Gli articoli 2110 e 2118 del c.c. inerenti rispettivamente l’‘Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio’ e il ‘Recesso dal contratto a tempo indeterminato’ delineano una particolare disciplina di licenziamento.
Gli articoli 2110 e 2118 del c.c. inerenti rispettivamente l’‘Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio’ e il ‘Recesso dal contratto a tempo indeterminato’ delineano una particolare disciplina di licenziamento.