Automazione_Oggi_373 - page 116

di
Cristiano Cominotto, Raffaele Moretti
AO
AVVOCATO
GIUGNO 2014
AUTOMAZIONE OGGI 373
116
sponsabilità, ogni datore di lavoro che non voglia incorrere in questa colpevolezza,
che voglia comprovare di aver adottato tutti i provvedimenti diretti ad affinare
le condizioni del personale e del contesto lavorativo, di aver provveduto alla for-
mazione di figure specifiche all’interno dell’azienda, deve regolarmente redigere
il Documento di Valutazione dei rischi. L’obbligo di effettuare la valutazione dei
rischi non grava più solo in capo alle imprese più grandi, ma è stato esteso anche
alle aziende di piccole dimensioni che occupino fino a dieci lavoratori. Peraltro,
questo documento deve essere compilato per qualunque tipologia di ambiente
di lavoro, che vada dalle scuole alle fabbriche, dagli studi professionali ai negozi.
La compilazione del Documento di Valutazione dei rischi viene eseguita dopo
un’indagine che si attaglia alla tipologia di attività lavorativa esistente,
mentre in caso di costituzione di una nuova impresa, il datore di lavoro
è tenuto ad effettuare immediatamente tale stima, elaborando il rela-
tivo documento entro un circoscritto lasso di tempo dalla data di inizio
dell’attività. La normativa vigente stabilisce altresì che la valutazione
dei rischi debba essere immediatamente rielaborata in occasione di
modifiche del processo produttivo o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione e/o della protezione oppure a seguito
di infortuni significativi. L’aggiornamento continuo del Documento di
Valutazione dei rischi prevede che in esso venga contemplato l’elenco
di tutti i rischi possibili ed esistenti in una data azienda, l’esatta speci-
ficazione dei criteri di prevenzione e misure di informazione al personale e infine
un continuo ammodernamento dei dispositivi di sicurezza già esistenti. La norma-
tiva vigente prevede inoltre che il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
debba ricevere una copia del DVR e provvedere all’informazione degli altri lavo-
ratori circa il suo contenuto. Il Documento in parole deve recare una ‘data certa’
che venga attestata dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o dal Rappresentante dei Lavo-
ratori per la Sicurezza Territoriale e dal Medico competente. In assenza di una di
queste figure, la ‘data certa’ in sede di controlli ispettivi o nella scongiurata ipotesi
di incidenti e infortuni sul luogo di lavoro, va documentata con Posta Elettronica
Certificata o altra forma prevista alla legge.
Il datore di lavoro
è responsabile degli
infortuni sui luoghi
di lavoro?
ggi vorrei approfon-
dire un argomento
di grande attualità:
la responsabilità del
datore di lavoro nelle
ipotesi di infortuni.
Con riferimento a un
incidente occorso a
un lavoratore precipitato durante il
montaggio di un ponteggio, per non
aver utilizzato i dispositivi
di protezione fornitigli, la
Corte di Cassazione, recen-
temente, con la sentenza
n. 2455/2014, ha cristalliz-
zato un principio di diritto
che certamente farà molto
discutere. I giudici della
Suprema Corte hanno rite-
nuto che il datore di lavoro
fosse responsabile dell’e-
vento nefasto nella misura in cui, non
solo egli aveva l’obbligo di adottare
tutte le misure di sicurezza, ma altresì
il dovere di vigilare sull’effettiva ap-
plicazione dei dispositivi stessi. Ben si
comprende come gravino sul datore
di lavoro ulteriori responsabilità che
vanno al di là del suo interesse squisi-
tamente produttivo ed economico ma
che coinvolgono anche profili giuridici
e umani. Al fine di limitare la propria re-
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine
può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a:
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