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AO

OTTOBRE 2017

AUTOMAZIONE OGGI 401

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AVVOCATO

el predisporre i contratti di assunzione

di nuovi lavoratori spesso accade che le

aziende facciano ricorso all’istituto giuri-

dico del ‘patto di prova’. Il patto di prova

consiste in una clausola contrattuale, disci-

plinata dall’art. 2096 del codice civile, che

condiziona l’assunzione vera e propria del

dipendente al superamento di un certo pe-

riodo di prova, la cui durata è prevista dal

contratto stesso. Tale clausola consente

all’azienda di esaminare l’operato del la-

voratore e le sue capacità prima di prose-

guire con il rapporto di lavoro; il periodo di

prova consente, d’altra parte, al lavoratore

di valutare le modalità con cui si svolgerà

il rapporto che si instaurerà una volta per

tutte con l’assunzione. Perché il patto di

prova sia valido è necessario che la clau-

sola di prova sia messa per iscritto; è inoltre

necessario, secondo l’orientamento conso-

lidato della giurisprudenza, che la clausola

indichi le specifiche mansioni che il singolo

lavoratore andrà a svolgere. L’indicazione

necessaria delle mansioni del lavoratore si

spiega in quanto proprio lo svolgimento di

N

Jobs Act

e il patto di prova

tali mansioni sarà oggetto di valutazione da parte del datore e determinerà l’assunzione

definitiva del prestatore di lavoro, oppure il suo licenziamento. Tale indicazione può essere

operata anche attraverso un rimando alla contrattazione collettiva di settore, in partico-

lare alle declaratorie del contratto collettivo, che definiscano le mansioni comprese nella

qualifica di assunzione.

Nel caso in cui la clausola di prova prevista in un contratto di assunzione non indichi le

mansioni che il lavoratore dovrà espletare, nemmeno attraverso un rimando al contratto

collettivo applicabile, il patto di prova si deve intendere nullo. Conseguenza di tale nullità

è la conversione del rapporto da rapporto in prova a rapporto ordinario: il lavoratore sarà

quindi considerato come assunto sin dall’inizio.

La conversione del rapporto ovviamente comporta che, in caso di licenziamento, trovi

applicazione l’ordinario regime del licenziamento individuale.

Come noto, con l’entrata in vigore del Jobs Act sono radicalmente mutate le conseguenze

in caso di licenziamento individuale. Tali conseguenze si estendono ovviamente anche al

licenziamento di un lavoratore assunto con patto di prova, del quale venga accertata la

nullità. Difatti, mentre in passato si riteneva che il lavoratore licenziato durante il periodo

di prova avesse diritto alla reintegra, oggi si ritiene che il lavoratore non abbia diritto alla

reintegrazione, ma solo al trattamento economico previsto dall’art. 3 comma 1 del decreto

legislativo n. 23 del 2015. Tale disposizione prevede che, nei casi in cui non ricorrano gli

estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo sog-

gettivo o giusta causa, il giudice dichiari estinto il rapporto di lavoro alla data del licenzia-

mento e condanni il datore di lavoro al pagamento di un’indennità pari a due mensilità

dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR per ogni anno di servizio, in-

dennità che comunque non può essere inferiore a 4 mensilità, né superiore a 24 mensilità.

Dichiarata la nullità del patto di prova, dunque, il giudice dovrà procedere all’accerta-

mento dell’esistenza o meno del giustificato motivo o della giusta causa e, in caso in cui

verifichi che non ricorre nessuna delle due ipotesi, dovrà condannare il datore di lavoro

a corrispondere l’indennità risarcitoria prevista dal decreto. Tale orientamento è stato re-

centemente sostenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza dell’8 aprile 2017, n. 730, in

cui il giudice ha espressamente negato l’applicabilità della reintegra al caso di un lavo-

ratore, assunto con un contratto a tutele crescenti con patto di prova, poi licenziato per

asserito mancato superamento della prova stessa. Il giudice ha ritenuto che la reintegra

sia possibile nel contesto del Jobs Act solo in riferimento al licenziamento disciplinare,

escludendone l’applicabilità al licenziamento durante il periodo di prova.

ALP – Assistenza Legale Premium

Cominotto @cri625

Cristiano Cominotto, Aurora Orchidea Ventura