Automazione_Oggi_366 - page 144

di
Pamela Bertussi, Cristiano Cominotto
AO
AVVOCATO
SETTEMBRE 2013
AUTOMAZIONE OGGI 366
144
crediti davanti a un giudice nazionale estero e, una volta ottenuta la pronuncia, nel
caso in cui dovesse servire, l’avvocato straniero si occuperà anche dell’esecuzione
all’estero. In questo caso la procedura che verrà seguita sarà quella prevista nella di-
sciplina nazionale del Paese dove ha sede il debitore. Quest’ultima soluzione è quella
che molto spesso ci è capitato di consigliare nel nostro studio legale. Tale soluzione
appare infatti la migliore in quanto permette un più celere ottenimento del titolo e
quindi una maggior agevolazione nel recupero del credito. È importante in questo
senso la scelta dello studio legale di riferimento, sarà quindi preferibile rivolgersi a
uno studio legale ben inserito in un network internazionale, che vi permetterà rapporti
più facili e veloci con gli avvocati degli studi legali con sede in altri Paesi. Rispetto alla
prima soluzione ovviamente ci saranno da considerare i costi dello studio
legale estero che seguirà la procedura direttamente nel proprio Paese di
riferimento. L’ultima soluzione prospettabile è quella del procedimento eu-
ropeo di ingiunzione. Non si tratta di un procedimento obbligatorio, anzi
è facoltativo e alternativo agli altri; molto spesso, per la sua lungaggine e
artificiosità, viene scartato, preferendo soluzioni più comode. In ogni caso
è bene sapere come funziona. Questo procedimento è previsto per i crediti
non contestati sia in ambito civile sia in ambito commerciale e può essere
fatto valere in ciascuno degli stati membri tranne che in Danimarca. Per ini-
ziare questa procedura occorre compilare un apposito modulo (standard)
da consegnare al giudice competente. Una volta ricevuta la domanda, il
giudice valuterà se sono state rispettate le condizioni necessarie (tipo di credito, com-
petenza del giudice, …) e se ritiene fondata la domanda. Prima di decidere, il giudice
potrà chiedere l’integrazione o la modifica della domanda nel caso in cui lo riterrà
necessario. Una volta conclusi questi controlli preliminari, il giudice farà una proposta
al creditore che prevederà un certo ammontare. Il ricorrente dovrà accettare o rifiutare
questa proposta. Se dovesse decidere di rifiutare, il Giudice rigetterà il ricorso e non
ci sarà modo di impugnare tale decisione, il ricorrente potrà unicamente proporre un
nuovo ricorso o scegliere un altro procedimento per recuperare il credito. Nel caso
in cui il ricorrente dovesse invece accettare la proposta del Giudice, quest’ultimo
emetterà un’ingiunzione di pagamento europea (il ‘decreto ingiuntivo europeo’) per
la parte della domanda che è stata prima proposta e poi accettata dal ricorrente. Il
decreto ingiuntivo europeo diventerà esecutivo e cioè potrà essere utilizzato contro il
debitore per ottenere immediatamente il pagamento di quanto dovuto, a meno che
il debitore non decida di fare opposizione presso il giudice di origine. Tale scelta non
è sempre così agevole, quindi consigliamo di rivolgersi a un legale specializzato che
potrà suggerire la soluzione che meglio si adatta al vostro caso, onde evitare inutili
lungaggini o il sostenimento di spese eccessive.
Recupero crediti
internazionale: quale
procedimento adottare
uando abbiamo un
credito per il quale non
riusciamo a ottenere il
pagamento in Italia,
il problema è di facile
e pronta soluzione:
ricorso per decreto in-
giuntivo. Quello che
però non è così sem-
plice, è invece capire quale sia la strada
da seguire quando il credito
da recuperare sia all’estero.
Essenzialmente le strade che
si possono seguire sono tre:
1. iniziare il recupero del
credito davanti a un giudice
italiano e poi chiederne il rico-
noscimento nel Paese estero;
2. iniziare l’azione di recupero
del credito direttamente nel
Paese estero;
3. ricorrere al cosiddetto ‘decreto ingiun-
tivo europeo’.
Nel primo caso niente di difficile, si pro-
pone ricorso per decreto ingiuntivo da-
vanti a un tribunale nazionale e una volta
ottenuto il provvedimento, si chiederà il
riconoscimento dello stesso nel Paese
estero dove si intende iniziare l’esecu-
zione. In questo caso l’unico problema
che si prospetta è quello di verificare che
nel Paese in cui vogliamo recuperare il
credito sia possibile il riconoscimento di
provvedimenti ottenuti davanti a un tri-
bunale italiano. Nel secondo caso invece
l’avvocato di riferimento in Italia chiederà
a un partner con studio nel Paese di inte-
resse di iniziare la procedura di recupero
Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle
problematiche legali in campo elettronico, informatico e dei sistemi di produzione.
Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine
può telefonare al n. 02/5450823 o scrivere a:
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