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OTTOBRE 2015

AUTOMAZIONE OGGI 385

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tal senso, nella circolare n.9 del 18marzo 2004 del Ministero del Lavoro, viene precisato che gli

emendamenti introdotti dal decreto legislativo n.276 del 10 settembre 2003 sono volti a favo-

rire il ricorso alla tipologia contrattuale del part-time, che in tutti i Paesi europei ha dimostrato

di fornire occasione di lavoro di qualità rispetto a prestazioni flessibili o atipiche prive di tutele

adeguate per i lavoratori, soprattutto per le fasce deboli altrimenti escluse dal mercato del la-

voro (donne, giovani incercadi primaoccupazionee anziani). Talimodifiche sonoattuateprin-

cipalmentemedianteunanuova regolamentazionedegli strumenti di flessibilitàdel rapportoa

tempo parziale, attraverso la valorizzazione del ruolo dell’autonomia collettiva e, inmancanza

di questa, dell’autonomia individuale, fermo restando il rispettodi standardminimi di tuteladel

lavoratore secondo quantoprevistodallaDirettiva 97/81/CE. Con il recente decreto n.81/2015,

attuativo della legge n.183/2015, meglio nota come Jobs Act, vengono apportate esigue ma

rilevantimodifiche sul contrattoa tempoparziale,mantenendo centrale la figuradella contrat-

tazione collettiva e concedendo al datore di lavoro più ampia discrezione nella collocazione

nel tempo delle prestazioni del lavoratore e nella variazione della loro durata. Innanzitutto, nel

nuovo contratto di lavoro part-time, in assenza di previsioni nel Ccnl, il datore di lavoro può

richiedere al lavoratore lo svolgimento di prestazioni lavorative supplementari, purché non si

superi il 25%di ore lavorative settimanali concordate. In tale ipotesi, le ore aggiuntive devono

essere retribuite con un aumento del 15% della retribuzione oraria globale del lavoratore. Nel

caso in cui vi siano reali esigenze di salute o familiari o lavorative odi formazione professionale,

il lavoratore può anche rifiutare le ore di lavoro supplementare, con il rischio però che tale

rifiuto possa integrare un’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Un’altra

significativanovitàattuatadal decreton.81/2015concerne le clausoledi flessibilitàedelasticità,

ovvero lo spostamento o allungamento della prestazione lavorativa. A seguito della riforma è

stata eliminata la distinzione tra clausole elastiche e flessibili: attualmente si parla esclusiva-

mente di clausole elastiche con riferimento sia alla variazione temporale della prestazione, sia

alla variazione inaumentodella stessa. Ladifferenza tra la clausolaelasticae lavoro supplemen-

tare si esplica nel fatto che la prima determina un incremento definitivo della quantità della

prestazione, la seconda invece definisce solo un aumento temporaneo della stessa. Inoltre, nel

testo del decreto n.81/2015 non vi è più alcun riferimento alle tre tipologie contrattuali in cui

era suddiviso il part-time, ossiaorizzontale, verticaleemisto, all’articolo1del decreto legislativo

n.61/2000. Pertanto, sembrerebbe che le diverse tipologie di contratto a tempo parziale non

esistano più e che con la nuova normativa vi sia una più flessibile regolamentazione del part-

time, che conferisce alle parti del contratto una più ampia gestione dello stesso.

a regolamentazione dell’orario di lavoro a

tempo parziale, con riferimento ai contratti

di lavoro part-time stipulati tra lavoratore

e datore di lavoro privato, è contenuta nel

decreto legislativo n.61/2000, così comemo-

dificato dal decreto legislativo n.276/2003.

Per contro, il contratto di lavoro a tempo

parziale stipulato tra lavoratore e datore di

lavoro pubblico rimane tuttora disciplinato

dal decreto legislativo n.61 del 2000. In tale

decreto, piùprecisamenteall’articolo1, viene

esplicato con esattezza il significato di lavoro

a tempo parziale, raffrontando quest’ul-

timo con quello a tempo pieno. Il contratto

part-time viene definito come un’attività la-

vorativa a ore, le quali devono in ogni caso

risultare inferiori rispetto al limite minimo di

40 ore settimanali previste dall’articolo 13,

comma 1, della legge 24 giugno 1997, n.196,

riguardante il lavoro a tempo pieno. Tale

decreto legislativo ha subito tuttavia una

profonda modifica con il decreto legislativo

n.276/2003, esclusivamente per il settore pri-

vato, lasciando quello pubblico invariato. In

L

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

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@cri625

AVVOCATO

Giovanna Calderoni, Cristiano Cominotto

AO

Come cambiano

le regole del lavoro

a tempo parziale