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APRILE 2016

AUTOMAZIONE OGGI 389

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(in apposita sede) di essere nell’impossibilità oggettiva di procedere all’assunzione dei

dipendenti interessati. Ci si può chiedere quindi come si debba comportare l’impresa

uscente in caso di rifiuto dell’impresa subentrante di procedere all’assunzione del per-

sonale interessato. In tale ipotesi il datore di lavoro dovrà applicare l’ordinaria disciplina

prevista per i licenziamenti individuali/plurimi per giustificato motivo oggettivo.

L’appaltatore uscente, quindi, non solo dovrà dimostrare di essere nell’impossibilità di

occupare diversamente i lavoratori interessati, ma dovrà anche attuare tutte le procedure

previste dalla legge in caso di licenziamento, quale quella dinnanzi alla Direzione Terri-

toriale del Lavoro. L’art. 7, comma 6 della Legge n.604/1966 infatti attualmente esclude

l’applicabilità della procedura di conciliazione preventiva davanti alla Direzione Territo-

riale del Lavoro esclusivamente nelle seguenti ipotesi: nel caso di licenziamento per su-

peramento del periodo di comporto e fine cantiere o fine fase lavorativa nel settore edile;

oppure in caso di “

licenziamenti effettuati per cambio di appalto ai quali siano succedute

assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la

continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali

”.

Secondo la lettera della norma, solo laddove l’impresa subentrante proceda effettiva-

mente all’assunzione dei lavoratori precedentemente impiegati nell’appalto, l’appal-

tatore uscente potrà fare a meno di avviare la procedura di conciliazione preventiva

dinnanzi alla DTL. In virtù di quanto esposto possiamo affermare che le clausole di pro-

tezione forniscono una garanzia ulteriore dei dipendenti, senza escludere il loro diritto a

impugnare il licenziamento intimato per il cambio di appalto.

Infatti da un lato si riconosce comunque il diritto per il lavoratore di impugnare il licenzia-

mento per insussistenza del giustificato motivo oggettivo nei confronti del precedente

datore di lavoro; dall’altro, si afferma l’obbligo giuridico per l’azienda subentrante di as-

sunzione diretta del lavoratore (in base alle previsioni contenute nel contratto collettivo)

e la conseguente possibilità per il lavoratore di adire all’Autorità giudiziaria in caso di

inottemperanza dell’impresa subentrante.

Va da ultimo osservato che l’acquisizione del personale già impiegato nell’appalto presso

l’azienda subentrante non costituisce trasferimento di azienda o di parte di azienda. Ciò

significa che il passaggio del dipendente da un’azienda all’altra può avvenire senza rico-

noscere l’anzianità del lavoratore o la sua retribuzione o il suo livello di inquadramento,

salvo che il contratto collettivo preveda delle condizioni di maggior favore disponendo,

per esempio, che il rapporto prosegua a parità di condizioni.

ome noto il fenomeno dei cambi di ap-

palto spesso comporta consistenti squili-

bri negli assetti organizzativi delle imprese,

con possibili ricadute occupazionali sul

personale dipendente. Non è infrequente

infatti che a seguito della perdita di un ap-

palto, un’impresa si trovi ad avere del per-

sonale in esubero e che proceda quindi al

licenziamento del personale interessato.

Per cercare di garantire la salvaguardia oc-

cupazionale dei lavoratori appaltati sono

state ormai introdotte da tempo entro di-

versi contratti collettivi nazionali delle c.d.

‘clausole di protezione’ (definite anche

‘clausole sociali’ o di ‘riassunzione’) a fa-

vore dei lavoratori.

Tali clausole non fanno altro che prevedere

uno specifico obbligo di assunzione in

capo all’impresa subentrante, che sarebbe

quindi tenuta ad assumere il personale

precedentemente impiegato nell’appalto.

Si tratterebbe quindi di un vero e proprio

dovere, al quale il nuovo appaltatore po-

trebbe sottrarsi solo laddove dimostrasse

C

Risponde alla nostra rubrica l’Avv. Cristiano Cominotto di Milano specializzato nelle problematiche legali in campo elettronico, infor-

matico e dei sistemi di produzione. Chiunque desiderasse proporre o approfondire argomenti legali su queste pagine può telefonare

al n. 02/5450823 o scrivere a:

ao-fen@fieramilanomedia.it

@cri625

AVVOCATO

Cristiano Cominotto, Manuela Casati

AO

Il cambio di appalto

e la tutela dei lavoratori