GENNAIO-FEBBRAIO 2015
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NOVEMBRE-DICEMBRE 2015
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PMI della CE. La grande impresa è caratterizzata da effettivi superiori o pari a 250
oppure da fatturato annuo superiore a 50 mln€ e totale di bilancio annuo supe-
riore a 43 mln€. Sono obbligate alla DE, le grandi imprese autonome, quelle che
risultano grandi per effetto di associazione o collegamento e quelle legate ad Enti
pubblici, a mezzo partecipazioni, in funzione di valori soglia e caratteristiche degli
Enti. Risulta poco significativo sancire l’obbligo di DE per un’impresa sulla scorta del
livello occupazionale oppure di parametri economici, sarebbe stato calzante un cri-
terio basato sui range di consumi energetici espressi in termini di energia primaria.
Il secondo soggetto obbligato alla DE è costituito dalle ‘imprese che beneficiano
della rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico’ ai sensi dell’art. 3
del Decreto Interministeriale del 5 aprile 2013, ossia quelle con consumo di energia
elettrica superiore o pari a 2,4 GWh/anno e rapporto fra costo dell’energia e fattu-
rato superiore o pari al 2% ma se e solo se risultano iscritte nell’elenco delle Cassa
Conguaglio per il settore elettrico. Le PA sono esonerate dall’obbligo di DE, la rico-
gnizione delle stesse è operata, annualmente, dall’Istat e pubblicata nella GU entro
il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Inoltre, sono dispensate
dall’esecuzione di una DE ex novo, i soggetti obbligati con un SGE ISO 50001 o un
SGA EN ISO 14001 o lo schema Emas, a condizione che i SG includano un’analisi
energetica conforme al quadro normativo. Le DE all’interno dei SG va trasmessa
all’Enea e, per lo schema Emas, anche all’Ispra. Al
p.to2 del documento del Mise,
viene specificato che, per imprese multisito, bisogna diagnosticare ‘un numero di
siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un
quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in
modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative’. All’allegato 1 del
documento di chiarimenti, risulta presente una proposta Enea, non vincolante. Ad
ogni modo, l’impresa deve presentare all’Enea, insieme alla DE, la mappatura di tutti
i siti con i relativi consumi dalla quale si evincono i siti selezionati per la DE. In ultimo,
per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, il documento del Mise spe-
cifica che, la DE deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014 e
che tale prescrizione risulta rispettata se la DE è conforme ai criteri contenuti nelle
norme tecniche UNI CEI EN 16247-1,2,3,4. L’Enea ha partecipato ai lavori del CTI per
l’elaborazione della tabella di correlazione fra: allegato 2 del Dlgs 102/2014, UNI CEI
EN 16247-1,2,3,4 e ISO 50001. La tabella è scaricabile, in modalità ‘free’, dal sito del
CTI. Entro la fine dell’anno sarà possibile conoscere il dato quantitativo, ossia la nu-
merosità di DE pervenute ad Enea. Oltre al dato quantitativo, occorrerà, però, quello
qualitativo, ossia la valutazione della bontà delle DE. Una volta realizzato il match fra
aspetti quantitativi e qualitativi della DE, se l’output non sarà soddisfacente, immagi-
nando di dover compilare un questionario sugli strumenti per l’efficienza energetica
di un sistema, accanto alla voce di DE, si barrerà la casella del ‘NO’, in caso contrario,
si spunterà l’opzione dell’auspicato ‘SI’!
uando si avverte qualche acciacco,
usualmente, ci si reca del medico per
avere una diagnosi e, a seguire, una te-
rapia al fine di migliorare il proprio stato
di salute. Analogamente, per far fronte
ai consistenti consumi energetici, l’UE,
all’art. 8 della Direttiva 27/2012, ha ob-
bligato le grandi imprese alla diagnosi
energetica (DE) dalla quale scaturisce
una terapia, ossia una serie di interventi
da implementare per il miglioramento
dell’efficienza energetica del sistema
analizzato. L’Italia ha recepito la Di-
rettiva attraverso il Dlgs 102/2014 nel
quale l’obbligo di DE, con cadenza qua-
driennale, viene sancito all’art. 8.
Il Mise ha pubblicato il documento di
chiarimenti in materia di DE nelle im-
prese a maggio 2015 e le FAQ il 14 ot-
tobre 2015. Una FAQ specifica che la DE
deve essere eseguita entro il 5 dicembre
2015 e trasmessa ad Enea entro il 22 di-
cembre 2015. Nel documento di chia-
rimenti del Mise, vengono definiti due
soggetti obbligati alla DE. Premesso che
risulta impresa ‘ogni entità, a prescin-
dere dalla forma giuridica rivestita, che
eserciti un’attività economica’, il primo
soggetto obbligato alla DE è costituito
dalle ‘grandi imprese’. I testi di riferi-
mento per la definizione delle PMI e,
di conseguenza, in via complementare,
delle grandi imprese sono: Raccoman-
dazione 2003/361/CE, DM del 18 aprile
2005 e guida alla nuova definizione di
Q
Diagnosi energetica: sì/no…
AO
IL PUNTO
Carmen Lavinia
Comitato Tecnico di Automazione Oggi e Fieldbus & Networks