La tutela dell’utente nel settore dell’energia elettrica

 
Pubblicato il 15 luglio 2002

Si è tenuta a Roma una giornata di riflessione e discussione sull’argomento “Come il Cliente finale professionale può tutelarsi e deve essere tutelato verso i disservizi derivanti dall’energia elettrica, intesa come produzione, distrubuzione e progettazione dell’impianto”, moderata da Emiliano Cevenini, responsabile del servizio tecnico Chloride Silectron Consulting (Csc) e membro dei comitati tecnici Cei Sc22ups e Iec Sc22h riguardanti i sistemi statici di continuità. Un primo intervento è stato tenuto da Stefano Ramponi, Responsabile dell’Area Consumatori e Qualità del Servizio dell’Autorità per L’Energia Elettrica e il Gas.

Il nuovo panorama

L’Autorità, organo collegiale indipendente, con funzioni di regolazione e controllo dei settori dell’energia elettrica e del gas, ha istituito al suo interno una Divisione che si occupa a 360 gradi della qualità del servizio, intesa come: continuità del servizio di distribuzione dell’energia elettrica; caratteristiche della tensione; qualità commerciale. Nella giornata promossa da Chloride Silectron, Ramponi si è soffermato sul punto 1), valutato secondo due indicatori: il numero di interruzioni per utente e la durata cumulata di interruzioni per utente. Partendo dai risultati di un’indagine Istat, L’Autorità ha concluso che l’insoddisfazione dell’utente finale del prodotto energia è strettamente correlata alla continuità del servizio. Inoltre l’Autorità ha verificato, tramite un benchmarking europeo, che esiste un ritardo dell’Italia rispetto agli altri Paesi europei ad essa paragonabili in merito sia al numero che alla durata di interruzione. Infine l’Autorità ha riscontrato un forte divario regionale tra il Nord e il Sud del Paese in merito alla continuità del servizio. Per affrontare questi problemi, l’Autorità si è posta i seguenti obiettivi: migliorare il livello medio di continuità del servizio in Italia, avvicinandosi a livelli europei, e ridurre il divario tra il Nord e il Sud del paese; tutelare i consumatori attraverso indennizzi automatici (dove possibile applicare indennizzi individuali; altrimenti, applicare indennizzi di zona o riduzioni della tariffa nazionale); introdurre criteri di flessibilità per far fronte a esigenze di qualità specifiche.

L’Autorità ha cominciato ad operare in questo particolare campo nel 1997 attraverso una ricerca sulle metodologie adottate dagli esercenti per la misurazione della qualità del servizio. I risultati, rilevando una difformità dei metodi utilizzati, consigliavano la realizzazione di una normativa che garantisse una metodologia universalmente applicabile da tutti gli esercenti. Con la deliberazione n. 128/99 l’Autorità ha quindi definito criteri di misurazione omogenea delle interruzioni del servizio di distribuzione dell’energia elettrica. La deliberazione n.128/99 ha suddiviso le interruzioni in con preavviso e senza preavviso in base al fatto che l’utente sia stato preavvisato o meno dell’interruzione e in base alla durata in lunghe (di durata superiore a 3 minuti), brevi (di durata inferiore a 3 minuti e superiore ad 1 secondo) e transitorie (di durata inferiore al secondo). Tale deliberazione ha definito inoltre la classificazione delle cause di interruzione definendo le cause di forza maggiore, le cause esterne e le cause di interruzione di responsabilità dell’esercente. Allo stesso modo ha introdotto la classificazione delle origini di interruzione in base al tratto di rete (di trasmissione nazionale, di alta tensione, di media tensione e di bassa tensione) su cui si è originata l’interruzione.

Sono state definite anche altre caratteristiche, come ad esempio le definizioni di natura territoriale legate alla densità urbanistica del territorio, in maniera tale da poter rilevare selettivamente gli indicatori di interruzioni nelle diverse zone del Paese. Dopo aver stabilito regole di misurazione delle interruzioni uguali per tutti, prevedendo una gradualità nell’applicazione in base alle dimensioni degli esercenti, l’Autorità ha stabilito, con la deliberazione n.202/99, un sistema di regolazione economica della continuità del servizio. Tale sistema fissa uno standard di riferimento di interruzione per ciascuna delle tre fasce di territorio in cui si può dividere l’Italia, che sono chiamate aree ad alta, a media e a bassa concentrazione. Gli standard di riferimento sono definiti pari a 30’ di interruzione (durata cumulata annua di interruzioni lunghe e senza preavviso per utente bassa tensione al netto di interruzioni dovute a forza maggiore o a cause esterne o originate sulla rete di trasmissione nazionale o sulla rete in alta tensione) nelle aree ad alta concentrazione, 45’ nelle aree a media concentrazione e 60’ nelle aree a bassa concentrazione; tali livelli sono stati fissati sulla base del già citato benchmarking europeo.

Per portare il Paese dai livelli attuali ai livelli finali, che sono ancora distanti dai livelli attuali, l’Italia è stata divisa in circa 300 celle, chiamate ambiti territoriali; ci sono nel Paese circa 100 ambiti territoriali ad alta concentrazione, 100 a media concentrazione e 100 a bassa concentrazione. A ciascun ambito territoriale è stato assegnato un percorso di miglioramento obbligatorio, calcolato con tassi annui di miglioramento variabili fino al 16% all’anno, a partire dal livello attuale di continuità. I livelli tendenziali di miglioramento assegnati ambito per ambito sono obbligatori. Nel caso di un miglioramento della continuità ulteriore raggiunto, rispetto al livello tendenziale assegnato, gli esercenti ricevono un incentivo proporzionale al miglioramento conseguito. Nel caso, invece, di un miglioramento della continuità inferiore a quanto richiesto dai livelli prestabiliti, gli esercenti sono soggetti al pagamento di una penalità commisurata al minor miglioramento ottenuto rispetto al livello tendenziale assegnato. Le informazioni sui livelli di continuità vengono fornite dagli esercenti. L’Autorità, pertanto, deve controllare che le interruzioni siano registrate in modo completo e soddisfacente in relazione alle regole di misurazione. L’Autorità effettua controlli tecnici a campione presso gli esercenti perseguendo, laddove ci fossero, violazioni nella misurazione delle interruzioni della fornitura. All’interno dell’Autorità è stata anche creata una Divisione che si occupa di garantire il rispetto dei diritti dei consumatori e utenti nei settori regolati. In particolare, per quanto la continuità del servizio valuta reclami, istanze e segnalazioni di utenti e consumatori singoli e associati e facilita la risoluzione dei contenziosi tra consumatori-utenti ed esercenti. Le registrazioni imposte dall’Autorità con la deliberazione n.128/99 permettono ora maggiore trasparenza nel contenzioso. Tra le responsabilità che ricadono sull’esercente per i disservizi nell’erogazione in continuità dell’energia elettrica riscontriamo quella contrattuale che obbliga: l’esercente sulla cui parte di rete si verifica l’interruzione a fornire le informazioni relative all’ evento; l’esercente il servizio di distribuzione o trasporto a fornire le informazioni solo ai soggetti con cui ha direttamente stipulato un contratto.

Allegato PDFScarica l'allegato

Anteprima Allegato PDF