AO_468

MARZO 2026 AUTOMAZIONE OGGI 468 | 95 AUTOMAZIONE OGGI AVVOCATO a legge 18 luglio 2025 n.106, entrata in vigore il 9 agosto, interviene su un ambito del diritto del lavoro che, negli ul- timi anni, aveva mostrato pro- fili di frammentarietà più che di reale assenza di tutela. Gli strumenti di protezione del posto di lavoro per i lavoratori affetti da patologie oncologi- che o croniche invalidanti, infatti, erano già presenti nell’ordinamento, ma affidati in larga misura alla contrattazione collettiva, con so- luzioni eterogenee quanto a durata, presup- posti e grado di vincolatività per il datore di lavoro. Il periodo di comporto previsto dai contratti collettivi, ossia il tetto massimo di assenze per malattia oltre il quale è legittimo il licenziamento, risultava spesso non alline- ato alla durata effettiva dei percorsi terapeu- tici. In questo contesto, la legge 106/2025 non introduce una tutela concettualmente inedita, ma compie un’operazione diversa e più incisiva: tipizza a livello legislativo un di- ritto soggettivo alla conservazione del posto di lavoro nei casi di malattia grave. È vero che in alcuni contratti collettivi erano già previsti periodi di aspettativa o di sospensione del rapporto per gravi motivi di salute; tuttavia, tali strumenti presentavano una disciplina disomogenea. In taluni casi la durata mas- sima era sensibilmente inferiore ai 24 mesi oggi previsti dal legislatore; in altri, la frui- zione dell’aspettativa era subordinata al con- senso del datore di lavoro, o condizionata a valutazioni di compatibilità organizzativa. La nuova normativa, dunque, interviene per sot- trarre questa tutela alla variabilità della fonte contrattuale, rendendola uniforme e non discrezionale. Il cuore della riforma è il con- gedo straordinario fino a 24 mesi riservato ai dipendenti pubblici e privati affetti da pato- logie oncologiche o da malattie invalidanti o croniche, che comportino un grado di invali- dità pari o superiore al 74%. Il congedo scatta solo dopo l’esaurimento di ogni altro periodo di assenza giustificata, compreso il periodo di comporto, che resta disciplinato e integralmente computato se- condo la contrattazione collettiva applica- bile. Non incide, quindi, sulla struttura del comporto, ma introduce una fase successiva di sospensione legale e protetta del rap- porto, nella quale il rischio di licenziamento per malattia viene neutralizzato ex lege. La legge fa comunque salve le disposizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva o dalla disciplina applicabile al sin- golo rapporto di lavoro, confermando che il nuovo congedo opera come tutela minima e non come limite massimo. Inoltre, la legge estende garanzie analoghe ai lavoratori au- tonomi con incarichi continuativi ai sensi dell’art.14, comma 1, della legge 81/2017, per i quali la sospensione dell’esecuzione della prestazione può raggiungere i 300 giorni per Legge 106/2025: la conservazione del rapporto di lavoro L anno solare. Per le imprese, l’impatto della ri- forma non va letto in termini di rottura, ma di sistematizzazione. In molti contesti organiz- zativi esistevano già prassi e strumenti con- trattuali di gestione delle assenze di lunga durata; la novità consiste nel fatto che tali tutele diventano, ora, per una platea definita di lavoratori, un diritto soggettivo previsto dalla legge. Ciò impone una revisione delle procedure interne, una pianificazione più strutturata delle sostituzioni, e una maggiore attenzione alla fase di rientro in servizio. In questa prospettiva si colloca anche il diritto prioritario allo smart working, riconosciuto al lavoratore al termine del congedo biennale, ove la prestazione lo consenta. In questo caso, non si tratta di un automatismo, ma di un obbligo di valutazione qualificata, che ri- chiede alle aziende di individuare criteri og- gettivi e coerenti per l’accesso al lavoro agile, al fine di prevenire conflitti e contenziosi. In conclusione, la legge 106/2025 non sosti- tuisce né svuota la contrattazione collettiva, ma ne recepisce e consolida le soluzioni più avanzate, elevandole a standard legale mi- nimo. Il vero elemento di novità non è l’idea della sospensione del rapporto per malat- tia grave, già presente in parte nella prassi contrattuale, bensì la trasformazione di tale tutela in un diritto soggettivo uniforme, non subordinato al consenso datoriale, e assistito da una durata massima significativamente più ampia. In questo senso, la riforma segna un passaggio di maturazione del sistema, chiamando imprese e professionisti a inte- grare una tutela già conosciuta in un quadro normativo ora più stabile e coerente. Cristiano Cominotto Studio legale A.L. Assistenza Legale @cristiano-cominotto

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