Automazione_Oggi_375 - page 116

di
Cristiano Cominotto, Simone Melzi
AO
AVVOCATO
SETTEMBRE 2014
AUTOMAZIONE OGGI 375
116
cardiaco per smisurati carichi di sforzo e di stress psico-fisici. Da qui la necessità di
considerare con attenzione il fenomeno dell’eccesso di lavoro, soprattutto in rela-
zione all’organizzazione aziendale adottata e alle sue conseguenze giuridiche.
Nella sentenza richiamata, la Suprema Corte ha ritenuto che la responsabilità del mo-
dello organizzativo aziendale e della correlata distribuzione del lavoro faccia carico
alla società stessa. Un’azienda non potrà quindi sottrarsi a eventuali addebiti per gli
effetti lesivi all’integrità fisica e morale dei propri lavoratori ove derivanti dalla ina-
deguatezza del modello organizzativo adottato, adducendo ad esempio l’assenza di
doglianze, la mancata manifestazione di disagi fisici o l’attitudine da parte dei propri
dipendenti a lavorare con grande impegno intellettuale ed emotivo alla
realizzazione degli obiettivi aziendali. La società non potrà inoltre argo-
mentare affermando di ignorare le particolari condizioni di lavoro in cui le
mansioni affidate ai lavoratori vengano in concreto svolte. La Cassazione
infatti, sulla scorta di un ben definito orientamento giurisprudenziale,
presume, salvo prova contraria, la conoscenza in capo all’azienda delle
modalità attraverso le quali ciascun dipendente svolga il proprio lavoro,
in quanto espressione e attuazione concreta dell’assetto organizzativo
adottato dall’imprenditore con le proprie direttive e disposizioni interne.
La responsabilità dell’imprenditore per la mancata adozione delle misure
idonee a tutelare l’integrità fisica del lavoratore discende infatti da norme
specifiche, quali oggi il Decreto Legislativo 81/2008, e dalla norma di ordine gene-
rale di cui all’art. 2087 del Codice Civile. Questa ultima disposizione impone al datore
l’obbligo di adottare nell’esercizio dell’impresa tutte quelle misure che, secondo la
particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a
tutelare l’integrità fisica dei lavoratori, senza configurarsi del resto un’ipotesi di re-
sponsabilità oggettiva.
Il lavoratore che lamenti di avere subìto a causa dell’attività lavorativa svolta un
danno alla salute ha infatti l’onere di provare l’esistenza di tale danno, come pure la
nocività dell’ambiente o delle condizioni di lavoro nonché il nesso tra questi fattori.
Ove la prova di tali circostanze venga fornita dal lavoratore, sussisterà però sul da-
tore di lavoro l’opposto e correlato onere di provare di avere adottato tutte le cau-
tele necessarie a impedire il verificarsi del danno e che la malattia del dipendente
non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi, incorrendo altrimenti nel risar-
cimento del danno per le lesioni causate.
Responsabilità aziendale
e decessi ‘da troppo
lavoro’
on una recente sentenza
(9945/2014) la Corte di
Cassazione ha ritenuto
responsabile il datore di
lavoro ove un proprio
dipendente muoia di in-
farto a causa dell’ecces-
sivo carico di lavoro.
Il caso in esame non si configura pur-
troppo come isolato: triste-
mente nota la vicenda lo
scorso anno di uno studente
tedesco trovato senza vita a
Londra. Il giovane si trovava
nella capitale inglese per
svolgere uno stage presso la
sede della Bank of America. Il
fisico del ventunenne sem-
bra non avere retto i ritmi
e lo stress cui il prestigioso
tirocinio lo avrebbero costretto: i colle-
ghi hanno testimoniato che il ragazzo
avrebbe lavorato per oltre 60 ore in
tre giorni, dormendo appena. La stan-
chezza accumulata, l’evidente ansia da
prestazione, accompagnate da un note-
vole carico di stress si sono trasformati
così in un mix letale. Il fenomeno della
morte per eccesso di lavoro è già noto
da tempo in Giappone, dove è stato
addirittura coniato un termine appo-
sito (karōshi). La causa medica princi-
pale di queste tipologie di decessi è
per l’appunto rappresentata da attacco
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
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