Vogliamo qui trattare delle modifiche che sono state introdotte al contratto di apprendistato attraverso il D.lgs 167/2011. Infatti, con il citato decreto, l’apprendistato viene qualificato come un contratto di lavoro a tempo indeterminato, benché al suo interno esista un rapporto formativo a tempo determinato. Il datore di lavoro e l’apprendista hanno la facoltà, al termine del periodo di formazione, di recedere liberamente dal contratto senza l’obbligo di alcuna motivazione.