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Flessibilità ed elasticità dell’orario di lavoro nel rispetto dei limiti imposti dalla leggeERT

Il D. Lgs. 66/2003 definisce l’orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore è al lavoro e a disposizione del datore di lavoro, con l’obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Al contrario, qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro è definito come periodo di riposo. La stessa legge distingue poi tra orario di lavoro normale e orario di lavoro straordinario, precisando che per lavoro straordinario debba intendersi quello eccedente il normale orario di lavoro, ovvero quello prestato oltre le 40 ore settimanali.

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