Condizioni tecnico-economiche per l’accesso alle reti elettriche
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Automazione e Strumentazione
L’articolo 1 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99) di attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, prevede la liberalizzazione delle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica, mentre dispone che attività di trasmissione e dispacciamento siano riservate allo Stato ed attribuite in concessione al gestore della rete di trasmissione nazionale (di seguito: Gestore della rete).
Il medesimo decreto legislativo assegna, tra l’altro, al Gestore della rete la responsabilità della gestione dei flussi di energia, e dei servizi ausiliari necessari, tra i quali vengono compresi i servizi di regolazione di frequenza, riserva, potenza reattiva, regolazione della tensione e riavviamento della rete.
Il decreto legislativo n. 79/99 prevede, inoltre, all’articolo 3, che il Gestore della rete stabilisca le regole per il dispacciamento nel rispetto di condizioni fissate dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) e, all’articolo 5, che dalla data di entrata in vigore del dispacciamento di merito economico il gestore del mercato assuma, oltre alla gestione delle offerte di acquisto e di vendita dell’energia elettrica, anche la gestione delle offerte per la selezione degli impianti di riserva e di tutti i servizi ausiliari.
Il quadro normativo brevemente descritto pone le basi per la definizione, da parte delle amministrazioni e degli organismi competenti, delle regole di carattere tecnico ed economico applicabili ai soggetti che immettono e prelevano energia nelle reti elettriche.
La necessità di un tale insieme di regole discende direttamente dalle caratteristiche tecniche del servizio elettrico che impongono il coordinamento delle azioni degli operatori che immettono e prelevano energia elettrica in esecuzione di impegni commerciali assunti dai medesimi operatori sul mercato elettrico, al fine di assicurare la compatibilità delle medesime azioni con la sicurezza del sistema elettrico nazionale.
Nell’ambito della definizione di tali regole l’Autorità ha emanato in data 18 febbraio 1999 la deliberazione n. 13/99 che disciplina le condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento dell’energia elettrica e di alcuni servizi di rete applicabili ai soggetti che utilizzano la rete per l’esecuzione di contratti bilaterali e ai soggetti che utilizzano la rete per vettoriare l’energia elettrica autoprodotta.
Successivamente l’Autorità con la deliberazione 30 aprile 2001 n. 95/01 ha definito condizioni per l’erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell’energia elettrica, delineando, in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 79/99, alcune delle caratteristiche del dispacciamento di merito economico.
Nel seguito si illustrano i principali aspetti della disciplina contenuta nelle due suddette deliberazioni al fine di evidenziare i diritti e gli obblighi dei soggetti che utilizzano la rete elettrica per immettere e prelevare energia elettrica sia in esecuzione di contratti bilaterali, sia in esecuzione di impegni assunti nel sistema delle offerte previsto dal decreto legislativo n.79/99.
condizioni tecnico-economiche del servizio di vettoriamento
La disciplina del servizio di vettoriamento, introdotta dalla deliberazione n.13/99, ha il principale obiettivo di definire condizioni non discriminatorie per l’accesso alle reti e il loro uso da parte di tutti i soggetti aventi diritto attraverso un sistema di corrispettivi il più possibile aderenti ai costi del servizio e tale da favorire lo sviluppo della concorrenza nelle fasi di generazione e fornitura e da consentire anche agli impianti che, per il tipo di fonte primaria utilizzata, sono vincolati a specifici profili di produzione la partecipazione al mercato libero dell’energia elettrica.
Tale disciplina prevede:
• corrispettivi di potenza a copertura dei costi di costruzione, manutenzione ed esercizio, inclusa una adeguata remunerazione del capitale investito, delle infrastrutture di trasmissione e distribuzione utilizzate per la prestazione del servizio di vettoriamento;
• corrispettivi per l’uso del sistema a copertura dei costi di misura e dei costi sostenuti dal Gestore della rete per assicurare la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico mediante il mantenimento continuo dell’equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica (bilanciamento);
• un sistema di pedaggi in energia a copertura delle perdite.
L’immissione ed il prelievo di energia elettrica non simultanei sono poi regolati dalla disciplina della riconciliazione e dello scambio.
Struttura dei corrispettivi di potenza e dei corrispettivi per l’uso del sistema
I corrispettivi di potenza sono determinati sulla base di un “percorso convenzionale” dipendente esclusivamente dal livello di tensione dei punti di immissione e prelievo dell’energia elettrica (indicati rispettivamente come punti di consegna e riconsegna) e dalla distanza in linea d’aria tra i medesimi.
L’entità di tali corrispettivi è determinata in relazione alla potenza impegnata in ciascuna ora nei punti di consegna e riconsegna.
La differenziazione su base oraria della potenza impegnata, insieme con la previsione di maggiorazioni ai corrispettivi di potenza in caso la potenza effettivamente immessa o prelevata sia superiore in ciascuna ora ai corrispondenti impegni, è finalizzata ad indurre gli operatori a definire un profilo di potenza impegnata il più possibile vicino a quello della potenza effettivamente immessa o prelevata.
Tali previsioni comportano per i soggetti che intendono avvalersi del servizio di vettoriamento un forte incentivo alla corretta previsione dei prelievi di potenza e determinano la necessità di controllare i prelievi medesimi, ma soprattutto le immissioni nei punti di consegna.
Il corrispettivo per l’uso del sistema previsto dalla deliberazione n. 13/99 è suddiviso in componenti intese a coprire i costi relativi a:
• servizi dinamici (o regolazione di frequenza);
• regolazione della tensione;
• dispacciamento;
• sistemi di misura;
• disponibilità di riserva di potenza.
Tale corrispettivo è determinato indipendentemente dalle caratteristiche dei profili della potenza immessa e prelevata nei punti di consegna e riconsegna e risulta pertanto indipendente dai comportamenti degli operatori.