Ad oggi, ciascuno dei contraenti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c.; tale possibilità è prevista anche con riferimento a quelle figure che
rivestano ruoli dirigenziali…
Ad oggi, ciascuno dei contraenti di un contratto di lavoro a tempo indeterminato può esercitare la facoltà di recesso ai sensi dell’art. 2118 c.c.; tale possibilità è prevista anche con riferimento a quelle figure che
rivestano ruoli dirigenziali…