OTTOBRE 2015
AUTOMAZIONE OGGI 385
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tal senso, nella circolare n.9 del 18marzo 2004 del Ministero del Lavoro, viene precisato che gli
emendamenti introdotti dal decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 sono volti a favo-
rire il ricorso alla tipologia contrattuale del part-time, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato
di fornire occasione di lavoro di qualità rispetto a prestazioni flessibili o atipiche prive di tutele
adeguate per i lavoratori, soprattutto per le fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del la-
voro (donne, giovani incercadi primaoccupazionee anziani). Talimodifiche sonoattuateprin-
cipalmentemedianteunanuova regolamentazionedegli strumenti di flessibilitàdel rapportoa
tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo dell’autonomia collettiva e, inmancanza
di questa, dell’autonomia individuale, fermo restando il rispettodi standardminimi di tuteladel
lavoratore secondo quantoprevistodallaDirettiva 97/81/CE. Con il recente decreto n.81/2015,
attuativo della legge n.183/2015, meglio nota come Jobs Act, vengono apportate esigue ma
rilevantimodifiche sul contrattoa tempoparziale,mantenendo centrale la figuradella contrat-
tazione collettiva e concedendo al datore di lavoro più ampia discrezione nella collocazione
nel tempo delle prestazioni del lavoratore e nella variazione della loro durata. Innanzitutto, nel
nuovo contratto di lavoro part-time, in assenza di previsioni nel Ccnl, il datore di lavoro può
richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari, purché non si
superi il 25%di ore lavorative settimanali concordate. In tale ipotesi, le ore aggiuntive devono
essere retribuite con un aumento del 15% della retribuzione oraria globale del lavoratore. Nel
caso in cui vi siano reali esigenze di salute o familiari o lavorative odi formazione professionale,
il lavoratore può anche rifiutare le ore di lavoro supplementare, con il rischio però che tale
rifiuto possa integrare un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Un’altra
significativanovitàattuatadal decreton.81/2015concerne le clausoledi flessibilitàedelasticità,
ovvero lo spostamento o allungamento della prestazione lavorativa. A seguito della riforma è
stata eliminata la distinzione tra clausole elastiche e flessibili: attualmente si parla esclusiva-
mente di clausole elastiche con riferimento sia alla variazione temporale della prestazione, sia
alla variazione inaumentodella stessa. Ladifferenza tra la clausolaelasticae lavoro supplemen-
tare si esplica nel fatto che la prima determina un incremento definitivo della quantità della
prestazione, la seconda invece definisce solo un aumento temporaneo della stessa. Inoltre, nel
testo del decreto n.81/2015 non vi è più alcun riferimento alle tre tipologie contrattuali in cui
era suddiviso il part-time, ossiaorizzontale, verticaleemisto, all’articolo1del decreto legislativo
n.61/2000. Pertanto, sembrerebbe che le diverse tipologie di contratto a tempo parziale non
esistano più e che con la nuova normativa vi sia una più flessibile regolamentazione del part-
time, che conferisce alle parti del contratto una più ampia gestione dello stesso.
a regolamentazione dell’orario di lavoro a
tempo parziale, con riferimento ai contratti
di lavoro part-time stipulati tra lavoratore
e datore di lavoro privato, è contenuta nel
decreto legislativo n.61/2000, così comemo-
dificato dal decreto legislativo n.276/2003.
Per contro, il contratto di lavoro a tempo
parziale stipulato tra lavoratore e datore di
lavoro pubblico rimane tuttora disciplinato
dal decreto legislativo n.61 del 2000. In tale
decreto, piùprecisamenteall’articolo1, viene
esplicato con esattezza il significato di lavoro
a tempo parziale, raffrontando quest’ul-
timo con quello a tempo pieno. Il contratto
part-time viene definito come un’attività la-
vorativa a ore, le quali devono in ogni caso
risultare inferiori rispetto al limite minimo di
40 ore settimanali previste dall’articolo 13,
comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.196,
riguardante il lavoro a tempo pieno. Tale
decreto legislativo ha subito tuttavia una
profonda modifica con il decreto legislativo
n.276/2003, esclusivamente per il settore pri-
vato, lasciando quello pubblico invariato. In
L
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-
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AVVOCATO
Giovanna Calderoni, Cristiano Cominotto
AO
Come cambiano
le regole del lavoro
a tempo parziale