Approvati gli incentivi per Gpl e metano per autotrazione

Pubblicato il 16 gennaio 2007

Tali misure riguardano le accise, ovvero le imposte che gravano sul prodotto, il bollo, ovvero la tassa automobilistica regionale e contributi all’acquisto di autoveicoli nuovi alimentati a gas ed alla conversione a GPL e metano delle autovetture già circolanti.

Coinvolte due leggi dello Stato: la Finanziaria 2007 (L. 296/2006) e il collegato fiscale, ovvero il Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262 Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria – G.U. n. 230 del 3/10/2006 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006 n. 286 – G.U. n. 277 del 28/11/06 – Supplemento ordinario n. 223).

In merito alle accise, il primo provvedimento a partire è stato quello di riduzione dell’accisa sul GPL per autotrazione (L. 286/2006, art. 2, comma 56), applicato già dal 3 ottobre 2006 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del collegato fiscale. L’accisa è passata da 284,77 euro per 1000 kg (0,1566 euro/litro) a 227,77 euro per 1000 kg (0,1253 euro/litro). Questo ha comportato un minor prezzo alla pompa di circa 0,038 euro/litro Iva compresa. Da segnalare dalla stessa data l’aumento dell’accisa sul gasolio, aumentata a euro 416,00 per mille litri di prodotto (L. 286/2006, art. 2, comma 57).

La Finanziaria prevede invece (comma 329) la riduzione dell’accisa che grava sul metano per autotrazione, che dal 1° gennaio 2007 passa da 0,01085 a 0,00291 euro per metro cubo. Riduzione quindi del prezzo alla pompa di circa 0,01342 euro/kg, Iva compresa.

Novità anche sul bollo auto. Il collegato fiscale, in deroga alla legge statale, stabilisce che le Regioni possono esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale fino a cinque anni i veicoli M1 (massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) e N1 (trasporto merci, massa massima non superiore a 3,5 t) a GPL o metano. Il provvedimento riguarda sia i veicoli nuovi con doppia alimentazione immatricolati dopo l’entrata in vigore del Dl (L. 286/2006, art. 2, comma 60) sia quelli immatricolati prima conformi alla Dir. 1994/12/CE (Euro II) trasformati con alimentazione a GPL o metano, mono-fuel o bi-fuel, collaudati dopo l’entrata in vigore del Dl (L. 286/2006, art. 2, comma 61). Nel secondo caso le cinque annualità decorrono dal periodo d’imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo se il veicolo ha già corrisposto la tassa automobilista per tale periodo, oppure dal periodo d’imposta nel quale avviene il collaudo se l’obbligo del pagamento della tassa automobilistica è stato precedentemente interrotto ai sensi di legge (L. 286/2006, art. 2, comma 62).

La Finanziaria dispone invece dal 1° gennaio 2007 nuove tariffe – in aumento – in tema di tasse automobilistiche (comma 321), con ritocchi solo sopra i 100 kW per gli Euro 4 e gli Euro 5 (non ancora in commercio, la norma non sarà operativa prima del 2008). Definite agevolazioni anche per autovetture e veicoli per il trasporto promiscuo a GPL, metano, elettrici e a idrogeno, fatte salve le agevolazioni già in essere (comma 239). Dalle dichiarazioni di esponenti del Governo, tali mezzi sarebbero equiparati a Euro 4 e 5, con ritocchi al rialzo, quindi, solo oltre i 100 kW, sebbene un’attenta lettura dei commi interessati possa far pensare anche ad agevolazioni più ampie.

In tema di incentivi, ovvero di interventi finalizzati a promuovere l’utilizzo di GPL e metano per autotrazione, la Finanziaria 2007 stanzia 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 (ai quali si aggiungono 2 milioni di euro/anno previsti dalla legge originaria, la 403/97) per la trasformazione a GPL e metano dei veicoli (comma 238). Si può beneficiare del contributo per:

● conversione a GPL e metano di autoveicoli entro tre anni dalla data di prima immatricolazione; il contributo di 650 euro viene elargito sotto forma di sconto sul prezzo della trasformazione a gas;
● conversione a GPL e metano di autoveicoli Euro 0 ed Euro 1. Si tratta di una novità che necessita di un provvedimento specifico attualmente in attesa di firma.

“I contributi per la trasformazione a gas dei veicoli entro tre anni dalla data di prima immatricolazione possono essere prenotati già dal 1° gennaio 2007 – dichiara Alessandro Tramontano, direttore del Consorzio Ecogas – ricordiamo che è compito delle officine e delle concessionarie che aderiscono all’iniziativa utilizzando la procedura informatica messa a disposizione dal Consorzio Ecogas sul sito”.

L’incentivo per la conversione degli Euro 0 e degli Euro 1 – prosegue Tramontano – verrà attivato immediatamente dopo la firma del necessario decreto, presumibilmente già nei primi giorni di gennaio. Ammonterà probabilmente a 350 euro come quello che già viene elargito nell’ambito della Convenzione ICBI. Modalità operative e gestionali saranno le stesse utilizzate per gli autoveicoli convertiti entro tre anni dalla data di prima immatricolazione”.

Per l’acquisto di autoveicoli nuovi omologati anche a GPL o metano, la Finanziaria regolamenta espressamente la materia (comma 228 e 229). In pratica, sono ottenibili 1.500 euro di contributo sotto forma di sconto per acquisto di autovetture e autocarri nuovi omologati anche a GPL, metano, elettrici o idrogeno. Si sale a 2.000 euro se il veicolo produce meno di 120gr/km di CO2. Tali agevolazioni, qualora sussistano i requisiti, sono cumulabili agli incentivi alla rottamazione (se si rottama, quindi un mezz o Euro 0 o Euro 1) e sono valide valide per i contratti stipulati dal 3/10/2006 al 31/12/2009, con possibilità di immatricolazione fino al 31/03/2010.

Si ricorda che fino ad esaurimento fondi sono in corso di erogazione gli incentivi ICBI: 350 euro di contributo sotto forma di sconto sul prezzo dell’installazione dell’impianto per i residenti (persone fisiche e giuridiche) nei circa 500 Comuni che aderiscono all’iniziativa che trasformano a GPL o a metano il proprio autoveicolo Euro 1 o Euro 2.