AO_425

OTTOBRE 2020 AUTOMAZIONE OGGI 425 102 AVVOCATO AO Flessibilità ed elasticità dell’orario di lavoro nel rispetto dei limiti imposti dalla legge l D. Lgs. 66/2003 definisce l’orario di lavoro come il periodo in cui il lavoratore è al la- voro e a disposizione del datore di lavoro, con l’obbligo di esercitare la sua attività o le sue funzioni. Al contrario, qualsiasi periodo che non rien- tra nell’orario di lavoro è definito come pe- riodo di riposo. La stessa legge distingue poi tra orario di lavoro normale e orario di lavoro straordina- rio, precisando che per lavoro straordinario debba intendersi quello eccedente il nor- male orario di lavoro, ovvero quello prestato oltre le 40 ore settimanali. Le modalità di esecuzione del lavoro stra- ordinario sono indicate in primo luogo dai contratti collettivi stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi. Tut- tavia, la durata media dell’orario di lavoro non puòmai superare il limite imposto dalla legge, la quale prevede, per ogni periodo di 7 giorni, un massimo di 48 ore comples- sive, comprese le ore di lavoro straordinario, calcolata con riferimento a un periodo non superiore a 4 mesi. Tale limite può essere innalzato a opera dei contratti collettivi fino a 6 mesi, ovvero fino a 12 mesi a fronte di ragioni obiettive, tecni- che o inerenti all’organizzazione del lavoro, che devono necessariamente essere og- getto di specificazione da parte degli stessi. I In generale, qualora mancasse una disciplina collettiva applicabile, la legge prevede che il ricorso al lavoro straordinario sia ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non può superare le 250 ore annuali. Non mancano però alcune eccezioni, tassativamente previste, in cui si consente di ricorrere al lavoro straordinario a prescindere dalla volontà del singolo lavoratore e salva diversa di- sposizione da parte dei contratti collettivi. Le ipotesi previste sono le seguenti: 1) eccezionali esigenze tecnico - produttive, con impossibilità di fronteggiarlemediante l’as- sunzione di altri lavoratori; 2) casi di forzamaggiore o tali per cui lamancata esecuzione di lavoro straordinario possa dar luogo a un pericolo grave e immediato, o un danno alle persone o alla produzione; 3) eventi particolari, come mostre, fiere e manifestazioni collegate all’attività produttiva, ov- vero allestimento di prototipi o modelli predisposti per le stesse. In ogni caso, il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro, i quali possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi. Pur riconoscendo al datore di lavoro una consistente elasticità organizzativa degli orari di lavoro dei propri dipendenti, la legge pone allo stesso tempo dei limiti invalicabili, rappre- sentati dai diritti imprescindibili propri di ciascun lavoratore. In particolare, il lavoratore ha diritto, oltre che a un riposo giornaliero di 11 ore ogni 24 ore, a un riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive ogni 7 giorni. Tali ore di riposo settimanale non compensano le 11 ore di riposo giornaliero di cui si è detto, ma si aggiungono ad esse. Il riposo settimanale deve, di regola, coincidere con la domenica, salvi i casi, anche questi previsti tassativamente dalla legge, in cui il giorno di riposo settimanale può essere fissato in un giorno diverso per rispondere a specifiche esigenze tecnico-organizzativi dell’impresa. Qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda le 6 ore, il lavoratore ha diritto a una pausa per recuperare le energie psicofisiche e per consumare il pasto. Le modalità di fruizione e la durata di tali pause sono determinate dai contratti collettivi (fatto salvo il limite minimo di 10 minuti stabilito dalla legge). In ogni caso, queste pause non sono retribuite, né possono essere considerate come lavoro ai fini del superamento dei limiti di durata sopra indicati. Il lavoratore ha inoltre diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 setti- mane, con facoltà dei contratti collettivi di stabilire condizioni di miglior favore. Nel caso di mancata fruizione delle ferie, queste non possono essere sostituite con la relativa indennità per ferie non godute, se non al momento di risoluzione del rapporto. Anche tali aspetti (riposo giornaliero e pause) possono essere oggetto di deroga da parte dei contratti collettivi nazionali. ALP – Assistenza Legale Premium Cominotto @cri625 Cristiano Cominotto, Cristina Sofia Barracchia

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