Un nuovo iter semplifica la ristrutturazione dei debiti delle imprese senza dover ricorrere nuovamente all’omologazione dei tribunali.
È quanto prevede l’art.36 ter del Dl Sostegni appena convertito in legge. In pratica, qualora dopo la prima omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali al piano di ristrutturazione dei debiti, l’imprenditore può apportare le modifiche idonee sempre ad assicurare l’esecuzione degli accordi, chiedendo a un professionista indipendente il rinnovo della relazione di attestazione.
Il piano modificato e la relazione del professionista vengono poi pubblicati nel registro imprese. Della pubblicazione è dato avviso ai creditori mediante raccomandata o Pec.
Per questi ulteriori adempimenti non è richiesta l’omologazione del tribunale. Ed entro trenta giorni è comunque ammessa opposizione dinanzi alla Corte d’appello.
La norma inserita nel decreto Sostegni anticipa le novità previste dal futuro codice della crisi d’impresa e di insolvenza che sarebbe dovuto entrare in vigore il prossimo 1° settembre.
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