e impone la creazione di un proce-
dimento di certificazione di tali esperti. Il procedimento
di certificazione viene delineato nella norma
UNI CEI
11339
.
Non è però dichiarata la coincidenza di questa figura cer-
tificata con il tecnico della legge del 1991 (anzi, i campi
di applicazione sono esplicitamente diversi), lasciando
così comunque incompiuta l’opera di riordino e raziona-
lizzazione della materia.
Conclusioni
Come si vede, la normativa lascia molto all’interpreta-
zione; ma invia comunque un segnale di rilevanza della
questione e di necessità di professionalità matura e com-
pleta.
E se da una parte la libertà lasciata alle singole organiz-
zazioni di definire in autonomia il livello e le modalità
dell’ottimizzazione dei processi energetici garantisce la
perfetta aderenza alle specifiche esigenze, dall’altra la
sensibilità ancora non radicata al problema rischia di ral-
lentare l’implementazione di politiche di efficienza real-
mente incisive.
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