GENNAIO-FEBBRAIO 2016
AUTOMAZIONE OGGI 387
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recesso effettuato dal datore di lavoro prima di aver verificato concretamente le capacità
professionali del lavoratore ovvero quando il periodo di prova risulti insufficiente per
tale verifica. Altrettanto illegittimo sarà poi quel licenziamento riconducibile a un motivo
illecito o comunque estraneo al rapporto lavorativo in sé.
A seguito di un licenziamento illegittimo nel periodo di prova possono sorgere dubbi
circa le conseguenze dello stesso e le ripercussioni che si possono avere sul rapporto di
lavoro così interrotto. A tal proposito la Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. n. 11.934 del
18/11/1995 prevede che “In ipotesi di recesso del datore di lavoro prima del compimento
del periodo di prova del lavoratore, la declaratoria della sua illegittimità non comporta
che il contratto di lavoro debba ormai essere considerato come stabilmente costituito,
ma esclusivamente il diritto del lavoratore di terminare la prova e ottenere il pagamento
delle retribuzioni per i giorni residui, tenuto presente che il datore di lavoro, nel lasso di
tempo tra l’interruzione del periodo di prova e il giorno della prefissata sua scadenza,
avrebbe potuto esercitare la facoltà di recesso, senza limiti e condizioni, ai sensi dell’art.
2.096 terzo comma, cod. civ.”.
Il periodo di prova non dovrà dunque essere ricominciato dal suo principio, bensì prose-
guito fino allo scadere del termine originariamente pattuito.
Inoltre, nel corso del periodo di prova, il lavoratore è soggetto allo stesso dettato norma-
tivo a cui sarà assoggettato una volta conclusosi positivamente il periodo di prova stesso.
A prova di ciò la Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 189 del 22/12/1980
che “Il patto di prova inerisce a un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore […] si chiede
l’adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità a quelle
fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione. Ciò tanto è vero che, ove sia superato,
senza esercizio di facoltà di recesso, il termine della prova e comunque decorsi sei mesi
dall’assunzione, l’attività prestata durante il periodo di prova non si distingue, a tutti gli
effetti retributivi, da quella di un lavoratore assunto a tempo indeterminato”.
atore di lavoro e prestatore d’opera spesso
avvertono l’esigenza di instaurare tra loro
un periodo di prova affinché possano verifi-
care la reciproca convenienza di concludere
il contratto di lavoro definitivo. Il contratto
concluso in tal modo sarà dunque sotto-
posto a condizione sospensiva, in attesa
dell’approvazione o del mancato recesso
delle parti al termine del periodo di prova.
In base all’art. 2.096 del codice civile, tale
periodo di prova deve risultare da atto
scritto e ciascuna delle parti può recedere
dal contratto senza l’obbligo di preavviso
o d’indennità, salvo il rispetto di un tempo
di prova minimo necessario laddove con-
trattualmente previsto.
La giurisprudenza riconosce illegittimo il
D
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AVVOCATO
Cristiano Cominotto, Francesco Curtarelli
AO
Le possibili
conseguenze
del licenziamento
illegittimo
nel periodo di prova