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SETTEMBRE 2015

AUTOMAZIONE OGGI 384

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determinato la scelta di trasferire proprio quel dipendente e non altro collega, impiegato con

analoghemansioni.

In particolare, il datore di lavoro nella scelta del lavoratore da trasferire dovrà rispettare i criteri

di correttezza e buona fede, così come espressi entro gli articoli 1.175 e 1.375 del codice civile.

Tali principi, oltre a orientare la scelta del datore impongono che laddove quest’ultimo possa

far fronte alle predette ragioni tecniche organizzative e produttive avvalendosi di differenti

soluzioni per lui paritarie, è tenuto a preferire quella meno gravosa per il dipendente, soprat-

tutto nel caso in cui questi deduca e dimostri la sussistenza di serie ragioni familiari ostative al

trasferimento. Appare quindi evidente come sebbene la possibilità di trasferire un lavoratore

rientri tra i poteri in capo al datore di lavoro, tale facoltà risulti di fatto limitata dal legislatore.

A tale proposito si noti come alcune categorie di lavoratori godano di una particolare tutela

normativa, che inconcreto riduceulteriormente il poterediscrezionaledel datore. Inparticolare:

nel caso di trasferimento di dirigente sindacale è previsto il previo nulla-osta da parte dell’as-

sociazione di appartenenza, mentre nel caso di lavoratore disabile o lavoratore che assiste un

congiunto affetto da handicap la L.104/1992 prevede il necessario consenso del lavoratore

stesso. Per quanto attiene invece al lavoratore che fruisce del congedo di paternità/maternità

potrà essere trasferito solo entro la stessa unità produttiva o in altra dello stesso comune. Per

quanto attiene alla forma richiesta ai fini della validità del provvedimento, la giurisprudenza

maggioritaria è giunta a sostenere come la forma scritta sia necessaria a pena di inefficacia:

non per nulla frequentemente è la stessa contrattazione collettiva a richiedere il rispetto di tale

requisito formale, ai fini della validità dell’ordine datoriale. Rispetto invece al contenuto del

provvedimento, essodovràesplicitareoltreall’indicazionedellanuova sede lavorativa, anche le

ragioni tecniche, organizzative, produttive, poste alla base del trasferimento: laddove esse non

siano ivi indicate, sarà facoltàdel lavoratore richiederle. Aespressa richiestadovràquindi seguire

una tempestiva e puntuale risposta scritta da parte del datore di lavoro, poiché la mancanza

di quest’ultima potrà determinare l’inefficacia del provvedimento stesso. Ma cosa succede nel

caso di trasferimento illegittimo? In tale ipotesi il lavoratore potrà ricorrere in giudizio, al fine di

ottenereunapronunciadi nullitàe/o illegittimae/o inefficaciadel provvedimentoeunordinedi

reintegrapresso l’originaria sededi lavoro. Le tutele concesse al lavoratorenon si fermanoperò

qui, potendo il dipendente richiedere anche un risarcimento danni (patrimoniali, professionali,

biologici) patiti a causa del trasferimento illegittimo. Si noti tuttavia, come sia onere del lavora-

tore provare di aver subito un danno non patrimoniale (un peggioramento delle condizioni di

vita) in conseguenza del trasferimento: non è sufficientequindi provare lamera illegittimità del

provvedimento stesso, ai fini del soddisfacimento della pretesa risarcitoria.

l trasferimento del lavoratore è regolato

dall’art. 2013 c.c., così come modificato

dall’art. 13 della L. 300/1970 (Statuto dei La-

voratori). La norma in oggetto, rispetto alla

fattispecie in esame, giunge a sostenere l’in-

trasferibilità del dipendente a diversa sede

di lavoro in assenza di comprovate ragioni

tecniche organizzative produttive che le-

gittimino lo stesso, dichiarando la nullità di

qualsiasi patto contrario. Ai fini della validità

del trasferimento tali ragioni devono in par-

ticolare sussistere al momento in cui il trasfe-

rimento medesimo è disposto, non essendo

al riguardo sufficiente un mero pronostico

circa il verificarsi delle stesse. Quanto appena

dichiarato implica, secondo giurisprudenza

costante, che il trasferimento possa conside-

rarsi legittimo solo laddove il datore di lavoro

sia in grado di provare:

1) l’inutilità di tale dipendente entro la sede

di provenienza;

2) la necessità del dipendente, in virtù della

sua specifica professionalità e competenze

entro la sede destinazione;

3) la fondatezza dellemotivazioni che hanno

I

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

@cri625

AVVOCATO

Cristiano Cominotto, Manuela Casati

AO

Il trasferimento: ipotesi

di illegittimità