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GENNAIO-FEBBRAIO 2016

AUTOMAZIONE OGGI 387

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recesso effettuato dal datore di lavoro prima di aver verificato concretamente le capacità

professionali del lavoratore ovvero quando il periodo di prova risulti insufficiente per

tale verifica. Altrettanto illegittimo sarà poi quel licenziamento riconducibile a un motivo

illecito o comunque estraneo al rapporto lavorativo in sé.

A seguito di un licenziamento illegittimo nel periodo di prova possono sorgere dubbi

circa le conseguenze dello stesso e le ripercussioni che si possono avere sul rapporto di

lavoro così interrotto. A tal proposito la Corte di Cassazione, Sez. Lav. Sent. n. 11.934 del

18/11/1995 prevede che “In ipotesi di recesso del datore di lavoro prima del compimento

del periodo di prova del lavoratore, la declaratoria della sua illegittimità non comporta

che il contratto di lavoro debba ormai essere considerato come stabilmente costituito,

ma esclusivamente il diritto del lavoratore di terminare la prova e ottenere il pagamento

delle retribuzioni per i giorni residui, tenuto presente che il datore di lavoro, nel lasso di

tempo tra l’interruzione del periodo di prova e il giorno della prefissata sua scadenza,

avrebbe potuto esercitare la facoltà di recesso, senza limiti e condizioni, ai sensi dell’art.

2.096 terzo comma, cod. civ.”.

Il periodo di prova non dovrà dunque essere ricominciato dal suo principio, bensì prose-

guito fino allo scadere del termine originariamente pattuito.

Inoltre, nel corso del periodo di prova, il lavoratore è soggetto allo stesso dettato norma-

tivo a cui sarà assoggettato una volta conclusosi positivamente il periodo di prova stesso.

A prova di ciò la Corte Costituzionale ha affermato nella sentenza n. 189 del 22/12/1980

che “Il patto di prova inerisce a un rapporto di lavoro nel quale al lavoratore […] si chiede

l’adempimento di normali prestazioni di lavoro, uguali, per quantità e qualità a quelle

fornite dagli altri lavoratori di pari qualificazione. Ciò tanto è vero che, ove sia superato,

senza esercizio di facoltà di recesso, il termine della prova e comunque decorsi sei mesi

dall’assunzione, l’attività prestata durante il periodo di prova non si distingue, a tutti gli

effetti retributivi, da quella di un lavoratore assunto a tempo indeterminato”.

atore di lavoro e prestatore d’opera spesso

avvertono l’esigenza di instaurare tra loro

un periodo di prova affinché possano verifi-

care la reciproca convenienza di concludere

il contratto di lavoro definitivo. Il contratto

concluso in tal modo sarà dunque sotto-

posto a condizione sospensiva, in attesa

dell’approvazione o del mancato recesso

delle parti al termine del periodo di prova.

In base all’art. 2.096 del codice civile, tale

periodo di prova deve risultare da atto

scritto e ciascuna delle parti può recedere

dal contratto senza l’obbligo di preavviso

o d’indennità, salvo il rispetto di un tempo

di prova minimo necessario laddove con-

trattualmente previsto.

La giurisprudenza riconosce illegittimo il

D

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

@cri625

AVVOCATO

Cristiano Cominotto, Francesco Curtarelli

AO

Le possibili

conseguenze

del licenziamento

illegittimo

nel periodo di prova