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GENNAIO-FEBBRAIO 2015

AUTOMAZIONE OGGI 378

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NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

AUTOMAZIONE O GI 3 6

PMI della CE. La grande impresa è caratterizzata da effettivi superiori o pari a 250

oppure da fatturato annuo superiore a 50 mln€ e totale di bilancio annuo supe-

riore a 43 mln€. Sono obbligate alla DE, le grandi imprese autonome, quelle che

risultano grandi per effetto di associazione o collegamento e quelle legate ad Enti

pubblici, a mezzo partecipazioni, in funzione di valori soglia e caratteristiche degli

Enti. Risulta poco significativo sancire l’obbligo di DE per un’impresa sulla scorta del

livello occupazionale oppure di parametri economici, sarebbe stato calzante un cri-

terio basato sui range di consumi energetici espressi in termini di energia primaria.

Il secondo soggetto obbligato alla DE è costituito dalle ‘imprese che beneficiano

della rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico’ ai sensi dell’art. 3

del Decreto Interministeriale del 5 aprile 2013, ossia quelle con consumo di energia

elettrica superiore o pari a 2,4 GWh/anno e rapporto fra costo dell’energia e fattu-

rato superiore o pari al 2% ma se e solo se risultano iscritte nell’elenco delle Cassa

Conguaglio per il settore elettrico. Le PA sono esonerate dall’obbligo di DE, la rico-

gnizione delle stesse è operata, annualmente, dall’Istat e pubblicata nella GU entro

il 30 settembre ai sensi della legge 31 dicembre 2009 n. 196. Inoltre, sono dispensate

dall’esecuzione di una DE ex novo, i soggetti obbligati con un SGE ISO 50001 o un

SGA EN ISO 14001 o lo schema Emas, a condizione che i SG includano un’analisi

energetica conforme al quadro normativo. Le DE all’interno dei SG va trasmessa

all’Enea e, per lo schema Emas, anche all’Ispra. Al

p.to

2 del documento del Mise,

viene specificato che, per imprese multisito, bisogna diagnosticare ‘un numero di

siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un

quadro fedele della prestazione energetica globale dell’impresa e di individuare in

modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative’. All’allegato 1 del

documento di chiarimenti, risulta presente una proposta Enea, non vincolante. Ad

ogni modo, l’impresa deve presentare all’Enea, insieme alla DE, la mappatura di tutti

i siti con i relativi consumi dalla quale si evincono i siti selezionati per la DE. In ultimo,

per quanto concerne il quadro normativo di riferimento, il documento del Mise spe-

cifica che, la DE deve essere conforme ai dettati dell’Allegato 2 del Dlgs 102/2014 e

che tale prescrizione risulta rispettata se la DE è conforme ai criteri contenuti nelle

norme tecniche UNI CEI EN 16247-1,2,3,4. L’Enea ha partecipato ai lavori del CTI per

l’elaborazione della tabella di correlazione fra: allegato 2 del Dlgs 102/2014, UNI CEI

EN 16247-1,2,3,4 e ISO 50001. La tabella è scaricabile, in modalità ‘free’, dal sito del

CTI. Entro la fine dell’anno sarà possibile conoscere il dato quantitativo, ossia la nu-

merosità di DE pervenute ad Enea. Oltre al dato quantitativo, occorrerà, però, quello

qualitativo, ossia la valutazione della bontà delle DE. Una volta realizzato il match fra

aspetti quantitativi e qualitativi della DE, se l’output non sarà soddisfacente, immagi-

nando di dover compilare un questionario sugli strumenti per l’efficienza energetica

di un sistema, accanto alla voce di DE, si barrerà la casella del ‘NO’, in caso contrario,

si spunterà l’opzione dell’auspicato ‘SI’!

uando si avverte qualche acciacco,

usualmente, ci si reca del medico per

avere una diagnosi e, a seguire, una te-

rapia al fine di migliorare il proprio stato

di salute. Analogamente, per far fronte

ai consistenti consumi energetici, l’UE,

all’art. 8 della Direttiva 27/2012, ha ob-

bligato le grandi imprese alla diagnosi

energetica (DE) dalla quale scaturisce

una terapia, ossia una serie di interventi

da implementare per il miglioramento

dell’efficienza energetica del sistema

analizzato. L’Italia ha recepito la Di-

rettiva attraverso il Dlgs 102/2014 nel

quale l’obbligo di DE, con cadenza qua-

driennale, viene sancito all’art. 8.

Il Mise ha pubblicato il documento di

chiarimenti in materia di DE nelle im-

prese a maggio 2015 e le FAQ il 14 ot-

tobre 2015. Una FAQ specifica che la DE

deve essere eseguita entro il 5 dicembre

2015 e trasmessa ad Enea entro il 22 di-

cembre 2015. Nel documento di chia-

rimenti del Mise, vengono definiti due

soggetti obbligati alla DE. Premesso che

risulta impresa ‘ogni entità, a prescin-

dere dalla forma giuridica rivestita, che

eserciti un’attività economica’, il primo

soggetto obbligato alla DE è costituito

dalle ‘grandi imprese’. I testi di riferi-

mento per la definizione delle PMI e,

di conseguenza, in via complementare,

delle grandi imprese sono: Raccoman-

dazione 2003/361/CE, DM del 18 aprile

2005 e guida alla nuova definizione di

Q

Diagnosi energetica: sì/no…

AO

IL PUNTO

Carmen Lavinia

Comitato Tecnico di Automazione Oggi e Fieldbus & Networks