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MACHINE AUTOMATION 2015

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TAVOLA ROTONDA

Parlando di carta e cartone, abbiamo sviluppato un tratta-

mento liquido che rende la superficie idrorepellente per ef-

fetto loto. Si deposita come se fosse un inchiostro, oppure

a spruzzo e una volta evaporata l’acqua abbiamo un’eleva-

tissima idrorepellenza senza usare politenatura o plastiche,

ma lavorando sulla chimica e la morfo-

logia della superficie.

Gianluigi Ferri: Prima ha accennato

a nanoparticelle; le nanotecnologie

sono sicure?

Andrea Lorenzi:

Parlando di nanotec-

nologie in generale, non mi permetto

di dare una risposta netta: conosciamo

questomondo da troppo poco tempo.

Con le nuove analisi si trovano nano-

particelle in ogni posto ma magari

l’uomo ci convive da millenni, sempli-

cemente non lo sapeva.

Per quel che riguarda gli esempi di cui

ho parlato prima, molti sfruttano ma-

teriali nanostrutturati. Noi però bypas-

siamo il problema delle nanopolveri lavorando con i liquidi:

finché la nanostruttura in liquido non è pericolosa (a meno

di improbabili ingestioni); una volta depositata si compatta

in strutture più grandi e quindi non abbiamo mai quelle na-

nopolveri per le quali è giusto avere massima attenzione.

Gianluigi Ferri: La R&D è componente fondamentale per

competere nel packaging: quali sono gli strumenti per

difendere la proprietà intellettuale e valorizzare gli in-

vestimenti nella ricerca?

Cristiano Cominotto:

La proprietà

intellettuale designa l’insieme dei di-

ritti esclusivi riconosciuti sulle crea-

zioni intellettuali. Si distingue, da un

lato, nella proprietà industriale rela-

tiva a invenzioni (brevetti), marchi,

disegni e modelli industriali e nelle

indicazioni geografiche e, dall’altro,

nei diritti d’autore a copertura delle

opere letterarie e artistiche. Le norme

di riferimento sono gli articoli 34,114

e 118 (Tfue). Con riferimento a mar-

chi disegni e modelli, il 25 febbraio

2014 il Parlamento Europeo ha vo-

tato una proposta di regolamento re-

cante modifica del regolamento (CE)

n.207/2009 del Consiglio, volta a semplificare e attualizzare

la legislazione sui marchi sia a livello nazionale sia a livello

unionale, rendendo la registrazione dei marchi nell’UE meno

cara, più rapida, più affidabile e più prevedibile e consen-

tendo in tal modo di aumentare la certezza del diritto per i

detentori di marchi. La direttiva 1998/71/CE, del 13 ottobre

1998, ravvicina le disposizioni nazionali in materia di prote-

zione giuridica dei disegni e dei modelli.

Con riferimento ai diritti d’autore, direttiva 2001/29/CE,

l’attuale testo dell’UE necessita tuttavia di una riforma ur-

gente poiché, a causa degli sviluppi straordinariamente

rapidi che hanno interessato il mondo digitale dal 2001,

non è più adatto al contesto attuale. Non è stata ancora

definita una legazione armonizzata a livello di Unione in

materia di diritti d’autore, il che crea

incertezza giuridica sia ai singoli sog-

getti che alle imprese. La diffusione di

contenuti protetti dal diritto d’autore

e diritti connessi e i servizi correlati

sono subordinati alla concessione di

licenze da parte dei vari titolari dei

diritti d’autore e dei diritti connessi.

I titolari dei diritti affidano tali diritti

a società di gestione collettiva che li

gestiscono a loro nome. La direttiva

2014/26/UE sulla gestione collettiva

dei diritti d’autore, ha l’obiettivo di

designare i requisiti applicabili agli

organismi di gestione collettiva, al

fine di garantire standard elevati in

materia di governance, gestione fi-

nanziaria, trasparenza e comunicazioni.

Gli Stati membri devono garantire che gli organismi agi-

scano nell’interesse dei titolari dei diritti. Un brevetto in-

vece è un titolo giuridico che può essere concesso per ogni

invenzione di carattere tecnico purché sia nuova, comporti

un’attività inventiva e sia atta a un’applicazione industriale.

Quest’ultimo conferisce al titolare il diritto di impedire ad

altri di produrre, utilizzare o vendere l’invenzione senza

autorizzazione. Le invenzioni tecniche possono essere

protette in Europa mediante bre-

vetti nazionali, rilasciati dalle autorità

nazionali competenti, o mediante

brevetti europei rilasciati a livello cen-

trale dall’ufficio europeo dei brevetti

(UEB). Dopo anni di dibattiti tra gli

Stati membri, nel 2012 il Parlamento

e il consiglio hanno approvato due

regolamenti che forniscono una base

giuridica a un brevetto europeo con

effetto unitario (brevetto unitario).

Quest’ultimo concesso dall’UEB for-

nirà una protezione unitaria con

effetto equivalente in tutti i paesi.

Concludendo con la questione ine-

rente la teoria dell’esaurimento dei

diritti, tale teoria significa che il tito-

lare di diritti di proprietà industriale e commerciale tutelati

dalle norme di uno Stato membro non può appellarsi a tali

norme per opporsi (all’importazione di un prodotto im-

messo in libera pratica in un altro Stato membro). Siffatta

teoria è applicabile a tutti i settori della proprietà indu-

striale, naturalmente tale teoria non vale in presenza della

commercializzazione di un prodotto contraffatto né nei

confronti di prodotti immessi in libera pratica all’esterno

dello Spazio economico europeo.

Adriano Sala, Ucima

Cristiano Cominotto, Studio legale

Cominotto