AO
OTTOBRE 2017
AUTOMAZIONE OGGI 401
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AVVOCATO
el predisporre i contratti di assunzione
di nuovi lavoratori spesso accade che le
aziende facciano ricorso all’istituto giuri-
dico del ‘patto di prova’. Il patto di prova
consiste in una clausola contrattuale, disci-
plinata dall’art. 2096 del codice civile, che
condiziona l’assunzione vera e propria del
dipendente al superamento di un certo pe-
riodo di prova, la cui durata è prevista dal
contratto stesso. Tale clausola consente
all’azienda di esaminare l’operato del la-
voratore e le sue capacità prima di prose-
guire con il rapporto di lavoro; il periodo di
prova consente, d’altra parte, al lavoratore
di valutare le modalità con cui si svolgerà
il rapporto che si instaurerà una volta per
tutte con l’assunzione. Perché il patto di
prova sia valido è necessario che la clau-
sola di prova sia messa per iscritto; è inoltre
necessario, secondo l’orientamento conso-
lidato della giurisprudenza, che la clausola
indichi le specifiche mansioni che il singolo
lavoratore andrà a svolgere. L’indicazione
necessaria delle mansioni del lavoratore si
spiega in quanto proprio lo svolgimento di
N
Jobs Act
e il patto di prova
tali mansioni sarà oggetto di valutazione da parte del datore e determinerà l’assunzione
definitiva del prestatore di lavoro, oppure il suo licenziamento. Tale indicazione può essere
operata anche attraverso un rimando alla contrattazione collettiva di settore, in partico-
lare alle declaratorie del contratto collettivo, che definiscano le mansioni comprese nella
qualifica di assunzione.
Nel caso in cui la clausola di prova prevista in un contratto di assunzione non indichi le
mansioni che il lavoratore dovrà espletare, nemmeno attraverso un rimando al contratto
collettivo applicabile, il patto di prova si deve intendere nullo. Conseguenza di tale nullità
è la conversione del rapporto da rapporto in prova a rapporto ordinario: il lavoratore sarà
quindi considerato come assunto sin dall’inizio.
La conversione del rapporto ovviamente comporta che, in caso di licenziamento, trovi
applicazione l’ordinario regime del licenziamento individuale.
Come noto, con l’entrata in vigore del Jobs Act sono radicalmente mutate le conseguenze
in caso di licenziamento individuale. Tali conseguenze si estendono ovviamente anche al
licenziamento di un lavoratore assunto con patto di prova, del quale venga accertata la
nullità. Difatti, mentre in passato si riteneva che il lavoratore licenziato durante il periodo
di prova avesse diritto alla reintegra, oggi si ritiene che il lavoratore non abbia diritto alla
reintegrazione, ma solo al trattamento economico previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto
legislativo n. 23 del 2015. Tale disposizione prevede che, nei casi in cui non ricorrano gli
estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo sog-
gettivo o giusta causa, il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenzia-
mento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a due mensilità
dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in-
dennità che comunque non può essere inferiore a 4 mensilità, né superiore a 24 mensilità.
Dichiarata la nullità del patto di prova, dunque, il giudice dovrà procedere all’accerta-
mento dell’esistenza o meno del giustificato motivo o della giusta causa e, in caso in cui
verifichi che non ricorre nessuna delle due ipotesi, dovrà condannare il datore di lavoro
a corrispondere l’indennità risarcitoria prevista dal decreto. Tale orientamento è stato re-
centemente sostenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 aprile 2017, n. 730, in
cui il giudice ha espressamente negato l’applicabilità della reintegra al caso di un lavo-
ratore, assunto con un contratto a tutele crescenti con patto di prova, poi licenziato per
asserito mancato superamento della prova stessa. Il giudice ha ritenuto che la reintegra
sia possibile nel contesto del Jobs Act solo in riferimento al licenziamento disciplinare,
escludendone l’applicabilità al licenziamento durante il periodo di prova.
ALP – Assistenza Legale Premium
Cominotto @cri625
Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura