Automazione_Oggi_369 - page 124

AO
AVVOCATO
GENNAIO-FEBBRAIO 2014
AUTOMAZIONE OGGI 369
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preesistente disciplina. Il nuovo art. 69 bis del D.Lgs. 276/2003 dispone infatti che le
prestazioni di lavoro rese da soggetti titolari di partita IVA, al ricorrere di determinate
condizioni, non siano considerate collaborazioni professionali da lavoro autonomo
ma collaborazioni coordinate continuative con conseguente applicazione di tutta la
disciplina legale del lavoro a progetto, compreso il prelievo contributivo e la disci-
plina sanzionatoria in caso di contratto a progetto non conforme al modello legale. In
particolare, affinché si possa riqualificare un contratto di collaborazione professionale
come contratto co.co.co. devono sussistere almeno 2 delle 3 presunzioni, salvo prova
contraria del committente, al quale fa riferimento l’art. 69 bis D.Lgs 276/2003, ovvero:
1) che la collaborazione per uno stesso committente sia durata 8 mesi annui per 2
anni consecutivi (ovvero che nel corso di un anno l’attività sia prestata
almeno per 241 giorni, anche non consecutivi);
2) che oltre l’80% del fatturato del collaboratore, nell’arco di 8 mesi annui
per 2 anni consecutivi, derivi da uno stesso committente (la legge precisa
tuttavia che questa regola vale anche se il corrispettivo è fatturato a più
soggetti, purché riconducibili al medesimo centro d’imputazione di inte-
ressi);
3) che il collaboratore abbia la disponibilità di una postazione fissa presso
il committente (la postazione può anche non essere a uso esclusivo).
È il caso però di specificare che queste presunzioni non operano quando
la prestazione presenta i seguenti requisiti:
- sia qualificata per competenze teoriche di grado elevato o per rilevanti esperienze;
- sia svolta da un soggetto con un reddito minimo annuo da lavoro autonomo pari a
circa Euro 18.000;
- sia resa nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’i-
scrizione a un ordine professionale ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi
professionali.
Si chiarisce, infine, che la presunzione legale di cui trattasi si applica ai rapporti instau-
rati successivamente alla data di entrata in vigore della L.92/2012 (18 luglio 2012).
Per i rapporti in corso a tale data, al fine di consentire gli opportuni adeguamenti,
la presunzione opera solo dopo dodici mesi dall’entrata in vigore della citata legge.
In conclusione, si consiglia al datore di lavoro, che intenda instaurare un rapporto di
collaborazione con un soggetto dotato di partita IVA, oltre a prestare attenzione al
rispetto dei limiti previsti dalla normativa, di farsi assistere da un legale per la reda-
zione di un contratto che specifichi la forma di collaborazione, per evitare ogni tipo
di futuro contenzioso.
Collaborazioni conpartita
IVA?Sì,maconcautela
a collaborazione con profes-
sionisti dotati di partita IVA
se da un lato può compor-
tare notevoli vantaggi in ter-
mini economici, d’altra parte
richiede una particolare at-
tenzione per evitare, special-
mente dopo la recente Legge
n. 92/2012, che insorgano contenziosi di
lavoro. L’attività prestata dal collabora-
tore dotato di partita IVA è
autonoma e senza vincolo
di subordinazione e trova il
suo fondamento giuridico
nell’art. 2222 c.c., rubricato
‘prestazione d’opera’.
Più specificatamente sono
titolari di partita IVA secondo
l’art. 35 D.P.R. n. 633/1972 “i
soggetti che intraprendono
l’esercizio di un’impresa, arte
o professione nel territorio di stato, o vi
istituiscono una stabile organizzazione”.
Il committente è, in tal caso, esonerato
da qualsiasi prestazione di carattere con-
tributivo e previdenziale, previsto invece
per il lavoratore subordinato. Molto fre-
quentemente, però, la collaborazione
con un soggetto titolare di partita Iva
è uno strumento usato dal datore al
fine di eludere le norme poste a tutela
del lavoro subordinato e forme di col-
laborazioni a progetto disciplinate dal
D.Lgs. n. 276/2003. La Riforma Fornero,
nell’ottica di sanzionare tali abusi, ha
introdotto delle modifiche rispetto alla
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine
può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a:
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di
Anna Mastroeni, Cristiano Cominotto
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